TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-10-20, n. 201003677

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-10-20, n. 201003677
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003677
Data del deposito : 20 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01862/2001 REG.RIC.

N. 03677/2010 REG.SEN.

N. 01862/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2001, proposto da:
Alcatel Italia Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti V C e F L, con domicilio eletto presso F L in Bari, via P. Fiore, 14;

contro

Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Bari, via P.Amedeo, 26;

e con l'intervento di

ad opponendum:
S N, A S, D'Incognito C e A, rappresentati e difesi dagli avv.ti M F e A G, con domicilio eletto presso A G in Bari, via Dante Alighieri, 25;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1) del silenzio tenuto dal Comune di Bari sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 della Legge n. 47/85, presentata dalla società ricorrente in data 28.06.2001, relativamente alla realizzazione di un impianto di telefonia cellulare in Bari, Via III Traversa Umberto I;

2) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e conseguente a quello impugnato in via principale, ancorchè allo stato incognito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Visto l’atto di intervento ad oppnendum di S N, A S, D'Incognito Carlo e Zippo Antonio;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori avv. Rossella Chieffi, su delega dell'avv. F.Lofoco e l’avv. A.Farnelli;

Considerato che, con atto depositato il 10/6/2010, la nominata in epigrafe, per mezzo dei propri difensori, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla coltivazione del giudizio, avendo la stessa società provveduto a rimuovere l’impianto di telefonia cellulare oggetto dell’istanza di accertamento di conformità di cui al presente ricorso;

Ritenuto, pertanto, che deve darsi atto dell’improcedibilià del ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse;

Sussistono giuste ragioni per dichiarare l’integrale compensazioni, tra le parti costituite, delle spese ed onorari del giudizio.

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