TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-02, n. 202216112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-02, n. 202216112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216112
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2022

N. 16112/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01406/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2020, proposto da Calcestruzzi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso D'Italia, 83;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile, non costituito in giudizio;

nei confronti

Collegio Romano della Santa Croce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico D'Amato, Cristiana Fedeli, Angela Picciariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico D'Amato in Roma, via Cola di Rienzo 111;

per l'annullamento

- del provvedimento di Roma Capitale, Municipio Roma XV, prot. 121747 del 19 novembre 2019, a firma del Direttore della Direzione Tecnica, avente ad oggetto la diffida per verifica tecnica in via Filacciano a seguito della constatazione della caduta di un masso di circa 1 mc;

- del fonogramma del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco n. scheda 39464 del 9 novembre 2019 relativo all’intervento, causa caduta masso sulla sede stradale, eseguito nella stessa data in Roma, via Filacciano;

- della nota del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale prot. 82131/19/RHUEA dell’11 novembre 2019 recante la notifica del fonogramma dei Vigili del Fuoco del 9 novembre 2019;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Collegio Romano della Santa Croce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente afferma di essere proprietaria della strada privata denominata via Filacciano che costituisce l’unica via di accesso al proprio impianto di betonaggio, censita al catasto terreni al foglio 128, particella 477.

Tale tratto di strada è stato interessato dalla caduta di un masso staccatosi da un fondo limitrofo che si afferma essere in proprietà del Collegio Romano.

Con provvedimento prot. 121747 del 19 novembre 2019 il Comune di Roma Capitale ha diffidato entrambe le parti a realizzare le opere necessarie al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza della strada, “ciascuno per la propria parte di competenza”.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 121747/2019 affidando il ricorso a due motivi così rubricati:

“incompetenza ex art. 21-octies della l. 241/1990. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50, 54 e 107 d.lgs. 267/2000. violazione degli artt. 3, 41 e 97 della costituzione. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e in particolare per sviamento di potere, erroneità del presupposto, erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, difetto, carenza e irragionevolezza della motivazione”;

“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 31 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2015 c.c. eccesso di potere per difetto d’istruttoria. travisamento dei fatti”.

In giudizio si sono costituite in resistenza sia il Comune di Roma Capitale che la controinteressata (quest’ultima soltanto con riferimento al secondo motivo di ricorso).

All’udienza del 23 novembre 2022, dopo la discussione di rito, la causa è passata in decisione.

Va accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo.

In virtù del principio di sinteticità della motivazione della sentenza che viene in rilievo là dove la controversia possa essere decisa facendo riferimento “ad un precedente conforme” (art. 74 c.p.a.), il Collegio richiama il proprio precedente conforme del 22 giugno 2022, n. 8960, con il quale è stata decisa una controversia in parte analoga a quella oggetto del presente giudizio e rinvia, con le precisazioni che seguono, alle motivazioni lì esposte le quali non risultano superate nel caso di specie.

Il direttore della Direzione Tecnica del XV Municipio di Roma Capitale ha adottato un provvedimento amministrativo con cui ha ordinato ai proprietari delle aree in cui è stata ritenuta essere presente la fonte del pericolo di adottare, nella qualificata posizione, quanto necessario per eliminare il pericolo a tutela della pubblica incolumità.

Il provvedimento richiama a fondamento del potere esercitato l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 34 dello Stato del Comune di Roma Capitale.

L’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 è tuttavia dedicato ai poteri del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, e prevede quanto segue: “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

I presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente sono: i) la contingibilità e l’urgenza;
ii) il fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
iii) il rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Il dirigente è organo dell’ente locale territoriale ed è titolare di poteri di “gestione amministrativa, finanziaria e tecnica” ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (come ribadito nell’art. 34 dello Stato comunale). L’ordinamento non attribuisce al dirigente il potere di adottare, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, provvedimenti contingibili e urgenti.

Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo in quanto il dirigente comunale ha adottato, quale organo amministrativo, un atto che non rientra nella propria competenza.

Tanto è sufficiente per ritenere invalido, e quindi annullare, il provvedimento impugnato prot. 121747/2019 in quanto affetto dal vizio di incompetenza, con assorbimento c.d. legale delle altre censure sollevate dalla ricorrente.

La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. che vengono liquidate in dispositivo.

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