TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-08-23, n. 202301928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-08-23, n. 202301928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301928
Data del deposito : 23 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2023

N. 01928/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00235/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 235 del 2023, proposto da
A C, rappresentato e difeso dagli avvocati I R, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a – del Decreto n. 2413/2022 (prot. 354609 del 7.12.2022) del Rettore dell'Università degli Studi di Salerno con il quale sono stati approvati gli esiti della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell'art. 24 co. 6 L. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E3 (Neurochirurgia e chirurgia maxillo – facciale), SSD MED/29 (chirurgia maxillo-facciale), presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell'Unisa (Codice Concorso VAL/PA/PS/239), dichiarando la presunta incongruità del ricorrente per tale profilo;

b – di tutti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare:

• della Relazione Riassuntiva, in uno ai relativi allegati, con la quale la Commissione all'unanimità ha ritenuto il profilo del dott. C non congruo, formulando un giudizio negativo e ritenendolo non qualificato a ricoprire il posto bandito;

• del verbale della Commissione con il quale si è espresso un giudizio negativo nei confronti del dott. C;

• del verbale del 17.10.2022, in uno al relativo allegato, con il quale la Commissione ha approvato i criteri di valutazione;

c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Università degli Studi di Salerno, con Decreto Rettoriale n. 1019/2022, ha indetto procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010, per il settore concorsuale 06/E3 (Neurochirurgia e chirurgia maxillo – facciale), SSD MED/29 (chirurgia maxillo-facciale), presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo.

Il dott. C, odierno ricorrente e unico partecipante alla procedura, è stato dichiarato “ non valutato positivamente a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ” con Decreto Rettorale n. 2413/2022.

2. Avverso il citato decreto, nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati, insorge il dott. C, articolando i seguenti motivi, così rubricati:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 CO. 6 L. N. 240/2010 E ARTT. 3 E 7 L. N. 241/90) VIOLAZIONE ARTT. 7, 8, 27 E 28 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI ATENEO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA);

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 CO. 6 L. N. 240/2010 E ARTT. 3 E 7 L. N. 241/90) VIOLAZIONE ARTT. 7, 8, 27 E 28 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI ATENEO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA);

III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 CO. 6 L. N. 240/2010 E ARTT. 3 E 7 L. N. 241/90) VIOLAZIONE ARTT. 7, 8, 27 E 28 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI ATENEO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA);

IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 CO. 6 L. N. 240/2010 E ARTT. 3 E 7 L. N. 241/90) VIOLAZIONE ARTT. 7, 8, 27 E 28 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI ATENEO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA);

V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 24 CO. 6 L. N. 240/2010 E ARTT. 3 E 7 L. N. 241/90) VIOLAZIONE ARTT. 7, 8, 27 E 28 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI ATENEO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – PERPLESSITÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA).

3. Si è costituita in giudizio l’Università, che ha insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con ordinanza n. 94 del 23 febbraio 2023 è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

5. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità dei criteri di valutazione introdotti dalla commissione in quanto esattamente corrispondenti a quelli previsti nel

DM

344/2011 per la distinta valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 5, l. n. 240/2010, non applicabili alla procedura per cui è causa, nonché, in ogni caso, difformi da quelli individuati dal Consiglio di Dipartimento e recepiti nel bando di concorso, oltre che incoerenti e sproporzionati rispetto alla procedura controversa.

6.1. Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non può essere accolto.

6.2. Giova premettere che:

- l’art. 24, comma 5, l. 30 dicembre 2010, n. 240 prevede, per quanto di specifico interesse, che “ nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro ”;
il successivo comma 6, che viene specificamente in rilievo nella procedura per cui è causa, stabilisce a sua volta che “…. la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16”;

- il " Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori a tempo determinato " dell'Ateneo prevede che i “ criteri generali di valutazione cui la commissione dovrà attenersi ” debbano essere indicati nella proposta di reclutamento di professori di seconda fascia, deliberata dal Consiglio di Dipartimento (art. 7, comma 1, lett. e) nonché nel bando di selezione (art. 8, comma 1, lett. e);
l’art. 11, relativo alle modalità di svolgimento dei lavori della commissione, stabilisce che “ la commissione…. predetermina i criteri, con particolare riferimento ai criteri generali di valutazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. e), in ordine alla valutazione di: a) pubblicazioni scientifiche;
b) curriculum;
c) attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale
”;
analogamente, a mente dell’art. 29 (rubricato “ chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 ), “ la commissione predetermina i criteri, con particolare riferimento ai criteri generali di valutazione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. e), in ordine alla valutazione di: a) pubblicazioni scientifiche;
b) curriculum;
c) attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale
”;

