TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-03-09, n. 202100195
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Pubblicato il 09/03/2021
N. 00195/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2020 REG.RIC.
N. 00475/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2020, proposto da:
Porto Petroli di Genova S.p.a. e A D Felice, in qualità di gestore ai sensi del d.lgs. n. 105/2015 per conto di Porto Petroli di Genova S.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. P R e A M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Genova, via Corsica, 2/11;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. Tania Valle e Andrea Michetti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Genova, via della Mercanzia, 2;
Ministero dell’interno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Santa Barbara S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Enrico Benedetti e Andrea Tistarelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2020, proposto da:
Iplom S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Genova, via Roma, 11/1;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Tania Valle e Andrea Michetti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Genova, via della Mercanzia, 2;
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Santa Barbara S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Enrico Benedetti e Andrea Tistarelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 466 del 2020:
dell’ordinanza 29/5/2020, n. 3, con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha imposto a Porto Petroli di Genova S.p.a. vari obblighi relativi alla pianificazione dell’emergenza, tra i quali anche quello di organizzare il servizio integrativo antincendio nell’area in concessione con “una squadra di pronto intervento costituita da 5 “Guardie ai Fuochi”, in servizio continuativo 24 ore su 24”;
della nota 20/5/2020, prot. n. 13400.U, con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha, tra l’altro, invitato Porto Petroli di Genova S.p.a. “ad astenersi da ogni iniziativa volta a modificare la situazione esistente” relativamente alla “consolidata organizzazione dei presidi antincendio nell’ambito di Porto Petroli”;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;
quanto al ricorso n. 475 del 2020:
dell’ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 29 maggio 2020 n. 3, comunicata l’11 giugno 2020, recante imposizione del servizio di vigilanza antincendio continuativo “in tutte le aree a terra degli insediamenti ricompresi nel compendio di Porto Petroli di Genova, incluse le zone “booster” attualmente assentite in concessione rispettivamente a Porto Petroli di Genova s.p.a., SEAPAD/IPLOM e SIGEMI”;
di ogni atto alla medesima antecedente, preparatorio, presupposto e comunque connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Ministero dell’interno e di Santa Barbara S.r.l.;
Visti tutti gli atti dei due giudizi;
Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020;
Relatore nell’udienza con modalità da remoto del giorno 20 gennaio 2021 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Porto Petroli di Genova S.p.a. è concessionaria del terminal petrolifero ubicato nel bacino portuale di Genova Multedo, classificato “stabilimento di soglia superiore” di rischio di incidente rilevante, nel quale opera un servizio integrativo antincendio a terra garantito dalla Santa Barbara S.r.l. con personale autorizzato “guardia ai fuochi”.
La precedente versione del Piano di emergenza interna predisposto dalla concessionaria ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 105/2015, prevedeva cinque “guardie ai fuochi” in servizio continuativo nel terminal , oltre ad una unità su ciascun pontile al quale fosse ormeggiata una nave.
La revisione del Piano efficace dal 16 maggio 2020 ha previsto che le “guardie ai fuochi” in servizio continuativo nel terminal siano ridotte a tre unità.
Previa interlocuzione con la Società Porto Petroli di Genova, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ha adottato l’ordinanza meglio indicata in epigrafe con cui, per quanto di specifico interesse, viene imposto ai concessionari delle aree del compendio demaniale marittimo di organizzare il servizio antincendio con cinque “guardie ai fuochi” in servizio continuativo nel porto petroli (cfr. art. 4).
Il provvedimento è motivato con riferimento all’esigenza di “ mantenere inalterati o incrementare gli attuali livelli di sicurezza antincendio ”, ritenendo che “ la presenza di un presidio fisico di personale all’uopo qualificato costituisca un’insostituibile garanzia per la sicurezza dell’intero compendio ”.
Con ricorso notificato il 20 luglio 2020 e depositato il successivo 30 luglio (r.g. n. 466 del 2020), Porto Petroli di Genova S.p.a. e il gestore dell’impianto hanno impugnato l’ordinanza suddetta, contestando specificamente la prescrizione inerente al numero di “guardie ai fuochi”.
Questi i motivi di gravame:
I) “Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20, 27, punto 1 dell’allegato 4 e punto 3.6 dell’allegato B al d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e seguenti, d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione artt. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 1 e seguenti, d.lgs. n. 81/2008;violazione artt. 5 e 6, d.m. 10/3/1998;violazione art. 3, legge n. 241/1990. Incompetenza. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
L’Autorità di Sistema Portuale non sarebbe competente ad adottare provvedimenti di pianificazione dell’emergenza per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trattandosi di funzioni che, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 105/2015, spettano al gestore sotto il controllo del Comitato tecnico regionale.
