TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-04-03, n. 201400365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-04-03, n. 201400365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201400365
Data del deposito : 3 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01012/2004 REG.RIC.

N. 00365/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2004, proposto da G T e T M, eredi di F T, Seci S.p.A., rappresentati e difesi dall'avv. R S, con domicilio eletto presso la medesima in Bologna, via Santo Stefano 16;

contro

la Provincia di Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti C B e P O, domiciliata in Bologna, via Benedetto XIV,3;

la Regione Emilia Romagna;

il Comune di Bologna.

per l'annullamento

- del "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" della Provincia di Bologna, ivi compresi i suoi allegati tecnici, normativi, amministrativi e cartografici, definitivamente approvato con delibera del Consiglio provinciale di Bologna n. 19 del 30.03.2004, e pubblicato sul BUR dell’Emilia Romagna in data 14.04.2004;

- della delibera del Consiglio provinciale 11 febbraio 2003, n.3 di adozione del P.T.C.P., così come integrata e rettificata con delibera n. 20 in data 18 marzo 2003;

- della delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 405, in data 08.03.04;

- della delibera del Consiglio regionale n. 548, in data 18.03.2004;

nonché

- della delibera della Giunta regionale n. 1173 del 23 giugno 2003;

- della delibera del Consiglio provinciale n. 123 datata 11.11.03, di approvazione delle deduzioni provinciali alle Riserve regionali, nonché degli indirizzi da assumere in merito alle deduzioni provinciali alle osservazioni pervenute nei confronti del Piano adottato;

- della delibera del Consiglio provinciale n. 138 datata 03.12.03, di approvazione degli elaborati relativi alla proposta di modifica cartografica al P.T.P.R;

- della delibera del Consiglio provinciale n. 153 datata 19.12.03, di approvazione delle deduzioni provinciali alle osservazioni presentate nei confronti del P.T.C.P. adottato;

- del parere favorevole della Commissione Consiliare Provinciale nella seduta del 18.03.04;

- ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, proprietari di terreni disciplinati dal Piano territoriale di coordinamento provinciale di Bologna 2003/04 con disposizioni che assumono lesive, comportando compressione delle facoltà edificatorie, le impugnano con l’odierno ricorso, cui resiste la Provincia di Bologna.

Questi i motivi di gravame.

1 – La Provincia avrebbe travalicato gli ambiti tematici assegnati ai sui poteri pianificatori di livello sovracomunale dalla L.R. 20/2000 (art. 9 e Allegato), interferendo nelle scelte riservate ai Comuni e prevedendo “integrazioni” ai piani sovraordinati (PTPR e PSAI), che in realtà sono in contrasto con gli stessi.

1.2 – In particolare gli artt. 4.3, 4.4, 4.5, 4.12, 5.3 e 5.4 delle NTA definiscono con precisione gli interventi ammissibili nelle zone interessate da rischi naturali senza lasciare ai Comuni alcuna discrezionalità, benché gli artt. A1 (Sistema ambientale) e A2 (Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali) dell’Allegato alla L.R. 20/2000 attribuiscano al PTCP solo la individuazione delle risorse ambientali, delle condizioni di sostenibilità degli insediamenti sotto il profilo idrogeologico e dei rischi di dissesto e instabilità geologica.



1.3 e 1.5 – La inderogabile esclusione (art.

1.5 delle NTA del PTCP) delle destinazioni residenziali e produttive dal novero delle “opere non diversamente localizzabili” (uniche ammesse dal PSAI e dallo stesso PCTP nelle “fasce di pertinenza fluviale”) sottrae alla pianificazione comunale il potere di consentirle previa determinazione di adeguate misure di sostenibilità, e contrasta con l’art. 17/12° c. del PTPR che, nelle zone di tutela fluviale, consente ampliamenti dell’esistente senza limiti per tipologia.

1.4 – In pretesa osservanza dell’art. 26 del PSAI, che ammette in sede provinciale il coordinamento delle norme sovraordinate (PSAI e PTPR) riguardanti il territorio provinciale, il PTCP ha introdotto “ex novo” vincoli limitativi delle stesse, eliminando in radice la possibilità di qualsiasi sviluppo urbanistico, in zone già valutate sicure sotto il profilo idraulico dall’Autorità di Bacino del Reno.

1.6 – L’art. 11.10 delle Norme del PTCP vieta agli strumenti comunali di consentire nuove abitazioni in unità fondiarie agricole che ne siano sprovviste, benché l’art. A20 della L.R. 20/2000 (“Ambiti agricoli periurbani”) non preveda al riguardo alcuna competenza riservata del PTCP.

2 – L’art. 11.10 del PTCP individua un unico “ambito agricolo periurbano”, lasciando ai PSC la possibilità di individuarne ulteriori, benché l’art. A20, comma 3, L.R. 20/2000 riservi tale individuazione ai Comuni.

