TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-11-21, n. 202200838
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 00838/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2020, proposto dal signor M T, rappresentato e difeso dall’avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2398 del 3 novembre 2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, c. 1, lett. b) , cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il decreto n. 2398 del 3.11.2016, emesso dalla Corte d’Appello di Perugia ai sensi della legge n. 89/2001, il Ministero dell’Economia e delle finanze è stato condannato a corrispondere al sig. M T, a titolo di indennizzo per l’irragionevole durata del processo promosso dinnanzi al TAR Lazio (n. 2630/2001 reg. ric.), la somma di € 2.916,00 (euro duemilanovecentosedici/00) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi € 405,00 per compensi oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
2. – Il decreto è divenuto definitivo in mancanza di impugnazioni, come da attestazione della cancelleria del Giudice emittente del 8.07.2022, e, munito della formula esecutiva il 18.07.2018,