- il Consiglio di Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, con delibera n. 78 del 31.03.2022, ha proposto il reclutamento di un docente di II fascia per il SSD MED/29 (chirurgia maxillo-facciale), mediante chiamata ai sensi del già citato art. 24, comma 6, indicando (cfr. allegato A) “ i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi riferiti a 1) pubblicazioni scientifiche;
2) curriculum;
3) attività didattica, di ricerca ed incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale
”, rappresentati da: “ Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa. Congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche. Esperienza in Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. Brevetti. Relazioni a congressi e Università internazionali. Curriculum idoneo. Volume e continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti ed ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo, di Dipartimento, di Corso di Studio ”;

- il bando ha puntualmente riprodotto, all’art. 1, i citati criteri generali di valutazione, ribadendo inoltre, all’art. 9, che “ la Commissione giudicatrice, nella prima riunione, predetermina i criteri per la valutazione dell’attività didattica, di ricerca ed eventuali incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale, del curriculum vitae, e delle pubblicazioni scientifiche presentate con particolare riferimento ai criteri generali di valutazione di all’art 1 del presente bando ”;

- la commissione, nella seduta del 17.10.2022, ha predeterminato i criteri contestati in questa sede.

6.3. Orbene, venendo alle censure formulate, si osserva che non è condivisibile l’assunto della assoluta inapplicabilità, alla procedura per cui è causa, dei criteri delineati dal D.M. 4.8.2011, n. 344 (avente ad oggetto i " Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ").

Depongono in senso contrario non solo il tenore testuale dell’art. 24, comma 6 (il quale, nel prevedere che “ la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di…seconda fascia di … ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima ” espressamente riconosce la facoltà dell’Ateneo di valutare anche l’avanzamento dei ricercatori a tempo indeterminato mediante i medesimi criteri riservati a quelli a tempo determinato) ma anche la circostanza che, stante la coincidenza della figura finale di riferimento (il professore di seconda fascia), il richiamo “ non appare inadeguato al fine di applicare i medesimi criteri oggettivi anche nell’ambito della selezione in esame ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533, con riferimento ad una procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia).

6.4. Né può ritenersi che la commissione abbia travalicato il potere di specificazione, ad essa attribuito, dei criteri generali definiti dal bando;
non si ravvisa infatti alcuna evidente difformità o incongruenza fra i criteri individuati dalla delibera del Consiglio di Dipartimento e recepiti dal bando e quelli enucleati a valle dalla commissione, che dei primi rappresentano sostanzialmente, per l’appunto, una specificazione.

In particolare il ricorrente (che nel primo motivo si limita genericamente ad asserire tale difformità), nelle censure successive focalizza l’attenzione sui criteri della “ autonomia scientifica dei candidati ” e della “ capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto ”, asseritamente estranei alla lex specialis e con essa contrastanti.

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, si osserva che la “ autonomia scientifica dei candidati ” rappresenta precipitato dei criteri della “ Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa. Congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni scientifiche ” (definiti in sede di bando), così come la “ capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto ” rappresenta specificazione, non irragionevole, del criterio generale “ Esperienza in Organizzazione, direzione e coordinamento di progetti e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali ”, pure definito in sede di bando.

7. Con il secondo motivo il ricorrente - premesso che, alla luce della natura riservata del reclutamento per cui è causa, nel fuoco della valutazione dovrebbe ricadere unicamente l’attività svolta dal candidato presso l’Ateneo interessato, come espressamente riconosciuto da questa Sezione con sentenza n. 253 dell’11 febbraio 2019- sostiene l’illegittimità del giudizio negativo espresso dalla commissione, che ha attribuito rilievo ostativo a elementi che esulano da tale arco temporale (che va dal 2011 in poi), facendo riferimento a “ la generalità delle pubblicazioni del C, edite fin dal 1983;
la discontinuità temporale delle pubblicazioni, in considerazione della mancata attività editoriale dal 1985 al 1989 e dal 2004 al 2008;
la partecipazione a Corsi e Congressi “in tutta la carriera
”.

