TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-09-16, n. 202009588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2020-09-16, n. 202009588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009588
Data del deposito : 16 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2020

N. 09588/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12512/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12512 del 2019, proposto da
Arc Demolizioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come in atti;
Autorità Bacino Distrettuale Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lazio, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Ministero dell'Interno, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale rep. QL/1070/2019 e prot. QL/65974/2019 del 27 agosto 2019, comunicata a mezzo PEC in pari data, di conclusione negativa del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06;
nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, compresi ove occorra i seguenti pareri e note:

-

ARPA

Lazio prot. 6000 del 30.01.2019 acquisito al prot. QL7130 del 31.01.2019;

- Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - QI7060 del 16.01.2019, acquisito in pari data al protocollo QL3480 e QI18667 del 01.02.2019, acquisito in pari data al protocollo QL7831;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Ufficio Piani e Programmi - prot. 0003459 del 4 giugno 2018, prot. 0004713 del 1 agosto 2018 e prot.0005148 del 5 settembre 2018;

- Roma Capitale - Dip.to Tutela Ambientale - Ufficio Conformità acustica ambientale per le realizzazioni Urbanistiche e Edilizie prot. QL6737 del 29.01.2019;

- Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area V.I.A. - prot. QL56583 del 02.08.2018;

- Regione Lazio - Direzione Regionale Per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana - prot. QL69685 del 27.09.2018;

- Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento IV Tutela e Valorizzazione Ambientale- Servizio Tutela Acque e Risorse Idriche e Servizio Tutela Aria ed Energia, prot. QL8294 del 04.02.2019;

- la nota prot. QL48874 del 06.07.2018, di indizione della Conferenza dei servizi;

- le note del 12.07.2018, prot. 50546, del 10.08.2018, prot. 58841, del 7.09.2018, e prot. QL64023 e del 25.10.2018 prot. QL77592, di richiesta di integrazioni;

- la nota prot. QL91763 del 10.12.2018, di riavvio dei termini della Conferenza di servizi;

- la nota prot. QL5317 del 24.01.2019, di convocazione finale della Conferenza di servizi;

- il Verbale, prot. QL8277 del 04.02.2019 della Conferenza di servizi;

- nonché, in parte qua , del Piano stralcio dell’area romana da Castel Giubileo alla foce PS5, approvato con

DPCM

2 marzo 2009, della variante adottata con deliberazione n. 124 del 18 luglio 2012 e del Progetto di aggiornamento adottato il 22 dicembre 2014, in fase di consultazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Autorità Bacino Distrettuale Appennino Centrale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 la dott.ssa G V e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato, unitamente a tutti gli atti inerenti e presupposti, la determina dirigenziale specificata in epigrafe, con la quale l’amministrazione comunale ha concluso negativamente la conferenza di servizi indetta in relazione al procedimento di rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006.

2. La determinazione conclusiva della conferenza ha fondato il diniego sulla ritenuta assenza dei requisiti urbanistici e ambientali previsti per la realizzazione degli impianti di autodemolizione dalla normativa vigente e, in particolare, dal citato art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e dal D.Lgs n. 209/2003.

3. Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente deduce di svolgere da oltre 20 anni attività di demolizione di veicoli fuori uso, loro parti e simili. L’impianto è ricompreso tra l’autostrada Roma-Fiumicino e la ferrovia Roma-Fiumicino.

4. La ricorrente ha esercitato la propria attività di autodemolizione a far data dal 25 giugno 1996, in forza di rinnovi di autorizzazioni provvisorie, ha presentato progetti di adeguamento alle normative di settore che si sono succedute nel tempo riscontrando sempre tempestivamente le richieste dell’Amministrazione ed ha anche aderito ai piani di delocalizzazione previsti nell’ambito dell’Accordo di programma sottoscritto in data 22 settembre 1997 e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 263 del 2 ottobre 1997, senza mai ottenere l’area assegnata.

5. Nel 2004 la ditta presentava tempestivamente il progetto di adeguamento dell’attuale impianto ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 209/03 (avente ad oggetto l’adeguamento delle attività esistenti), al fine di ottenere l’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’attività, ma il relativo procedimento amministrativo non veniva mai concluso da parte delle competenti amministrazioni.

6. Con ordinanza del Commissario delegato n. 13 del 28 giugno 2012 veniva adottato il Piano Commissariale per la delocalizzazione e per il consolidamento dei Centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel territorio di Roma Capitale , al fine di verificare la possibilità di approvare, in alternativa alla delocalizzazione presso aree pubbliche, progetti di impianti sugli attuali siti privati in cui operano gli interessati. Nell’ordinanza l’impianto della ricorrente risultava tra quelli idonei ad ottenere la stabilizzazione nell’attuale sito, in quanto conforme allo strumento urbanistico.