II) “Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20 e 27, d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e ss., d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione artt. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 3, legge n. 241/1990. Sviamento di potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Incompetenza. Contraddittorietà”.
Parte ricorrente denuncia la violazione delle disposizioni di matrice eurounitaria che impongono il pieno coordinamento delle amministrazioni chiamate a svolgere i compiti in materia di protezione dal rischio di incidenti rilevanti.
La gravata ordinanza si porrebbe anche in contraddizione con precedenti atti dell’Autorità che avevano escluso la titolarità di competenze nella materia di che trattasi.
Non sarebbero state specificamente indicate, infine, le ragioni di urgenza che hanno determinato l’esercizio del potere di ordinanza.
III) Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20 e 27, d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e ss., d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione artt. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 3, 7 e 8, legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Sarebbero state violate le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale, poiché la comunicazione preventivamente inviata alla ricorrente non presentava i caratteri propri di un avviso di avvio del procedimento.
IV) Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20 e 27, d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e ss., d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione art. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 3, legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
L’adozione dell’impugnata ordinanza non sarebbe stata preceduta da un’adeguata attività istruttoria.
V) “Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20 e 27, d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e ss., d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione artt. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 3, legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
La presenza di cinque “guardie ai fuochi” non sarebbe proporzionata agli attuali livelli di rischio in quanto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure governative di contenimento del contagio, l’ormeggio nel terminal è stato limitato ad un massimo di tre navi.
VI) Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20 e 27, d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e ss., d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione artt. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 12, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 3, legge n. 241/1990;violazione art. 12 del regolamento di polizia portuale e sicurezza del porto di Genova Multedo, approvato con ordinanza della Capitaneria di porto 10/2/2015, n. 21. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
La motivazione dell’atto non consentirebbe di comprendere le ragioni per cui la riduzione del numero delle “guardie ai fuochi” si traduce a discapito delle garanzie di sicurezza: anzi, l’impiego di cinque unità potrebbe determinare situazioni di “ overmanning ”, ossia l’impiego di un numero di persone che, eccedendo quanto occorrente per fronteggiare un’eventuale emergenza, è fonte a sua volta di concreti rischi per la sicurezza.
VII) Violazione artt. 6, 10, 14, 15, 20 e 27, d.lgs. n. 105/2015;violazione artt. 1 e ss., d.m. n. 138/2016;violazione artt. 6 e 24, legge n. 84/1994;violazione artt. 6, 12 e allegato IV, direttiva 2012/18/UE;violazione art. 3, legge n. 241/1990;violazione art. 12 del regolamento di polizia portuale e sicurezza del porto di Genova Multedo, approvato con ordinanza della Capitaneria di porto 10/2/2015, n. 21. Difetto di istruttoria e di motivazione”.
Il richiamo dell’ordinanza della Capitaneria di porto di Genova n. 61 del 11 aprile 2001 non sarebbe conferente, atteso che lo stesso organo ha successivamente approvato uno specifico regolamento di polizia portuale e sicurezza per il terminal di Genova Multedo.
Con ricorso notificato il 27 luglio 2020 e depositato il 3 agosto successivo (r.g. n. 475 del 2020), la stessa ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale è stata impugnata da Iplom S.p.a., affidataria ex art. 45 bis , cod. nav., del booster (stazione di pompaggio) in concessione alla Seapad S.p.a.
Avendo installato un impianto automatico di rilevazione ed estinzione incendi, la Società ricorrente ha coerentemente aggiornato il proprio Piano di emergenza interna che prevedeva la presenza continuativa di una “guardia ai fuochi” nella “zona booster ” ed ha comunicato alla Santa Barbara S.r.l. che sarebbe cessato l’utilizzo del relativo servizio.
Essa si ritiene lesa, quindi, dalle statuizioni dell’ordinanza che impongono di predisporre un servizio di vigilanza antincendio mediante personale autorizzato “guardia ai fuochi” e prescrivono la presenza continuativa di una unità di personale nelle “zone booster ” (cfr. art. 4).
L’esponente deduce i seguenti motivi di ricorso:
I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione alla violazione del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, ed in particolare degli artt. 6, 10, 11, 13, 15, 17, 20 e 27. Carenza di potere e difetto assoluto di competenza. Difetto di presupposto e di istruttoria. Travisamento. Contraddittorietà”.
L’Autorità di Sistema Portuale non avrebbe competenza in materia di pianificazione dell’emergenza negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, qual è il booster affidato alla ricorrente, trattandosi di funzioni demandate in via esclusiva al Comitato tecnico regionale.