7.1. La censura non coglie nel segno sul piano fattuale prima che giuridico, considerato che, come appresso si dirà, la valutazione espressa dalla commissione permane di segno negativo anche ove depurata dai riferimenti alla complessiva attività del ricorrente e circoscritta alle pubblicazioni edite dal 2011 in poi ovvero alla partecipazione a corsi e congressi in tale medesimo arco temporale (cfr. § 8.3).

Ad abundantiam si osserva poi che risulta inconferente il richiamo alla citata sentenza n. 253/2019 (a mente della quale “ risulta dunque fondata l’articolata deduzione del ricorrente, secondo cui la commissione può valutare esclusivamente l’attività svolta dal ricercatore nel corso del triennio, senza poter effettuare una impropria riconsiderazione delle valutazioni che hanno in precedenza condotto al conseguimento della abilitazione scientifica nazionale e al superamento del concorso a ricercatore confermato, concernente la distinta procedura di reclutamento”) in quanto riferita alla distinta procedura di reclutamento - ex art. 24, comma 5 - dei ricercatori a tempo determinato cd. “ di tipo B ”;
come evidenziato infatti dal Giudice delle leggi “ le due figure di ricercatore ….presentano talune diversità per aspetti del rispettivo regime giuridico – riguardanti le modalità di reclutamento e i compiti, e in particolare l’impegno didattico –, ma ciò che radicalmente le differenzia è il fatto, del resto così evidente da non richiedere molte precisazioni, di essere, la prima, una posizione a tempo determinato, legata all’amministrazione da un rapporto contrattuale di durata triennale non rinnovabile, e la seconda, invece, una posizione a tempo indeterminato stabilmente incardinata nella pubblica amministrazione ” (Corte Costituzionale, 24 luglio 2020, n. 165).

8. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’illogicità del giudizio negativo espresso dalla commissione in quanto:

a) in contrasto con l’opposta valutazione ampiamente favorevole conseguita in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale;

b) le partecipazioni a congressi internazionali in parte non sono state rilevate dalla commissione, con conseguente difetto di istruttoria, e in ogni caso, del tutto apoditticamente, sono state ritenute insufficienti;
la commissione ha fatto inoltre riferimento in senso ostativo alla discontinuità della partecipazione, nonostante la continuità non fosse prescritta dal bando e risulti eccessiva rispetto al posto bandito;

c) per quanto riguarda i progetti di ricerca destinatari di finanziamento (requisito non previsto dal bando), la commissione ha omesso di valutare la partecipazione ad una linea di progetti finanziati con fondi governativi americani;

d) la commissione ha omesso di verificare – ciò che avrebbe potuto agevolmente fare mediante accesso al sito on line dell’Ufficio brevetti - l’intervenuto rilascio di tre brevetti in favore del ricorrente;

e) quanto alle pubblicazioni, la commissione ha espresso un giudizio sulla totalità dei manoscritti presenti in curriculum , nonostante il bando avesse espressamente limitato la valutazione alle pubblicazioni allegate dal candidato (in numero massimo di 15);
diversamente da quanto ritenuto, le quindici pubblicazioni prodotte risultano conformi al SSD, dotate di spiccata valenza scientifica e di valore altamente innovativo ed originale (come dimostra la collocazione in riviste scientifiche di massimo rilievo internazionale);
i lavori, editi dal 2014 ad oggi, danno conto della continuità editoriale nel periodo di ricerca presso UNISA (unico arco temporale rilevante) e, contrariamente a quanto affermato dalla commissione, hanno carattere trasversale (le tematiche inerenti l’area oncologica e la chirurgia ricostruttiva, asseritamente carenti, risultano in realtà trattate nei lavori nn. 6,11,12 e 15);
inoltre del tutto illegittimamente la commissione - facendo applicazione del criterio della “ autonomia scientifica ”, non previsto dalla lex specialis - ha ritenuto non meritevoli i lavori presentati in quanto redatti insieme ad altri nonostante il ricorrente, nella quasi totalità delle opere, figuri quale primo co-autore (con conseguente maggior rilievo della produzione in omaggio al criterio “PUC”).

