TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-04-23, n. 201902246
Sentenza
23 aprile 2019
Sentenza
23 aprile 2019
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 23/04/2019
N. 02246/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2018, proposto da
Azienda Agricola Fabio IZ, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Marco DR in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
contro
Comune di Alife, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eleonora Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Terreri in Napoli, piazza Francese, n. 1/3;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) del provvedimento prot. n. 12700 del 28.12.2017, successivamente comunicato, con cui il Comune di Alife ha espresso parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed ha disposto il diniego dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione di energia elettrica e termica di potenza elettrica pari a 100 kw;
b) ove occorra, della nota prot. n. 0017707 del 11.12.2017, conosciuta all'atto della comunicazione del provvedimento di cui alla lett. a), con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, preso atto della proposta di provvedimento non favorevole del Comune, ha affermato di non dover esprimere il parere di propria competenza;
c) di ogni altro atto e provvedimento collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: - il parere non favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 19.10.2017; - la nota prot. n. 9745 del 24.10.2017 con cui il Comune di Alife ha comunicato il parere non favorevole sotto il profilo paesistico; - la nota prot. n. 9756 del 24.10.2017 con cui il Comune di Alife ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento la proposta di provvedimento non favorevole sotto il profilo paesistico ambientale; - la nota prot. n. 9758 del 24.10.2017 con cui il Comune di Alife ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004; - del parere non favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 19.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alife e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - L’Azienda Agricola Fabio IZ, in qualità di gestore di un allevamento zootecnico di bufale nel Comune di Alife in località Cerquelle, sul terreno identificato in catasto al Foglio 25 mappale 5101 e 5103, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati con cui gli è stata negata la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
1.1. - Ha premesso:
- di aver presentato al Comune di Alife, in data 06.09.2017, l’istanza prot. n.7675 di Procedura Abilitativa Semplificata (c.d. P.A.S.), ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 28/2011, avente ad oggetto un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas da fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione di energia elettrica e termica di potenza elettrica pari a 100 kw, da connettere alla rete elettrica nazionale;
- che l’impianto progettato genera energia elettrica da conferire alla rete pubblica, remunerata mediante tariffa incentivante (c.d. tariffa onnicomprensiva) da parte del Gestore Servizi Energetici (c.d. G.S.E);
- che il terreno interessato dall’intervento ricade all’interno dell’area tutelata sotto il profilo paesaggistico del c.d. “Ambito Massiccio del Matese” disciplinata dal Piano Territoriale Paesistico e precisamente in area P.A.F. (Zona di protezione del paesaggio agricolo di fondovalle);
- che la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere non favorevole al progetto, comunicato con nota del 24.10.2017, in quanto ritenuto contrastante con la disciplina del P.T.P. sul presupposto che non si tratti di intervento di “ adeguamento funzionale degli impianti per le attività produttive agricole ” ammesso in zona P.A.F.;
- di aver trasmesso al Comune, in data 07.11.2017, apposite osservazioni per evidenziare che il progetto riveste carattere strumentale migliorativo e servente rispetto all’attività agricola con benefici per l’ambiente;
- che la Commissione Locale per il Paesaggio, riunitasi nuovamente nella seduta del 19.12.2017, ha confermato il parere non favorevole comunicatole dal Comune di Alife, con il provvedimento prot. n. 12700 del 28.12.2017, con cui l’ente locale ha disposto anche il diniego all’istanza di P.A.S. dichiarando chiuso il procedimento ex art. 6 del D.Lgs 28/2011.
- di aver appreso, con la ricezione del suddetto diniego comunale, che la Soprintendenza, nel corso del procedimento, con nota prot. n. 0017707 del 11.12.2017, ha affermato di non dover esprimere il parere di propria competenza ex art. 146, comma 7, del D. Lgs 42/2004 in presenza di una proposta di provvedimento non favorevole da parte del Comune.
2. – Avverso gli atti impugnati parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 42/2004; del P.T.P. Ambito Massiccio del Matese di cui al D.M. 04.09.2000 del Ministero dei Beni