II) “Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell’art. 6, legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Illogicità. Sviamento di potere”.
Non sarebbero state indicate le ragioni di urgenza che hanno determinato l’esercizio del potere di ordinanza.
In secondo luogo, non sarebbe possibile comprendere le ragioni per cui un sistema di rilevazione completamente automatizzato, approvato dai vigili del fuoco in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, fornisca garanzie inferiori alla presenza umana.
La gravata ordinanza, in realtà, sarebbe unicamente finalizzata alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.
III) “Violazione dell’art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241”.
L’impugnata ordinanza sarebbe illegittima anche perché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Costituitesi in entrambi i giudizi, l’Autorità di Sistema Portuale e la controinteressata Santa Barbara S.r.l. controdeducono ai motivi di gravame, concludendo per la reiezione dei ricorsi.
Le parti ricorrenti hanno depositato memorie per ribadire le proprie pretese.
I due ricorsi sono stati trattati oralmente all’udienza del 20 gennaio 2021, svoltasi con modalità da remoto, e trattenuti in decisione.
DIRITTO
1) E’ contestata la legittimità dell’ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale che ha imposto di provvedere alla sorveglianza antincendio nelle aree del porto petroli di Genova Multedo mediante un servizio continuativamente svolto da personale autorizzato “guardia ai fuochi”.
Con il primo ricorso (r.g. n. 466 del 2020), Porto Petroli di Genova S.p.a., concessionaria del terminal petrolifero, e il gestore dello stabilimento si dolgono della previsione che impone la presenza di cinque “guardie ai fuochi”, in luogo delle tre unità contemplate dalla recente revisione del Piano di emergenza interna.
Iplom S.p.a., autrice del secondo ricorso (r.g. n. 475 del 2020), contesta la previsione di una “guardia ai fuochi” presso il booster di cui è affidataria, a fronte dell’intervenuta installazione di un impianto automatizzato per la rilevazione degli incendi e del coerente aggiornamento del proprio Piano di emergenza interna.
2) Stante la parziale connessione soggettiva e la prospettazione di analoghe questioni, i due ricorsi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3) Un primo ordine di censure comune ai due ricorsi concerne l’incompetenza dell’Autorità di Sistema Portuale all’adozione di prescrizioni in tema di pianificazione dell’emergenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante.
Sostiene Porto Petroli di Genova S.p.a. che il d.lgs. n. 105 del 2015 disegnerebbe un “sistema chiuso di competenze”, nell’ambito del quale ogni valutazione e decisione spetta al Comitato tecnico regionale cui l’Autorità di Sistema Portuale non partecipa con propri rappresentanti.
L’individuazione delle risorse necessarie per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza sarebbe rimessa al Piano di emergenza interna predisposto e aggiornato dal gestore dello stabilimento, senza che siano contemplati interventi dell’Autorità di Sistema Portuale.
Tale assunto troverebbe conferma nell’intervenuta abrogazione del d.M. ambiente 16 maggio 2001, n. 293, che affidava all’Autorità Portuale la responsabilità in ordine al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti nei porti petroliferi.
Porto Petroli di Genova S.p.a. soggiunge che, in termini generali, il compito di individuare i pericoli connessi alle attività esercitate sul luogo di lavoro e il numero di risorse da impiegare in caso di emergenza spetterebbe al datore di lavoro, mentre nessuna amministrazione potrebbe indicare autoritativamente le misure che devono essere apprestate per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo.
Rilievi sostanzialmente analoghi sono formulati da Iplom S.p.a., ad avviso della quale l’attribuzione delle funzioni ad un unico soggetto (il Comitato tecnico regionale), nell’ambito del quale sono rappresentate tutte le amministrazioni competenti in materia di sicurezza, risponderebbe anche all’esigenza di evitare confusioni e sovrapposizioni di ruoli.
Tali prospettazioni non possono essere condivise.
Nel preambolo dell’impugnata ordinanza è espressamente richiamata la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e segnatamente l’art. 6, comma 4, lettera a), che attribuisce poteri di ordinanza all’Autorità di Sistema Portuale, “ anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ”.
Ai sensi del successivo art. 8, comma 3, lettera p), il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale “ può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a )”.
L’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 105/2015, stabilisce che “ le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ”.
Il provvedimento impugnato è motivato “ con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori portuali ”.
Non potendo dubitarsi che il servizio integrativo antincendio costituisca una misura di sicurezza per le maestranze che operano nell’ambito portuale, ne deriva che l’Autorità di Sistema Portuale ha emanato la gravata ordinanza in base al potere attribuitole dalla norma primaria correttamente richiamata nel preambolo dell’atto.