8.1. Le doglianze non possono essere condivise.

8.2. Preliminarmente sul piano generale si osserva che, per giurisprudenza costante, le valutazioni delle commissioni giudicatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ove affette dai vizi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 27 ottobre 2022, n. 9263), invero non ravvisabili nella fattispecie in esame.

8.3. Scendendo nel dettaglio delle singole censure:

- non può essere accolta la censura sub a), avuto riguardo non solo all'assenza di omogeneità tra la procedura di conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e le procedure di chiamata a posti di professore universitario (C.d.S., Sez. VII, 22 dicembre 2022, n. 11196) ma, più in generale, al noto principio dell'autonomia di giudizio delle singole commissioni esaminatrici, che legittimamente possono esercitare la propria discrezionalità in maniera non omogenea;

- relativamente al punto b) il giudizio collegiale, diversamente da quanto argomentato, non risulta focalizzato unicamente sull’assenza di esperienze “continuative” ma fa leva sulla esiguità – pur a fonte della ampia partecipazione a congressi – delle ipotesi in cui il ricorrente ha svolto la qualità di relatore, atteso che “ sono presentati solo 5 (n. 80-177-182-183-185) attestati di relazioni di cui 2 (n. 183-184) in congressi internazionali e n. 2 (n. 177-182) sembrano essere in congressi a rilevanza unicamente locale ”;

- con riguardo al punto c), il giudizio collegiale ha valorizzato la mancata assunzione del ruolo di responsabile di progetti di ricerca che hanno attratto finanziamenti competitivi, circostanza non sconfessata dal documento indicato dal ricorrente (n. 185), che comprova la mera partecipazione (non in qualità di responsabile) ad una linea di progetti finanziati con fondi governativi americani;

- per quanto attiene ai brevetti (sub d), il ricorrente, come peraltro da lui stesso ammesso, si è limitato a produrre le domande presentate per il relativo rilascio, senza allegare i brevetti conseguiti. Non può pertanto ritenersi illogica la valutazione secondo la quale “ il candidato risulta sprovvisto di brevetti attivi avendo prodotto solo tre richieste senza esito e/o riconoscimenti ”, non ravvisandosi alcun onere in capo alla commissione di procedere a verifiche sull’effettivo rilascio dei brevetti e vigendo invece l’opposto principio dell'onere di allegazione dei titoli a carico dei concorrenti, quale condicio sine qua non per la loro valutabilità: “ va ribadito il principio a mente del quale, nell'ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, onde ottenerne l'attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, come nel caso di specie, a fronte di una chiara previsione del bando che preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato. Di conseguenza, nelle procedure concorsuali la commissione esaminatrice legittimamente non tiene conto dei titoli non dichiarati e comprovati dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, come espressamente stabilito dal bando, a nulla rilevando che si trattasse di titoli noti alla stessa Amministrazione o comunque da questa agevolmente acquisibili d'ufficio ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447);

- infine, per quanto concerne le pubblicazioni (sub e), non coglie nel segno la censura relativa all’illegittimità del giudizio espresso dalla commissione sulla totalità dei manoscritti presenti nel curriculum del ricorrente. In disparte il riferimento contenuto nel bando al criterio del “ curriculum idoneo ”, la doglianza risulta in ogni caso inutiliter data , atteso che, pur depurando il giudizio collegiale dai riferimenti alle pubblicazioni diverse dalle 15 espressamente allegate, lo stesso permane negativo, in termini sia di continuità temporale sia di qualità scientifica;
detto in altri termini, la valutazione dei soli quindici lavori espressamente allegati dal ricorrente non avrebbe condotto ad un risultato differente, come appresso si illustrerà.