3 – L’art. 16.2 del PTCP limita il potere di deroga dei Piani comunali a quelli già approvati alla data di adozione (del PTCP) e pone la conformità ai piani comunali vigenti come condizione di efficacia delle convenzioni urbanistiche già stipulate.

4 – L’area di proprietà è graficamente rappresentata quale corrispondente alla “Discontinuità del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare” di cui all’art. 10.10 del PTCP, ove sono escluse (cfr. commi 3 e 4) nuove edificazioni, a prescindere da qualsiasi istruttoria sulle condizioni di sostenibilità (es. sulla incidenza sulle visuali tutelate), e solo in base a valutazioni assolutamente soggettive e arbitrarie (rapporto visivo tra arteria e paesaggio agro-collinare), anche in questo caso invadendo la competenza pianificatoria comunale.

5 – L’inclusione dell’area, quale “nodo ecologico complesso”, nella zona “di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura” di cui all’art.

7.4 del PTCP, omette di considerare la sua ricomprensione nel Polo funzionale Aeroporto e la mancanza delle caratteristiche individuate dai commi 1 e 3.6;
inoltre limita aprioristicamente gli interventi ammissibili, invadendo ancora la competenza comunale.

6 – L’art. 7.3, comma 5g) delle NTA consente l’attuazione delle previsioni di PRG già vigenti alla data di adozione del PTCP solo se non ricadenti nelle zone di cui all’art. 19 del PTPR, conferendo così illegittimo effetto retroattivo alla disposizione. Analogamente il comma 5 lett. e) subordina la realizzazione degli interventi già assentiti alla loro conformità agli artt. 19 e 37 del PTPR:

7 – L’inclusione nelle “zone di tutela delle acque superficiali e sotterranee” di cui agli artt.

5.3 e 5.4 del PTCP manca di motivazione, di istruttoria sulle condizioni di rischio e della necessaria distinzione, rispetto alla portata vincolistica della tutela, tra corpi idrici superficiali e profondi, ovvero destinati a scopi idropotabili e non.

7.2 – La individuazione grafica delle “zone di protezione delle risorse idriche sotterranee “di cui all’art. 5.4 (“Conservazione e rinnovo delle risorse idriche”), a causa della eccessiva grandezza della scala di restituzione, è assolutamente insufficiente e non consente la precisione necessaria a valutare la fattibilità degli interventi in relazione agli eterogenei spessori di copertura impermeabile, alla differente intensità delle urbanizzazioni già avvenute e alle diverse possibilità e localizzazioni di opere di compensazione (quali aree verdi e sistemi di dispersione delle acque piovane).

8) L’inclusione nel “sistema forestale e boschivo” contraddice lo stato di fatto (rappresentato in osservazioni) e di diritto (ricomprensione nel Polo funzionale Aeroporto).

9) Anche l’art.

4.5 del PTCP è illegittimamente retroattivo, in quanto pretende di vietare l’attuazione di previsioni di PRG vigenti e di interventi già assentiti, ove insistenti sulle aree di cui all’art. 17 del PTPR.

10), 11) e 12) L’inclusione in fascia di tutela fluviale contraddice la ricomprensione nel Polo funzionale aeroportuale e viola l’art. 17, comma 12, del PTPR, che ivi consente gli ampliamenti in caso di accertato fabbisogno non altrimenti soddisfabile ed in assenza di rischio idraulico, laddove il PTCP li consente soltanto nelle aree che facciano già parte del Territorio urbanizzato (art.

4.3 del PTCP), purchè non esigano opere di protezione dalle piene e non compromettano “elementi naturali di rilevante valore”, ad esclusione delle attività di gestione rifiuti , il tutto in violazione dell’art. 18 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, che invece consente indiscriminatamente “nuovi fabbricati” alla sola condizione che siano “non diversamente localizzabili”, ed esclude solo le “nuove attività di smaltimento” anziché tutte “le attività di gestione dei rifiuti”.

13) In violazione dell’art. A/15 comma 3 e comma 6 lett. a) della L.R. 20/2000, che consentono al PSC di dare diretta (cioè in mancanza dell’accordo territoriale necessario per l’attuazione di nuovi poli funzionali) attuazione ai poli funzionali esistenti, l’art.

9.4 comma 6 del PTCP consente soltanto di disciplinare “le attività in essere”, ma vieta di dare attuazione a “rilevanti espansioni dell’area di insediamento dei poli esistenti”, laddove tale valutazione di rilevanza viene ad essere riservata all’arbitrio della Provincia in sede di intesa sul PSC, mentre la mera “disciplina delle attività in essere” sembra persino escludere quella regolazione dello “jus edificandi” che è il contenuto essenziale della funzione di pianificazione comunale.

Rileva anzitutto il Collegio che l’area dei ricorrenti è classificata nel PTCP, adottato dalla Provincia di Bologna l’11.2.03 ed approvato il 30.3.04, quale Zona di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, Nodo ecologico complesso e zona di rispetto di nodi ecologici complessi (art.

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