TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-12-22, n. 202102873
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Pubblicato il 22/12/2021
N. 02873/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00669/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2017, proposto da
K L, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Mercanti 27;
contro
Questura di Salerno, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del permesso di soggiorno per “assistenza minori” n. I11287014 rilasciato il 13 febbraio 2017 al minore Kaci Latif in luogo del permesso per “motivi di famiglia” originariamente richiesto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1983/2021 del 23/09/2021, con la quale la causa è stata fissata per l’odierna camera di consiglio, ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., <<affinchè la parte ricorrente possa dichiarare se permane o meno il proprio interesse alla decisione del ricorso, con avviso (anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.) che l’eventuale ulteriore omissione di qualsiasi dichiarazione sul punto potrà essere valutato dal Collegio ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse>>;
Visto l’avviso della segreteria di fissazione dell’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a. (trasmesso alle parti costituite tramite pec consegnata in data 24/9/2021), recante la seguente espressa comunicazione: <<Il ricorso viene fissato ai sensi dell'art 71 bis c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, con avvertenza che – nel caso di mancata manifestazione espressa di interesse – il ricorso verrà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 84, c. 4, c.p.a. Diversamente, verrà fissata l'udienza pubblica di discussione>>;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 71/bis c.p.a., <<…. il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata>>;
- ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., <<il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa>>;
- la pronuncia di improcedibilità del gravame può quindi essere effettuata, per ragioni di speditezza e di economia processuale, con sentenza in forma semplificata a seguito della camera di consiglio all’uopo fissata ex art. 71/bis c.p.a.;
Rilevato che:
- la parte ricorrente, a seguito della ricezione della suindicata comunicazione di segreteria ex art. 71/bis c.p.a. (come da documentazione agli atti), non ha prodotto alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto che:
- l’univoco comportamento processuale della parte ricorrente (che non ha formulato alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse al ricorso) integra, in considerazione anche del tempo trascorso, la fattispecie delineata dalla richiamata disposizione normativa di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni sul punto della parte resistente);