TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-06, n. 202314787

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-10-06, n. 202314787
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314787
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 14787/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09069/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9069 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana 6;



contro

Ministero dell'Interno ed Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Memeo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;



per l'annullamento

- del decreto prot. n. 230558/Area I ter O.S.P. – VA/2019/93861 del 11.6.19 emesso dal Prefetto della Provincia di Roma notificato in data 11.6.2019, con il quale è stata disposta la sospensione per tre mesi dell'esercizio commerciale sito in Roma, Piazza-OMISSIS-

- di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, ivi compresi quelli richiamati nel provvedimento, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente e, in particolare, della nota prot. 58942 del 9. 4.2019 della Prefettura con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento sanzionatorio e dei verbali di accertamento di violazioni amministrative n. 81180003766 del -OMISSIS- e n. 81170037583 del -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, nonché di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette di svolgere attività commerciale quale titolare di esercizio pubblico per attività di vicinato presso i locali siti in Roma,-OMISSIS-

Il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- allo stesso sono stati notificati due verbali redatti dalla Polizia Municipale di Roma, con i quali gli è stata contestata la vendita a minori di anni 18 di una bottiglia di birra -OMISSIS- e di una di vino -OMISSIS-

In particolare, gli agenti accertatori della Polizia Municipale del Comune di Roma - U.O. I Gruppo in data -OMISSIS- hanno notificato al ricorrente un verbale con cui gli contestavano la violazione dell’art. 14 ter L. 125/01 così come introdotto dall’art. 7 comma 3 bis del D.L. 158/12 conv. nella L. 189/12 per aver venduto bevande alcoliche ad un minore di anni 18.

L’istante deduce che il “minore di anni diciotto” non sarebbe stato presente nel negozio, né, a dimostrazione dell’acquisto e dunque della riferibilità della vendita della bottiglia di birra, sarebbe stato mostrato all’incaricato alla vendita uno scontrino relativo alla bevanda acquistata.

Con l’emissione del verbale veniva comminato il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 333,00 oltre € 3,78 per spese di procedimento e notifica.

Avverso il verbale notificato, l’istante, in data 12.11.2018, avrebbe proposto ricorso amministrativo al Sindaco di Roma, Dipartimento Risorse Economiche U.O. Contravvenzioni, nel quale enunciava le ragioni della sua assunta illegittimità.

In seguito , in data -OMISSIS-, gli agenti accertatori della Polizia Municipale del Comune di Roma -U.O. I Gruppo hanno notificato il verbale n. 81170037583 nel quale veniva contestata la violazione dell’art. 14 ter L. 125/01 così come modificato dall’art. 7 co. 3 bis D.L. 158/12 conv. in L. 189/12 perché “quale addetto alla vendita vendeva a minore di anni 18 una bottiglia di vino da cl 75 e 10,5 alc. di gradazione alcolica sebbene vietato”.

Anche in questo caso il minore non sarebbe stato presente nel negozio, né a comprova dell’acquisto sarebbe stato presentato uno scontrino dal quale si potesse evincere l’effettività dell’acquisto presso l’esercizio commerciale.

Con l’emissione del verbale veniva inflitto il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 333,00 oltre € 3,78 per spese di procedimento e notifica, anch’esso impugnato ex L. 689/81.

Con provvedimento prot. 58942/2019 del 9.4.2019 la Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo Area I ter O.S.P. comunicava, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. 241/90, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

L’interessato afferma di aver inviato in data 18.4.2019 memoria difensiva endoprocedimentale, lamentando l’illegittimità delle due contravvenzioni elevate, in quanto dai verbali non sarebbe stato possibile evincere il nome dei minori ai quali avrebbe venduto le bevande alcoliche -OMISSIS-, gli stessi non si sarebbero trovati nel suo negozio, né avrebbero mostrato una ricevuta o uno scontrino in alcun modo riferibile all’esercizio commerciale del ricorrente.

Nonostante ciò, il Prefetto della Provincia di Roma, con decreto prot. n. 230558/Area I ter O.S.P. - VA/2019/93861 dell’11.6.2019, dopo aver constatato che la violazione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori “è stata commessa più di una volta”, rilevando che “l’interessato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva” e che “ non risulta effettuato da parte dell’interessato il pagamento in misura ridotta delle sanzioni principali”, ha irrogato la sanzione di cui all’art. 14 ter, comma 2, della L. 125 del 30.3.2001 e ha così disposto la “la sospensione dell’attività per tre mesi dell’esercizio commerciale sito in Roma…”.

Avverso gli atti in epigrafe l’interessato ha quindi proposto ricorso, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione di legge: violazione dell’art. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Difetto di istruttoria.

L’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle memorie inviate dopo l’avvio del procedimento, per cui l’atto sarebbe viziato da carenza di

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