TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-05-20, n. 201605981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2016-05-20, n. 201605981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605981
Data del deposito : 20 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07954/2014 REG.RIC.

N. 05981/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07954/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7954 del 2014, proposto da:
C.I.S.A. Srl e dal sig. P R – in proprio e in qualità di legale rappresentante di C.I.S.A. Srl, rappresentati e difesi dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Marco Petrone in Roma, piazza G. Mazzini, 27;

contro

Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, rappresentato e difeso dagli avv. A P, M A F, A G, S F, con domicilio eletto presso S F in Roma, Via Giovanni Antonelli, 4;
Comune di San Paolo Bel Sito, n.c.;
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Roma, Via Poli, 29;

per l'annullamento, previa sospensiva

nota prot. GSE/P20130240705 del 16.012.13 di diniego dell'istanza per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici installati su aree pubbliche da assegnarsi in concessione dal comune di San Paolo Bel Sito in favore della ricorrente;

nota prot. GSE/P20130215571 dell’11.11.2013 di preavviso di rigetto;

risarcimento danni - riassunzione - (Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 2767/14 r.g. 3380/14 - Tar Campania Napoli r.g. 398/14).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa e di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2016 la dott.ssa M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso in riassunzione in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 2767/14, con cui, a definizione del giudizio d'appello R.G. n. 3380/14 , è stata dichiarata la competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano:

a) la nota prot. GSE/P20130240705 del 16.012.13 di diniego dell'istanza per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici installati su aree pubbliche da assegnarsi in concessione dal comune di San Paolo Bel Sito in favore della ricorrente;
b) la nota prot. GSE/P20130215571 dell’11.11.2013 di preavviso di rigetto chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, l’accertamento dei presupposti per la concessione della tariffa incentivante ai sensi dell'art. l, comma 425, L. n. 228/12 e del D.M. 05/05/2011, come integrato dal D.M. 05/07/2012 per l'impianto fotovoltaico progettato, installato e gestito dalla C.I.S.A. srl nel territorio del Comune di San Paolo Bel Sito e denominato "Bocciodromo";
ed il risarcimento del danno.

Si è costituito il GSE chiedendo la reiezione del ricorso. Si è costituita – con atto formale - la Regione Campania chiedendo di volersi dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva. I ricorrenti ed il GSE hanno depositato memorie e repliche.

Con ordinanza cautelare n. 03139/2014 è stata respinta l’istanza cautelare;
con ordinanza n. 00371/2015 è stata dichiarata inammissibile l’istanza di esecuzione della predetta ordinanza nonché è stata respinta l’istanza di modifica o revoca della precedente ordinanza cautelare.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente deve essere estromessa, per difetto di legittimazione passiva, la Regione Campania, non inerendo il presente ricorso ad atti dalla stessa emanati.

I ricorrenti premettono in fatto che:

a) con Avviso Pubblico del febbraio 2013, il Comune di San Paolo Bel Sito indiceva una procedura negoziata per la individuazione di <soggetti qualificati che intendono investire nel territorio comunale al fine di produrre energia elettrica derivante da fonte solare (fotovoltaico)>;
con domanda del 25.02.2013 la C.I.S.A. srl ha chiesto al Comune di concorrere all'assegnazione di n. 6 aree pubbliche da destinare all'installazione di altrettanti impianti fotovoltaici;

in particolare, il Comune ha assentito i seguenti impianti fotovoltaici:

1) impianto fotovoltaico denominato "Bocciodromo", di potenza pari a 36 kWp, ubicato in Via Casa Visciano n. 9;

2) impianto fotovoltaico denominato "Villa Clementina", di potenza pari a 20 kWp, ubicato in Via Tommaso Vitale n. 62;

3) impianto fotovoltaico denominato "Asilo Nido", di potenza pari a 100 kWp, ubicato in Via Tiglio n. 24;

4) impianto fotovoltaico denominato "Campo Sportivo", di potenza pari a 20 kWp, ubicato in ex SP. Palma Via per Palma, n. 1;

5) impianto fotovoltaico denominato "Comune", di potenza pari a 30 kWp, ubicato in Via Tommaso Vitale n. 36;

6) impianto fotovoltaico denominato "Scuola Media", di potenza pari a 100 kWp, ubicato in Via Santa Prima Martire n. 2.

b) con nota prot. n. 929 del 25/03/2013 l'Amministrazione Comunale ha parzialmente riformato e rettificato il provvedimento autorizzativo dell'01.03.2013, integrandolo con la prescrizione che ciascun progetto di impianto fosse sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto Ambientale ai sensi degli artt. 19 e ss. D.Lvo n. 152/2006;

c) la società ricorrente ha pertanto prodotto tutta la documentazione richiesta dal Comune di San Paolo Bel Sito ed occorrente per l'attivazione della procedura di VIA. secondo i protocolli impartiti dalla Regione Campania;

d) nel contempo, con separate istanze la C.I.S.A. srl ha domandato al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) l'autorizzazione all'ammissione alle tariffe incentivanti dì cui al Decreto Ministeriale del 05.05.2011;

d) con nota prot. n. GSE/P20130215571 dell'11.11.2013, il G.S.E. ha comunicato <che la richiesta di concessione della tariffa incentivante ai sensi del

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