Infatti, con riguardo alle citate quindici pubblicazioni (di cui la commissione ha espressamente riconosciuto la coerenza con il SSD MED/29) la valutazione negativa è scaturita non solo dalla circostanza che i lavori risultano in larga parte editi dal 2014 ad oggi (evidenziando quindi una discontinuità anche all’interno dell’arco temporale invocato dal ricorrente quale periodo di riferimento) ma, soprattutto, dal fatto che cinque pubblicazioni sono riferite a “ brief clinical studies o correspondence ” mentre le altre “ sono di qualità insufficiente, mancando gli elementi del rigore metodologico e del carattere innovativo ”;
nel complesso, la commissione ha quindi ritenuto che le pubblicazioni presentate siano connotate da “ un basso spessore scientifico e non apportano nulla di innovativo alla chirurgia maxillo-facciale ”.

Tale giudizio, eminentemente discrezionale, non viene efficacemente contrastato dal ricorrente, che si limita ad asserire il pregio scientifico e il carattere innovativo ed originale delle proprie pubblicazioni, con ciò pretendendo di sostituire il proprio personale giudizio a quello della commissione, senza fornire elementi specifici in grado di contraddire gli esiti valutativi cui è pervenuto l’organo collegiale.

Anche la valutazione della commissione in ordine alla sussistenza di carenze nell’area oncologica e della chirurgia ricostruttiva non è efficacemente contrastata dal ricorrente, atteso che dei quattro lavori citati in ricorso come riferibili a tali ambiti (nn. 6, 11,12 e 15), il n. 12 ricade nel novero delle “ correspondence ” mentre il n. 15 (secondo quanto emerge dal giudizio individuale del prof. S) “ presenta una esperienza che, in base alla discussione di uno dei più importanti esperti sull’argomento, ha notevoli errori di impostazione scientifica ”. Infine, per quanto concerne l’autonomia scientifica, contraddittoriamente il ricorrente si duole in ricorso della mancata valutazione con metodo “PUC” pur avendo allegato alla domanda di partecipazione un attestato notarile nell’ambito del quale “ si dichiara che per tutti i lavori svolti in collaborazione ciascun autore ha partecipato in uguale misura all’elaborazione degli stessi ”.

9. Infondato è anche il quarto motivo, a mezzo del quale il ricorrente deduce il grave deficit istruttorio- motivazionale da cui sarebbe affetto il giudizio finale, a mezzo del quale la commissione si è limitata a considerare il profilo del ricorrente “ non congruo ” e “ non qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto ”, tenuto conto che dai verbali emergono con chiarezza le ragioni del giudizio di inidoneità espresso all'unanimità dalla commissione;
riprova ne sia la circostanza che il ricorrente, lungi dal non essere stato posto in grado di ripercorrere l’iter logico seguito, ha ampiamente contestato nella presente sede le valutazioni negative espresse sui vari parametri di giudizio.

10. Deve essere del pari respinto il quinto motivo, mediante il quale il ricorrente denuncia l’illegittimità del procedimento di valutazione in quanto la commissione, nominata il 30 settembre 2022, ha depositato la relazione riassuntiva e i relativi verbali solo in data 6 dicembre 2022, con conseguente sforamento del termine di conclusione dei lavori, fissato dall’art. 10 della lex specialis in due mesi dal decreto di nomina.

Come rilevato infatti dalla difesa erariale, la commissione ha concluso i propri lavori nel rispetto dei termini indicati dal bando (cfr. nota avente ad oggetto “ conclusione lavori e consegna atti ” del 29 novembre 2022). Per completezza merita osservare che il mancato rispetto di tali termini non avrebbe assunto ex se portata invalidante considerato che:

- a mente della stessa lex specialis , nell’ipotesi di mancata conclusione dei lavori (nonostante la già intervenuta concessione di una proroga dei termini) è prevista la possibilità per il Rettore di adottare un motivato provvedimento di sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo (cfr. art. 10);

- più in generale, è consolidato l’orientamento che riconosce natura meramente ordinatoria al termine di conclusione delle procedure concorsuali: “ ferma la natura ordinatoria e non perentoria del limite temporale entro cui devono essere concluse le operazioni concorsuali - all'infruttuoso scadere del termine il Rettore valuta se corrisponde all'interesse pubblico di assicurare la celerità della procedura procedere al rinnovo della commissione che ha operato fino a quel momento (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 1 ottobre 2020, n. 864) ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 novembre 2022, n. 2889).

11. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

11.1. Stante la peculiarità della fattispecie può peraltro disporsi l’integrale compensazione delle spese di lite.

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