Va segnalato, in secondo luogo, che la relazione illustrativa dello schema di decreto volto a recepire la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 4 luglio 2012 n. 2012/18/UE, sul controllo dei pericoli derivanti da gravi incidenti industriali (cd. “Seveso III”), giustificava l’abrogazione del citato d.m. n. 293/2001 in quanto recante una “ regolamentazione non prevista dalla direttiva, in un ambito già disciplinato da altre normative di settore ”.
Ciò conferma che le competenze dell’Autorità in ordine ai profili di sicurezza connessi alle attività portuali non possono ritenersi venute meno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 105/2015.
Occorre ancora richiamare, sotto altro profilo, il “considerando” 2 della citata direttiva che, rilevata la gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (“ come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, Tolosa e Buncefield ”), indica l’obiettivo di “ assicurare che siano adottate appropriate misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all’ambiente in tutto il territorio dell’Unione ”, con la conseguente necessità di “ garantire che l’elevato livello di protezione esistente rimanga quantomeno immutato o aumenti ”.
Tali principi comportano che l’individuazione delle misure di sicurezza rispetto al rischio di incidenti rilevanti non possa ritenersi esclusivamente rimessa alle scelte del gestore privato dello stabilimento, dovendo necessariamente residuare uno spazio di intervento autoritativo dell’Amministrazione finalizzato all’imposizione, ove del caso, delle prescrizioni occorrenti alla salvaguardia degli attuali livelli di protezione.
Questo tipo di intervento non può essere efficacemente garantito dal Comitato tecnico regionale che è chiamato a vagliare le modifiche del Piano di emergenza interna, anche laddove comportanti un abbassamento dei livelli di sicurezza, solo in occasione del riesame quinquennale del Rapporto di sicurezza ex art. 15, d.lgs. n. 105/2015.
Né pare rilevante il fatto che l’Autorità di Sistema Portuale non sia annoverata tra gli enti chiamati a far parte del Comitato tecnico regionale: la scelta operata dal legislatore conferma, semmai, la permanenza in capo all’Autorità di una competenza di carattere generale in ordine all’adozione delle misure necessarie per garantire i presidi minimi di sicurezza in ambito portuale.
Per tali motivi, va esclusa la sussistenza del dedotto vizio di incompetenza nonché la prospettata sovrapposizione di ruoli tra l’esercizio del potere di ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e le attribuzioni del Comitato tecnico regionale.
4) Un’altra contestazione comune ai due ricorsi concerne l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza.
Porto Petroli di Genova S.p.a. denuncia la mancata indicazione di specifiche ragioni di urgenza.
La censura è declinata da Iplom S.p.a. sotto il profilo della mancata dimostrazione in ordine all’esistenza di situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo e attuale non fronteggiabili con i rimedi ordinari.
Tali doglianze non sono fondate in quanto il provvedimento impugnato non si inscrive nella categoria delle “ordinanze d’urgenza” o “contingibili e urgenti”, essendo invece riconducibile all’esercizio dell’ordinario potere di ordinanza disciplinato dagli artt. 6, comma 4, lettera a) e 8, comma 3, lettera p), della legge n. 84/1994.
L’emanazione della gravata ordinanza non implicava, quindi, la sussistenza di presupposti fattuali atti a configurare una situazione di urgenza qualificata ovvero di pericolo effettivo non tipizzata dalla legge.
Fermo restando che, nel caso di specie, la revisione del Piano di emergenza interna disposta da Porto Petroli di Genova S.p.a., con la previsione di riduzione del numero di “guardie ai fuochi” operanti nel terminal , ha concretamente determinato l’urgenza di adottare disposizioni per garantire il mantenimento degli attuali livelli di sicurezza, come rilevato nell’ultimo paragrafo della motivazione dell’atto.
5) Le ragioni di urgenza da ultimo evidenziate sarebbero di per sé sufficienti a giustificare l’omesso coinvolgimento procedimentale delle odierne ricorrenti.
La gravata ordinanza, comunque, ha natura sostanzialmente regolamentare in quanto contiene disposizioni che, pur risultando concretamente lesive della posizione delle attuali concessionarie di aree demaniali, risultano intese a disciplinare in modo generale l’organizzazione del servizio integrativo antincendio nel porto petrolifero.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 13 della legge generale sul procedimento amministrativo, pertanto, non sussistevano obblighi di natura procedimentale connessi all’adozione dell’ordinanza medesima.
6) Le ricorrenti denunciano, quindi, il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione sotto diversi profili.
