TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2020-01-16, n. 202000040
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2020
N. 00040/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01541/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Bisceglie, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Ministero dell'interno, Questura di Bari, U.T.G. Prefettura di Barletta Andria Trani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia BAT prot. n. -OMISSIS-/Area I del 23.7.2019, notificato a mani in data 11.9.2019, mediante il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- del decreto -OMISSIS- del 19.3.2019 a firma del Vicario dott.ssa Rosa Romano, notificato a mani in data 24.5.2019, mediante il quale è stata respinta l’istanza prodotta dal Sig. -OMISSIS-, tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, della Prefettura di Barletta Andria Trani e della Questura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Sara Di Bisceglie e avv. dello Stato Fabiola Roccotelli;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto del Questore di Bari 19 marzo 2019 -OMISSIS-, che ha rigettato la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, e il decreto del Prefetto della Provincia BAT 23 luglio 2019, prot. n. -OMISSIS-/Area I, che ha respinto il ricorso contro il provvedimento questorile sfavorevole. L’interessato chiede altresì la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo atto impugnato.
Il primo decreto si fonda sulla circostanza che “il Commissariato P.S. di Canosa di IA ha segnalato a carico dello stesso una denuncia del 26.10.2017 per percosse e lesioni personali, a seguito di diverbio condominiale per futili motivi ed altra precedente denuncia del -OMISSIS-per favoreggiamento dal reato di tentata estorsione”. Il secondo trae espressamente da tali premesse la conclusione che essi evidenzino “una condotta abnorme ed incline alla violenza, con il rischio che il ricorrente possa abusare delle armi, qualora ne avesse la disponibilità”.
2. Sono dedotti i seguenti motivi, così rubricati:
“I. ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE - ASSENZA DEI PRESUPPOSTI PER NON CONCEDERE IL RINNOVO DEL PORTO DI FUCILE”;
“II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 43 DEL R.D. 18.06.1931 N. 773 (T.U.L.P.S.)”;
“III. ECCESSO DI POTERE – OMISSIONE DI ISTRUTTORIA ET VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 10 E 10 BIS L. 241/90 E ART. 4 D.P.R. 1199/1971”;
“IV. ECCESSO DI POTERE – OMESSA MOTIVAZIONE DELLE RAGIONI FONDANTI I PROVVEDIMENTI EMESSI ET VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 241/1990 E ARTT. 11 E 43 T.U.L.P.S.”
3. Dalla documentazione prodotta in giudizio si evincono oggettivamente i fatti esposti dal ricorrente prima in sede procedimentale e poi in sede processuale.
A) Il “diverbio condominiale per futili motivi” (oggetto della denuncia del 26 ottobre 2017) coincide presumibilmente con l’episodio accaduto il 22 ottobre 2017 a seguito del quale il Giudice di pace di Canosa di IA, costituitosi il ricorrente parte civile, ha condannato i vicini (il marito per i reati di cui agli articoli dagli artt. 582 e 612 del codice penale, mentre la moglie solo per minacce) con la sentenza 24 settembre 2018, n. -OMISSIS-(non passata in giudicato, perché, come dichiarato