TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000874

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-07-13, n. 202000874
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202000874
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 00874/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00852/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS-reso dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse di rigetto dell’istanza prodotta dal ricorrente in data -OMISSIS- nonché del Decreto reso dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse del -OMISSIS-a mezzo del quale veniva statuito definitivamente “ che l’assegnazione --OMISSIS- ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Lazio;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa A S e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con l. 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente - -OMISSIS-, in qualità di -OMISSIS-- espone di aver partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso interno per -OMISSIS-, indetto in data -OMISSIS-.

Durante il corso di formazione per l’accesso alla qualifica l’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato, con provvedimento del -OMISSIS-, la sua richiesta di rimanere a far parte -OMISSIS-pur dopo la sua eventuale promozione nel ruolo di vice ispettore, in quanto: “ il decreto del Ministro 17 ottobre 2002 istitutivo -OMISSIS- all’articolo 11 non prevede la figura dell’ispettore del Corpo nelle mansioni di -OMISSIS-nonché di -OMISSIS-. Inoltre l’articolo 3 lettera b) del citato decreto ministeriale assegna le funzioni di Coordinatore regionale in servizio presso il Provveditorato ad un appartenente al ruolo degli ispettori. Il predetto incarico presso codesto Provveditorato Regionale risulta attualmente ricoperto da un appartenente al ruolo degli ispettori. Alla luce della normativa richiamata non è possibile accogliere la richiesta del dipendente. Pertanto il nominato in oggetto all’esito positivo del corso con il conseguimento della qualifica di -OMISSIS-sarà estromesso dal servizio -OMISSIS-e destinato, nella sede di assegnazione ai compiti istituzionali connessi alla nuova qualifica rivestita ”.

Con successivo provvedimento del -OMISSIS-l’amministrazione intimata ha statuito definitivamente che “ l’assegnazione del -OMISSIS-in servizio al -OMISSIS-presso -OMISSIS- ”.

2. Avverso i prefati provvedimenti è insorto il ricorrente (con ricorso incardinato dinanzi al Tar Lazio, dichiaratosi tuttavia incompetente con ordinanza n. -OMISSIS-, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., il foro della sede di servizio del pubblico dipendente), articolando le seguenti censure:

“1.Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 e 17 del decreto Ministeriale 17 ottobre 2002. In correlazione con l’articolo 23 Dlgs 443/1992. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta” : l’art. 11 del decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2002, istitutivo -OMISSIS-, non escluderebbe la compatibilità fra la carica di ispettore e la funzione di -OMISSIS--;
inoltre l’articolo 3 lettera b) del medesimo decreto prevede espressamente, con riguardo ai -OMISSIS-, che “ le funzioni di Coordinatore sono attribuite ad un appartenente al ruolo degli ispettori che abbia superato un corso di formazione ”, disposizione di cui l’amministrazione avrebbe già fatto applicazione in passato, conferendo a taluni appartenenti al ruolo degli ispettori l’incarico di -OMISSIS-.

“2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 Decreto Ministero della Giustizia 17 ottobre 2002. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illegittimità Manifesta: sarebbe riscontrabile un totale disallineamento rispetto alle altre forze di polizia, ove le funzioni di -OMISSIS-sono prerogativa dei Marescialli o degli Ispettori.

“3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 costituzione. Violazione del Giusto procedimento. Eccesso di potere. Travisamento. Erroneità perplessità”: l’accoglimento della richiesta del ricorrente avrebbe consentito di capitalizzare l’esperienza da lui maturata, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

“4. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 comma 4 del D. Lgs 443/92. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria” : la compatibilità fra il grado di ispettore e l’attività di -OMISSIS-emergerebbe anche dal disposto dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs 443/92, ai sensi del quale: “ il personale del ruolo degli Ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria ”.

3. Si è costituto in giudizio il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Lazio, insistendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con Ordinanza n. -OMISSIS-(confermata in appello con ordinanza n. -OMISSIS-del Consiglio di Stato) la Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari.

5. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e documenti, ribadendo le rispettive posizioni. Con nota depositata il 22 maggio 2020 il ricorrente ha reso noto che il Provveditorato Regionale della Campania ha espresso parere favorevole al suo impiego nell’incarico di -OMISSIS-, sulla base di una nuova istanza da lui presentata in data -OMISSIS-.

6. All’udienza pubblica del 10 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio ritiene di prescindere dai possibili profili di improcedibilità del ricorso (avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita cui anelava, come emerge dalla documentazione da ultimo versata in atti) risultando comunque il ricorso infondato nel merito.

8. Possono essere trattati congiuntamente il primo e il quarto motivo, con i quali il ricorrente lamenta l’illegittimità degli impugnati provvedimenti atteso che, alla luce della complessiva disciplina di riferimento, non sussisterebbe la dedotta incompatibilità fra la carica di ispettore e la funzione di -OMISSIS--.

8.1. I motivi sono infondati.

8.2. Occorre preliminarmente rilevare come, sul piano normativo, l’art. 11 del decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2002 (che fa riferimento, nel prevedere apposito interpello per l’assegnazione del personale da impiegare -OMISSIS-, al “ personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, nonché al ruolo dei sovraintendenti ”) deponga in senso contrario alla auspicata compatibilità fra la carica di ispettore e la funzione di -OMISSIS--, quanto meno de iure condito e in attesa delle ventilate modifiche normative volte a disciplinare la posizione del personale che, già in possesso della -OMISSIS-, proseguendo in carriera transiti nei ruoli superiori (nel caso di specie in quello da ispettore).

8.3. Valenza neutra assume invece l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 che, nel disciplinare le funzioni del personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, prevede che “ il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria ”, dovendosi comunque ritenere che i compiti di formazione e di istruzione (peraltro testualmente riferiti al “personale del corpo di polizia penitenziaria” e non alle -OMISSIS-e -OMISSIS-) possano trovare esplicazione nell’ambito delle funzioni compatibili con il ruolo.

8.4.Viceversa l’art. 3 lettera b) del D.M. del 17 ottobre 2002 (ai sensi del quale il “ nucleo regionale -OMISSIS-, istituito presso ciascun Provveditorato Regionale, composto dagli istruttori e dalle unità -OMISSIS- assegnate alla circoscrizione territoriale di competenza;
le funzioni di coordinatore sono attribuite ad un appartenente al ruolo degli ispettori che abbia superato un corso di formazione della durata di tre mesi sulle tematiche organizzative e tecnico gestionali del servizio
”) effettivamente non preclude, in linea di principio, l’impiego di istruttori -OMISSIS-con qualifica di ispettori presso i Nuclei regionali. L’amministrazione ha tuttavia rappresentato di non aver sinora attuato tale ultima previsione normativa avendo ritenuto preferibile concentrare tutti gli istruttori presso il -OMISSIS-, direttamente dipendente dal -OMISSIS-, al fine di assicurare omogeneità della formazione sull’intero territorio nazionale.

8.5. Orbene, ritiene il Collegio che la scelta organizzativa in tal senso operata dall’amministrazione ricada nell’ambito della discrezionalità ad essa riservata in materia di organizzazione degli uffici, specie in considerazione della specificità istituzionale dei compiti assegnati alla Polizia penitenziaria. Ed infatti “ l'Amministrazione penitenziaria, nell'assumere le decisioni relative all'impiego dei propri dipendenti, compreso quello della Polizia penitenziaria, dispone di ampi spazi di discrezionalità, di modo che la valutazione delle esigenze organizzative e di servizio è di sua esclusiva competenza, con la conseguenza che il merito delle scelte da essa effettuate non è sindacabile se non in presenza di situazioni di assoluta illogicità e irragionevolezza ” (T.A.R. Campobasso, sez. I, n. 126 del 2016).

Il merito delle scelte organizzative, di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione, è pertanto insindacabile, salvo macroscopiche illogicità che nel caso specifico non è dato ravvisare: appare infatti condivisibile e ragionevole l’esigenza di evitare una frammentazione, su base regionale, degli approcci formativi in materia -OMISSIS-.

8.6. Rispetto a tale esigenza risulta recessiva l’aspirazione del ricorrente al mantenimento delle funzioni pregresse, vieppiù considerato che l’acquisizione della qualifica di -OMISSIS-è stata il frutto di una scelta autonoma e consapevole del ricorrente, già edotto, durante il corso di formazione, del mutamento anche funzionale che ne sarebbe conseguito e che, per effetto degli impugnati provvedimenti, egli è stato destinato a compiti istituzionali del tutto coerenti con la qualifica di nuova acquisizione.

8.6. Né tale ricostruzione è contraddetta dalla successiva decisione dell’amministrazione di impiegare il dipendente, con l’incarico di -OMISSIS--, nel Nucleo Regionale Campania. Ben può infatti l’amministrazione nuovamente determinarsi, senza che ciò solo renda illegittime le decisioni in precedenza adottate;
tanto a maggior ragione ove le nuove determinazioni siano motivate da un mutamento delle condizioni di contesto, come nel caso di specie (il provvedimento n. -OMISSIS- fa riferimento alla circostanza che il -OMISSIS-“ vive un momento di criticità operativa che non consente di assicurare le attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nei nostri penitenziari ”).

9. Del pari infondato è il secondo motivo, mediante il quale il ricorrente censura il disallineamento delle scelte operate dall’amministrazione penitenziaria rispetto alle altre forze di polizia, ove le funzioni di -OMISSIS-sono prerogativa dei Marescialli (così nel Corpo della Guardia di Finanza o nell’Arma dei Carabinieri) o degli Ispettori (per il Corpo della Polizia di Stato, ove le funzioni di Responsabile o -OMISSIS-sono riservate agli appartenenti al ruolo degli Ispettori e per i distaccamenti più piccoli a quello dei Sovrintendenti, mentre la specializzazione di -OMISSIS-è aperta a tutti i ruoli). Nessuna illegittimità può infatti desumersi da scelte organizzative differenti operate dalle altre forze di polizia richiamate, stante l’autonomia dei diversi corpi.

10. Non risulta meritevole di pregio neppure la doglianza formulata con il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione per effetto del rigetto dell’istanza del ricorrente, che ha impedito di capitalizzare l’esperienza da lui maturata, non potendo il ricorrente pretendere di anteporre le proprie aspirazioni alla conservazione delle mansioni pregresse alle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza.

11. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto. Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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