TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202314836

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202314836
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314836
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 14836/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04405/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4405 del 2019, proposto da
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

R B, L P, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale n. 299 dell’8.2.2019, nella parte in cui la Commissione esaminatrice del concorso per esami a 320 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 31.05.2017 ha giudicato la prova orale del ricorrente attribuendogli in alcune materie la valutazione “non idoneo” e un giudizio finale “non idoneo”;

del verbale n. 250 del 21.09.2018 della predetta Commissione esaminatrice e del provvedimento ivi contenuto con il quale si è proceduto alla “definizione dei criteri per la valutazione delle prove orali”;

di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti della procedura concorsuale controversa, presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché non conosciuti, lesivi degli interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il verbale n. 299 dell’8.2.2019, nella parte in cui la Commissione esaminatrice del concorso per esami a 320 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 31.5.2017 ha giudicato la prova orale del ricorrente attribuendogli in alcune materie (procedura civile;
diritto penale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale) la valutazione “non idoneo” e un giudizio finale “non idoneo”.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. 5.4.2006, n. 160, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990, n. 241, violazione dell’art. 97 della Costituzione ed eccesso di potere sotto vari profili.

In sede di svolgimento degli esami orali, la Commissione avrebbe proceduto alla formulazione delle domande tendendo a rendere problematiche le risposte, sottoponendo ai candidati i titoli degli argomenti da illustrare e frapponendo sistematiche obiezioni ai tentativi di risposta, al fine di rendere più ardua la prova, tanto che il coefficiente dei non idonei risultava particolarmente alto.

Con particolare riferimento alla prova di procedura civile, alla specifica domanda in ordine ai termini entro i quali effettuare il disconoscimento della scrittura privata, il dott. G aveva risposto, correttamente, che la parte comparsa aveva l’onere di disconoscere la scrittura non solo nella prima udienza nella quale la scrittura viene prodotta in giudizio, ma anche nella prima risposta successiva alla produzione, come previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2 del c.p.c. ;
tuttavia, tale risposta non era stata valutata positivamente, avendo il commissario sostenuto che il disconoscimento poteva intervenire, a pena di decadenza, solo nella prima udienza nella quale la scrittura veniva prodotta in giudizio.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs.

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