TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-07, n. 200901750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-07, n. 200901750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901750
Data del deposito : 7 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01355/2004 REG.RIC.

N. 01750/2009 REG.SEN.

N. 01355/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1355 del 2004, proposto da:
V R e M B, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caggiano in Bari, via De Giosa 79;

contro

il Comune di Trani, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Petrocelli in Bari, corso Vittorio Emanuele 52;

l’Azienda Municipalizzata Elettricità Trasporti di Trani, rappresentata e difesa dagli avvocati C C e A M, con domicilio eletto in Bari, via Roberto da Bari 96;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera di consiglio comunale n. 25 del 26 maggio 2004 recante l’approvazione della localizzazione in agro di Trani dell’impianto per il recupero energetico dei rifiuti urbani costituito da un termovalorizzatore a servizio dei bacini di utenza BA/1 e BA/4;

di ogni altro atto a tale delibera presupposto o connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Municipalizzata Elettricità Trasporti (AMET) di Trani;

Vista la propria ordinanza n. 734 dell’8 luglio 2004;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere D D;

Udito nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2009 l’avv. Antonio Faconda;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza del Comune di Trani, capigruppo rispettivamente della lista civica “Forza Trani” e del partito “Rinnovamento Puglia” lamentano che il consiglio comunale nella seduta del 26 maggio 2004 ha espresso parere favorevole alla localizzazione nel territorio comunale dell’impianto di recupero energetico di rifiuti urbani costituito da un termovalorizzatore a servizio dei bacini di utenza BA/1 e BA/4.

Essi sostengono di non essere stati posti in grado di conoscere gli atti e i documenti afferenti la questione posta all’ordine del giorno della seduta del 26 maggio 2004 e che tale circostanza rende illegittima la delibera ai sensi dell’art. 48 del regolamento di funzionamento del consiglio comunale che stabilisce che gli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso l’ufficio di Presidenza almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

In particolare affermano che con nota del 18 maggio 2004 furono convocati alla conferenza dei capigruppo del 20 maggio 2004 e che nel corso di questa seduta fu loro consegnata la nota dell’AMET del 18 maggio indirizzata al sindaco con cui l’azienda, volendo partecipare in associazione temporanea con alcuni partners privati alla gara indetta dal Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti per la Regione Puglia per l’affidamento del servizio pubblico per il recupero energetico dei rifiuti da linee di produzione CDR o termovalorizzazione, chiedeva al Comune di esprimere parere favorevole sulla localizzazione (adempimento richiesto dalle prescrizioni del piano regionale rifiuti adottato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001).

Affermano di aver contestato nella seduta consiliare la mancanza di idonea informazione della questione malgrado la pubblica rilevanza e che ciò malgrado il consiglio comunale deliberava sul punto, esprimendo parere favorevole.

Deducono in conseguenza i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 48 del regolamento del consiglio comunale di Trani, nonché dell’art. 43 del T.U.E.L.;
violazione dei principi generali che regolano i diritti dei consiglieri ed eccesso di potere per arbitrarietà e carenza di istruttoria.

Si costituivano in giudizio il Comune di Trani e l’AMET di Trani che chiedevano il rigetto del ricorso, sostenendo che i documenti relativi alla localizzazione del progetto erano stati depositati nel termine regolamentare e che le altre informazioni richieste dai consiglieri di minoranza relative alla composizione dell’associazione temporanea che l’AMET intendeva costituire non erano di interesse e attenevano alla scelte politiche dell’azienda.

Questo Tribunale con ordinanza n. 734 dell’8 luglio 2004 accoglieva l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2009, su richiesta dei ricorrenti, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E’ principio generale dell’ordinamento processuale che colui che agisce in giudizio deve essere portatore di un interesse giuridicamente tutelato che va apprezzato ai sensi dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame.

La giurisprudenza ha anche precisato che l’interesse ad agire, che non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso, quanto al momento della decisione, sicché è inammissibile o improcedibile il ricorso ove la decisione non possa arrecare al ricorrente alcuna utilità nemmeno di carattere morale.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio facendo valere la qualità di consiglieri comunali e lamentando la violazione di una norma posta a tutela di tale posizione giuridica.

Essi, infatti, hanno impugnato una delibera del consiglio comunale nella qualità di consiglieri di minoranza per non essere stati adeguatamente informati della questione all’ordine del giorno.

Allo stato attuale quel consiglio comunale è cessato per naturale scadenza.

La circostanza è desumibile dal verbale della seduta consiliare del 26 maggio 2004 in cui a pagina 95, testualmente si dice “Noi avevamo due strade: quella di decidere di non decidere, come molto più comodo sarebbe stato soprattutto in periodi prelettorali…”.

I ricorrenti non avendo più la qualifica per la quale hanno agito in giudizio per cessazione naturale della carica e non sussistendo più nemmeno quel consiglio comunale, non potrebbero trarre alcuna utilità dalla pronuncia che finirebbe col non avere alcun rilievo pratico, né potrebbe soddisfare un interesse morale dei ricorrenti atteso che la materia involge posizioni politiche e non interessi personali.

Quanto alla scelta politica che sottende il ricorso, cioè il parere favorevole alla localizzazione nel territorio comunale del termovalorizzatore, non può essere bloccata da una decisione che attiene a profili formali di una delibera che ben può essere riproposta riformata dai vizi procedimentali, sempre che non si sia esaurita nelle more del giudizio anche la procedura concorsuale cui accedeva il parere reso dal consiglio comunale.

Per tali ragioni, non emergendo dagli atti di causa, alcun interesse attuale alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.

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