TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-10-05, n. 202200736
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2022
N. 00736/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2018, proposto da
G G, L N, P Z, La Fenice Soc. Coop., rappresentati e difesi dagli avvocati F M, M D, C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ravenna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E B, P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego emanato dal Comune di Ravenna – Servizio SUAP e attività economiche, in data 23.01.2018 e notificato in data 24.01.2018, in merito alla possibilità di rimozione del vincolo di destinazione alberghiera ai sensi della L.R. 28/90 relativo alla struttura ricettiva RTA Moderno;
- del R.U.E. - Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ravenna, approvato dal medesimo Comune con Delibera di C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009, nella parte in cui esso incorre nelle violazioni di legge e nei vizi meglio argomentati nel prosieguo del presente atto;
- nonché di ogni altro atto, comunque connesso, precedente o conseguenziale con quello impugnato anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento PNRR del giorno 29 settembre 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune di Ravenna, trascritto in data 26 febbraio 2004, la società “PENTAGONO AMERICA S.R.L.” (d’ora in poi Pentagono) si è obbligata a mantenere la destinazione turistico alberghiera del complesso immobiliare sito in Lido di Savio (RA), Via Cesena n. 25, R.T.A. denominata “Residence Moderno”, con 33 alloggi e 27 posti auto, e a gestire unitariamente le diverse unità abitative e i relativi servizi nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia e a conservare la destinazione d’uso in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti.
Alla società Pentagono, originaria proprietaria e gerente il complesso immobiliare, risulta essere succeduta nella gestione la società LA FENICE soc. coop. (d’ora in poi La Fenice), la quale risulta essere anche proprietaria di alcuni immobili della RTA, al pari di altri odierni ricorrenti (Gamberini Giampaolo, Nora Lorena e Zaquini Pietro).
Con istanza P.G. 179736/2017, presentata in data 27.10.2017, la società La Fenice, nella sua qualità sia di comproprietaria, sia di gestore della R.T.A., ha chiesto la “rimozione del vincolo di destinazione alberghiera ai sensi della l. r. 28/90. Delibera Comunale PG 42312/99 del 26/10/99”, valorizzando la ritenuta assenza “da diversi anni” della “convenienza economica nella gestione dell’azienda alberghiera”.
A seguito di istruttoria, nell’ambito della quale la predetta società ha inviato all’Amministrazione le note P.G. 212385/2017 del 19.12.2017 e P.G. 216413/2017 del 28.12.2017, il Comune di Ravenna, in data 23 gennaio 2018, ha adottato provvedimento di diniego della citata istanza di rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, sulla scorta delle seguenti ragioni:
- l'art. 3, l. r. Emilia – Romagna 9 aprile 1990 n. 28 ("Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende alberghiere in Emilia Romagna") ha assegnato ai Comuni la competenza in merito alla disciplina dei criteri e delle modalità necessarie per il conseguimento dello svincolo alberghiero;
- l'art. VIII. 6.15 ("Dismettibilità delle strutture ricettive alberghiere") dell'elaborato prescrittivo RUE — Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Ravenna, approvato con delibera di C.C. n.77035/133 e successivamente modificato con delibera di C.C. n.54946/88 del 14/04/2016 (Variante di adeguamento e semplificazione RUE), prescrive che sono strutture non dismettibili le R.T.A con più di 20 alloggi classificate a 2 stelle e le strutture di R.T.A. classificate in categorie superiori (alla data di adozione del RUE o alla data di apposizione del vincolo alberghiero se successiva);
- le note integrative prodotte in sede di procedimento dalla società La Fenice non dimostrano la sussistenza dei requisiti per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera.
Con ricorso depositato in data 20 aprile 2018 parte ricorrente ha impugnato il suddetto diniego, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. secondo parte ricorrente, il Comune non avrebbe applicato correttamente l’art. 3, l. r. n. 28 del 1990, non avendo valutato e adeguatamente motivato l’assenza di convenienza economica della gestione alberghiera della RTA, così come dedotta e documentata dalla società La Fenice nell’ambito del procedimento; per altro verso, l’art. VIII.6.15 dell'elaborato prescrittivo del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 2009, se applicato secondo l’interpretazione restrittiva datane dal Comune, verrebbe ad essere contrastante con la normativa primaria e costituzionale, sostanzialmente negando la possibilità di rimuovere del tutto il vincolo per le R.T.A con più di 20 alloggi classificate a 2 (due) stelle e le strutture di R.T.A. classificate in categorie superiori, anche qualora venga dimostrata l’assenza di convenienza economica della permanenza del vincolo; pertanto, secondo parte ricorrente, la suddetta disposizione deve essere, primariamente, fatta oggetto di una interpretazione conforme con le fonti costituzionali e di legislazione primaria, in mancanza dovendo essere annullata per contrasto con le fonti medesime; infine, la norma del RUE 2009 si porrebbe in contrasto con la delibera n.196/99 del Consiglio Comunale di Ravenna la quale detta precise condizioni e parametri “per la dimostrazione della non convenienza economica della gestione delle aziende alberghiere ai fini della rimozione del vincolo di destinazione ai sensi della L.R. 28/90”.
Parte ricorrente, quindi, ha anche formulato domanda risarcitoria, lamentando l’asserita perdita, per un importo non inferiore a Euro 50.000,00, <<delle possibilità di ottenere un cospicuo favore economico, commisurato al maggior valore del complesso immobiliare qualora il vincolo venisse rimosso>>.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ravenna contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza di smaltimento PNRR del 29 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare: sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva e necessità di integrazione del contraddittorio.
Il Comune resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla società La Fenice e agli altri ricorrenti e per mancata notifica del ricorso agli altri comproprietari del “Residence Moderno”, nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio.
Le argomentazioni del Comune di Ravenna non sono condivisibili.
In primo luogo, l’istanza di rimozione del vincolo alberghiero è stata avanzata dalla società La Fenice che non solo è gerente l’attività “alberghiera”, ma è anche proprietaria di alcuni immobili, e in tal duplice veste ha presentato al Comune di Ravenna l’istanza di rimozione: al riguardo, occorre sottolineare che il Comune nel provvedimento impugnato non ha indicato, tra i motivi di rigetto dell’istanza, ragioni relative all’eventuale difetto di legittimazione da parte della suddetta società alla proposizione della domanda di rimozione, sì che non è possibile, in sede giurisdizionale e per la prima volta, sollevare un possibile profilo di diniego non rilevato dal Comune.
Per altro verso, avendo la società La Fenice presentato la richiesta di rimozione, correttamente il diniego opposto dall’Ente si rivolge a quest’ultima, e, in modo altrettanto corretto, ad impugnare il provvedimento è stata la predetta società.
Sotto altro profilo, occorre rilevare come ad aver impugnato il provvedimento non sia stata solo la società La Fenice, quale gerente del compendio alberghiero e proprietaria di alcune unità immobiliari, ma anche altri proprietari, i quali sono chiaramente direttamente lesi dal provvedimento di diniego impugnato, avendo gli stessi sostanzialmente aderito all’istanza di rimozione presentata dalla società La Fenice.
Per contro, la posizione sostanziale e processuale degli altri proprietari e condomini del Residence Moderno non può essere ritenuta “contraria” rispetto a quella degli odierni ricorrenti – sì da potere essere i primi qualificati come controinteressati -, ma, al contrario, sono soggetti che ricaverebbero un beneficio dall’accoglimento dell’istanza (e dal presente ricorso) vedendo eliminato un peso gravante