TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202301347
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 01347/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01546/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
della Scheda Valutativa -OMISSIS- relativa al periodo -OMISSIS-1 con la quale al ricorrente è stata attribuita la qualifica finale di "-OMISSIS-", nonché del rapporto informativo n. -OMISSIS- relativo al periodo -OMISSIS- con il quale gli è stata confermata la predetta qualifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il-OMISSIS-, impugna la “ scheda valutativa ” relativa al periodo compreso tra il -OMISSIS-, con la quale si vedeva attribuire la qualifica di “ -OMISSIS- ”, meno favorevole di quanto egli si sarebbe atteso. Impugna contestualmente il rapporto informativo riguardante il periodo di assegnazione provvisoria alla sede di -OMISSIS-, nel quale veniva confermata la suddetta qualifica.
2. Il ricorrente, nei due motivi di ricorso, censura entrambi i giudizi sostanzialmente per carenza di presupposto e di motivazione, ravvisandone l’incoerenza con le precedenti valutazioni, caratterizzate da qualifiche eccellenti, e con il proprio positivo stato di servizio.
3. La difesa erariale si è costituita in giudizio con memoria di forma, producendo le relazioni del Comandante del N.A.S. e del primo compilatore del rapporto informativo.
4. Nella pubblica udienza del 20 settembre 2023, la causa è stata infine assegnata alla decisione.
5. Il ricorso è infondato in relazione ad entrambi i motivi di ricorso, la cui stretta connessione ne consente la trattazione congiunta.
5.1 Deve essere innanzitutto ricordato che, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, “ i giudizi analitici e quello complessivo […] sono autonomi ‘in considerazione della potestà discrezionale attribuita all'Amministrazione in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, alle autorità che intervengono nella formazione del documento