TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-04-24, n. 201501183
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N. 01183/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02569/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117, comma secondo, cod. proc. amm.;
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2569 del 2014, proposto da:
Energy Sun Sicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Zappala', con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Catania, al Viale XX Settembre n. 50;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Macri', domiciliata in Catania, alla Via Umberto 151;
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio - Servizio Attuazione della Pianificazione del Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Assessorato all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato sull’ istanza per la realizzazione di impianto fotovoltaico nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e dell’ Assessorato per l’Energia ed i dei Servizi di Pubblica Utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione deducendo l’illegittimità dell’arresto procedimentale venutosi a determinare riguardo alla domanda di realizzazione di un impianto fotovoltaico inoltrata una prima volta al Comune di Catania resistente in data 15.12.2008 e, successivamente, riproposta in data 16.11.2011.
A tal fine ha allegato:
- che in data 3.4.2012 la Direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania esprimeva parere favorevole;
- che il suddetto parere veniva definitivamente riconfermato in data 02.08.2012;
- che, nonostante le numerose istanze inviate al Comune di Catania ed all'Assessorato resistente, inspiegabilmente il procedimento si arrestava;
- che infatti quest’ultimo, con provvedimento prot. 24918/2013, espressamente comunicava che per la fattispecie in oggetto doveva farsi ormai applicazione unicamente del Regolamento nelle more emanato con D.P.R.S. 18/07/2012 n. 48 il quale disciplinava ex novo il procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Siciliana, rimettendo l’esito del procedimento alla competenza esclusiva del Comune interessato con conseguente venir meno della necessità di indire una conferenza di servizi;
- che il Comune di Catania, Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, con provv. prot. 354731/2013, sosteneva di contro di aver correttamente adempiuto a quanto di competenza (avendo provveduto, come detto, a rilasciare il parere urbanistico richiesto) tenuto che la disciplina ratione temporis applicabile al procedimento in questione prevedeva ancora la necessità di indire da parte della Regione una conferenza di Servizi ex art. 12 del D. Lgs, 387/03;
- che, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione regionale, l’art. 12 del d.lgs. 387/2003, commi 3 e 4, prevedevano che l'assenso per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonte rinnovabile doveva essere rilasciato mediante un'autorizzazione unica sostitutiva di i tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie di carattere paesaggistico e storico-artistico;
- che, quindi, pur avendo in sostanza ottenuto il suddetto parere favorevole, l’autorizzazione unica richiesta non le veniva rilasciata dal Comune di Catania in ragione della mancata indizione di una conferenza di servizi da parte della amministrazione regionale che, a sua volta, persisteva nel ritenere che la normativa sopravvenuta aveva semplificato il procedimento de quo.