TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400012
Data del deposito : 5 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2024

N. 00012/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per l'annullamento

1) la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata in data 04/9/20 quale preavviso di rigetto della domanda di trasferimento, ex art. 10 bis L. n. 241/90;

2) la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata il 31/12/20, con la quale è stata rigettata definitivamente la domanda di trasferimento resa ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104/92, nonché avverso ogni ulteriore atto preordinato, preparatorio, presupposto, connesso, collegato e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. P G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- -OMISSIS- è un -OMISSIS- della -OMISSIS-, già assegnato al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana.

Il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 33 co. 5 della legge n. 104/1992, egli ha presentato domanda di trasferimento presso un reparto con sede preferibilmente in -OMISSIS-, onde poter prestare assistenza ai propri genitori, ultrasessantacinquenni e ambedue dichiarati invalidi al 100%, domiciliati appunto nella provincia di -OMISSIS-.

La domanda è stata respinta con il provvedimento del 30 novembre 2020, in epigrafe, preceduto da preavviso di diniego e osservazioni del ricorrente ex art. 10- bis della legge n. 241/1990. La motivazione del provvedimento muove dalla indisponibilità di vacanze organiche presso le sedi richieste e dal contestuale deficit di effettivi presso il reparto di appartenenza dell’interessato.

1.1. Il diniego è impugnato dal signor -OMISSIS-, il quale affida le proprie doglianze a otto motivi in diritto.

1.2. Resiste al gravame il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente al Comando Generale della -OMISSIS-.

1.3. La domanda cautelare proposta con il ricorso, respinta dal T.A.R. nella camera di consiglio del -OMISSIS-, è stata accolta in appello dal Consiglio di Stato ai fini del riesame, con onere a carico dell’amministrazione resistente di indicare la sede più vicina a quelle elencate nell’istanza del ricorrente non interessata da eccedenza di organico e, quindi, potenzialmente utile per disporvi il trasferimento del ricorrente.

1.4. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 9 novembre 2023.

2. Con la memoria difensiva depositata il 5 ottobre 2023, il ricorrente signor -OMISSIS- espone di essere stato trasferito, nelle more del giudizio, al Comando Regionale -OMISSIS- – Gruppo -OMISSIS-, come da lui richiesto. La materia del contendere sarebbe pertanto cessata, salva la soccombenza virtuale dell’amministrazione, da condannarsi alla rifusione delle spese processuali.

La prospettazione non può essere condivisa.

Come riferito in narrativa, la domanda cautelare proposta dal signor -OMISSIS- con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata accolta in appello dal Consiglio di Stato (sez. II, ordinanza n. -OMISSIS-).

In dichiarata esecuzione dell’ordine del giudice, la -OMISSIS- ha

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