TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-12, n. 201800726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-11-12, n. 201800726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800726
Data del deposito : 12 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2018

N. 00726/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00147/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2018, proposto da
T.E., L.E. e T.G., in qualità di eredi legittimi della signora T.T., rappresentati e difesi dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Jesi, via dell'Asilo, 1/bis;

contro

Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 693/2014, pronunciata dalla Corte d'Appello di Ancona -Sezione lavoro, in data 4 dicembre 2014 e pubblicata in data 9 dicembre 2014, con cui il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, in favore della signora T.T., dell’indennizzo di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, oltre agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria come per legge con decorrenza dal 1° marzo 2011, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto e delle spese del giudizio di primo e di secondo grado liquidate in dispositivo;

e per la conseguente condanna dell’intimato Ministero al pagamento di complessivi € 40.530,10, oltre interessi e spese anche di registrazione del titolo esecutivo, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo medesimo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore dei ricorrenti;

nonché per la nomina, in caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe, con cui lo Stato italiano, e per esso il Ministero della Salute, è stato condannato al pagamento, in favore della signora T.T. della somma corrispondente all’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, oltre agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria come per legge con decorrenza dal 1° marzo 2011, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate in separato decreto e delle spese del giudizio di primo e di secondo grado liquidate in dispositivo.

Detta sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede del Ministero intimato in data 13 aprile 2015, ma ciononostante i ricorrenti allegano di non avere ancora ottenuto il pagamento della somma di cui sono creditori, neppure all’esito della notifica di successivi e diversi atti di precetto, contenenti la quantificazione delle somme dovute.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, gli stessi hanno quindi agito con il presente ricorso, chiedendo, in questa sede, l’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale in questione mediante il pagamento, in proprio favore, della somma di cui sono creditori, come specificata nel titolo esecutivo e nei successivi atti di precetto;
chiedono, altresì, la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di sua perdurante inerzia.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio depositando memoria formale.

Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2018 la causa è stata posta in decisione.

II. Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che si vanno a precisare.

II.

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