TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-02-03, n. 202201270

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-02-03, n. 202201270
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201270
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2022

N. 01270/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09526/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9526 del 2021, proposto da
BDO Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , e i dott.ri S d B, R V, C C, F B e S B, rappresentati e difesi dagli avv.ti M L, G B, S L e F C, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via M. Mercati, 51;



contro

Consob – Commissione nazionale per le società e la borsa, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti M L E, G R, A Giallongo e Matteo Musitelli, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, via G.B. Martini, 3;



per la dichiarazione di illegittimità

in parte qua, della nota Consob prot. n. 797262/21 del 20.7.2021, di riscontro dell’istanza di accesso di BDO del 5.5.2021, e, in ogni caso, della condotta complessivamente tenuta dall’amministrazione;

per l’accertamento

del diritto di BDO di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta;

nonché per l’emanazione

dell’ordine di esibizione dei suddetti documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato :

- che con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato il 17.9.2021 (dep. l’1.10) la società BDO Italia e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, nel premettere di aver chiesto a Consob quali destinatari di una delibera sanzionatoria di poter accedere agli atti del relativo procedimento e in particolare ai verbali e alle minute della Commissione “non omissati” (istanza del 5.5.2021), hanno impugnato la nota del 20.7.2021, con cui l’amministrazione ha trasmesso “copia del verbale (ma non delle minute) della riunione della Commissione n. 6089 dell’8 aprile 2021”, tuttavia privo dell’indicazione dei nomi dei partecipanti e dei “dati atti a riscostruire il tempo dedicato dalla Commissione/organo decidente all’esame e alla deliberazione relativa al procedimento sanzionatorio”, prospettando: Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; violazione ed errata applicazione degli artt. da 22 a 28 l. n. 241/90; violazione ed errata applicazione dell’art.4, co. 10, e dell’art.195, co. 2, d.lgs. n. 58/1998; violazione e errata applicazione dell’art.24, co. 1, l. n. 262/2005; violazione ed errata applicazione del Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750/2013, del Regolamento di funzionamento e organizzazione della Consob, adottato con Delibera n.8674 del 17 novembre 1994, e del Regolamento della Consob per l’individuazione delle categorie di documenti sottratti all’accesso, adottato con delibera n. 9641 del 13 dicembre 1995; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto dei presupposti, illogicità, sviamento e difetto di motivazione; violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa ;

- che l’amministrazione si è costituita in resistenza;

- che all’odierna camera di consiglio, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione;

Considerato :

- che gli istanti chiedono di accedere:

-- al verbale della seduta della Commissione in data 21.7.2021 nella versione integrale, recante cioè indicazione sia del nominativo del partecipante individuato come “Componente A” (il quale avrebbe esposto i contenuti della relazione e delle controdeduzioni dell’11.3.2021), sia dell’orario di inizio e di termine della discussione del punto n. 13 (relativo alla delibera sanzionatoria poi assunta);

-- alle minute della seduta, redatte dal Segretario della Commissione (art. 12, co. 1, regol. organizzazione e funzionamento, di cui alla delib. n. 8674 del 17.11.1994);

- che a sostegno della pretesa essi hanno invocato la necessità di difendersi nel giudizio instaurato avverso il provvedimento sanzionatorio, precisando come il disvelamento dei nominativi, già riconosciuto come doveroso dalla giurisprudenza amministrativa, avrebbe permesso di comprendere se l’esposizione degli elementi relativi al procedimento fosse stata effettuata da un soggetto diverso dai membri della Commissione (ciò abilitando al rilievo di “ulteriore compressione del diritto di difesa”), mentre l’orario di inizio e di termine della discussione consentirebbe di “avvedersi del minutaggio”, cioè della durata (a loro giudizio “breve, se non brevissima”) della discussione del punto d’interesse;

- che i ricorrenti agiscono, pertanto, a tutela del proprio diritto di accesso ex art. 24, co. 7, l. n. 241 del 1990, a tenore del quale “ [d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ” (1° per.; sulla protezione preminente riconosciuta dall’ordinamento all’accesso difensivo v. di questa Sezione, ex plur. , la sent. 17 maggio 2021, n. 5752);

- che per pacifico orientamento (Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4) nell’ipotesi di accesso difensivo: “ a) si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare; b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività

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