Porto Petroli di Genova S.p.a. deduce che l’Amministrazione non avrebbe esperito autonome indagini per accertare il numero di unità di personale da impiegare nella pianificazione dell’emergenza e non avrebbe vagliato la documentazione tecnica all’uopo predisposta dalla concessionaria.
Non sarebbe stata presa in considerazione, inoltre, la riduzione dei traffici cagionata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle misure di contenimento adottate dal Governo, a fronte della quale risulterebbe sproporzionato il numero di cinque addetti al servizio integrativo antincendio presso il terminal .
La ricorrente prospetta anche il rischio di “ overmanning ” in relazione all’utilizzo di un numero di “guardie ai fuochi” ritenuto eccessivo rispetto alle esigenze concrete.
Iplom S.p.a. solleva analoghe censure relative alle pretese carenze dell’istruttoria svolta dall’Autorità di Sistema Portuale e lamenta l’impossibilità di comprendere le ragioni per cui le garanzie di sicurezza sarebbero assicurate solo da un presidio fisico, anziché dal sistema automatizzato di rilevazione degli incendi già installato e approvato in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Neppure queste doglianze possono essere condivise.
Come già precisato, infatti, la disciplina di matrice eurounitaria preclude modifiche delle misure di sicurezza che possano diminuire l’attuale livello di protezione rispetto al rischio di incidenti rilevanti.
In conseguenza, l’emanazione di un’ordinanza che conferma il presidio di “guardia ai fuochi” nella sua consolidata composizione quantitativa (risalente, per quanto concerne il terminal petrolifero, alla regolamentazione adottata dalla Capitaneria di porto nel 1997) non presupponeva particolari approfondimenti istruttori, tanto più a fronte delle intervenute revisioni dei piani di emergenza interna che avevano unilateralmente ridotto il numero di operatori da adibire al servizio.
Gli ulteriori rilievi critici sconfinano nel merito delle valutazioni riservate alla discrezionalità dell’Amministrazione, sicché ci si può limitare ad evidenziare come il preteso rischio di “ overmanning ” sia stato solamente allegato, senza il supporto di elementi concreti inerenti alle dimensioni del sito da vigilare e al numero di impianti antincendio oggetto di vigilanza continua.
Quanto alla flessione dei traffici, trattasi di situazione contingente che non sembra porsi in diretta correlazione con il rischio di incidenti e le conseguenze potenzialmente distruttive anche di uno solo di essi.
In considerazione dei guasti che potrebbero interessare qualsiasi sistema automatizzato, non può ritenersi illogica o incomprensibile, infine, la pretesa di mantenimento del servizio di “guardia ai fuochi”, nonostante le innovazioni impiantistiche spontaneamente introdotte dalla Iplom S.p.a.
7) Devono ancora essere vagliate alcune censure autonomamente sollevate dalle due ricorrenti.
Porto Petroli di Genova S.p.a. sostiene che la gravata ordinanza si porrebbe in contraddizione rispetto ai precedenti atti con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva escluso la titolarità di competenze in materia, ritenendole riservate alla Capitaneria di porto, e sarebbe anche intrinsecamente contraddittoria laddove stabilisce che “ la sorveglianza antincendio è affidata alla responsabilità dei concessionari ”.
La ricorrente denuncia anche l’inconferenza del richiamo dell’ordinanza della Capitaneria di porto n. 61/2001, siccome superata dal regolamento di polizia portuale e sicurezza per il terminal di Genova Multedo.
Tali rilievi non sono idonei a rivelare la sussistenza di eventuali profili di illegittimità dell’impugnata ordinanza.
La motivazione dell’atto, infatti, consta della puntuale indicazione della norma attributiva della competenza e delle altre norme di riferimento, tra cui il regolamento menzionato dalla ricorrente.
Né sussiste la denunciata contraddittorietà intrinseca della gravata ordinanza, poiché la doverosa evidenziazione della responsabilità dei concessionari in ordine alla sorveglianza antincendio non implica il riconoscimento di una loro esclusiva discrezionalità in materia.
Iplom S.p.a. denuncia il vizio di eccesso di potere per sviamento, poiché l’impugnata l’ordinanza sarebbe stata adottata, in realtà, per assecondare le istanze di carattere occupazionale rappresentate dalla Società che gestisce il servizio integrativo antincendio.
La ricorrente, tuttavia, ha affidato la censura ad un ragionamento essenzialmente congetturale, in mancanza di precisi e concordanti elementi di prova atti a rendere conto della dedotta divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica.
8) In conclusione, i ricorsi in epigrafe sono infondati e, pertanto, devono essere respinti.
La peculiarità e novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite.