TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-08-01, n. 201801154
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Pubblicato il 01/08/2018
N. 01154/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2018, proposto da
O M C, rappresentato e difeso dall'avvocato O M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via G. Bovio, n. 41;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto decisorio cronol. n. 2302/2016 (n. 1694/16 R.G.V.G.), depositato il 16.11.2016, munito di formula esecutiva il 22.11.2016, notificato per via telematica ai sensi della L. 53/1994 ss.mm. all'Amministrazione resistente il 22.11.2016, e passato in giudicato per mancata opposizione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto l’avv. O M C ha agito per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001, al decreto decisorio cronol. n. 2302/2016 (n. 1694/16 R.G.V.G.), depositato il 16.11.2016, munito di formula esecutiva il 22.11.2016, notificato per via telematica ai sensi della L. 53/1994 ss.mm. all'Amministrazione resistente il 22.11.2016, e passato in giudicato per mancata opposizione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria.
In forza di tale titolo, inter alia , il Ministero intimato è stato condannato a pagare a titolo di spese legali in favore dei sigg. Di Pinto Nicola, Valerio Giovanni e Giannuario Nicola, di cui l’odierno ricorrente ha dichiarato di essere il difensore antistatario, la somma di € 377,00 (di cui euro 27,00 per spese) oltre iva, cap e rimborso forfettario del 15%.
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto la liquidazione di complessivi € 555,10, oltre le spese e competenze del presente procedimento.
In particolare, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle dette somme in “conto sospeso” ai sensi dall’art. 14, comma 2 della legge 669/1996, del D.M.