7. Nelle more, l’istante ha svolto la propria attività, come detto, sulla base di titoli provvisori, rilasciati dapprima dal Commissario Straordinario per l’emergenza rifiuti a Roma e dalla Provincia e quindi da Roma Capitale (una volta cessato il regime commissariale del 2013).

8. Con nota prot. QL48874 del 6 luglio 2018 e, poi, con altra nota prot. QL66106 del 14 settembre 2018, Roma Capitale indiceva una Conferenza di servizi decisoria, in modalità semplificata e asincrona, per esaminare il progetto della ricorrente. A questo punto, il procedimento amministrativo ha conosciuti articolati sviluppi più compiutamente descritti in ricorso.

9. Acquisiti i prescritti pareri nel corso della convocata conferenza di servizi, sia sotto l’aspetto urbanistico, che sotto quello ambientale, Roma Capitale ha adottato la determina in questa sede impugnata, con la quale ha respinto l’istanza per assenza di requisiti urbanistici ed ambientali e ha imposto in tempi brevi (30 giorni) la presentazione di un progetto di ripristino dell’area.

10. Arc Demolizioni ha impugnato quest’ultimo provvedimento, articolando le seguenti censure:

1 – Sul contraddittorio procedimentale: il mancato preavviso dei motivi ostativi. Violazione e falsa applicazione di legger (artt. 10 bis e 14 ss. della legge 241/1990). Eccesso di potere per violazione delle garanzie partecipative. Violazione del principio di leale collaborazione e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.).

2 – Sulla motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs 209/03 e dell’art. 208 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 in relazione all’art. 3 e all’art. 14 quater della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e leale collaborazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

3 – Sulla carenza documentale. Nullità. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 196). Violazione del dovere di correttezza e leale collaborazione.

4 – Segue. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 208 del D. Lgs. 152/2006, art. 6, lettera b della L. 241/1990;
art. 14-bis, comma 2, let. B) l. 241). Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento e della leale collaborazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità.

5 – Sulla disciplina urbanistica. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 del D. Lgs. 209/03, art. 208 del D. Lgs. 152/2006;
art. 14-bis, comma 2, lett. b) l. 241 del 1990). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di inapplicabilità alle preesistenze.

6 – Sull’obbligo di adottare e approvare il Print Magliana-Tor di Valle. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 l. 241 del 1990;
art. 16 l. 1150 del 1942;
l.r. 36 del 1986;
l.r. 22 del 1997, artt. 41 e 42 Cost., art. 1 protocollo addizionale alla CEDU). Violazione delle NTA del PRG di Roma Capitale.

7 – Sul Piano stralcio di bacino Fiume Tevere PS5. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 208 d. lgs 152 del 2006, artt. 14 ss. L. 241 del 1990). Difetto di istruttoria e di motivazione;
travisamento dei fatti. Sviamento di potere.

8 – Violazione dell’art. 20 NTA del PS5 Inapplicabilità del PS5. Violazione del principio di irretroattività.

9 – Illegittimità del Ps5. Sulla finalità di recupero urbanistico del PS5. Sviamento di potere. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 del D. Lgs. 209/03 e D. Lgs. 152/2006). Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria e/o travisamento dei fatti.

10 – Segue. Assenza di altre finalità riconducibili alla specifica previsione del PS5. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione di legge.

11 – Inapplicabilità del PS5. Decadenza delle eventuali misure di salvaguardia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione di legge.

12 – Sugli altri punti della motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità e di correttezza. Illogicità e contraddittorietà manifeste.

13– Illegittimità della prescrizione volta alla presentazione di un progetto di ripristino ambientale. Sull’obbligo di garantire la prosecuzione dell’attività fino alla delocalizzazione. Violazione e falsa violazione del principio di proporzionalità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione di legge (dpr 915/1982;
d.lgs. 22/1997;
d.lgs. 209/2003;
d.lgs. 152/2006;
l.r. 27/1998). Violazione del principio del legittimo affidamento e di leale collaborazione. Violazione degli obblighi discendenti dalla convenzione di delocalizzazione.

11. Sulla base dei sopra richiamati motivi di gravame, la società ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa concessione di tutela cautelare.

12. Si è costituita Roma Capitale, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

13. Si sono, altresì, costituiti in giudizio la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio e l’Autorità di Bacino contestando la fondatezza del gravame in relazione alle censure di rispettiva competenza e concludendo per la sua reiezione.

14. Con ordinanza n. 7257/2019, resa alla camera di consiglio dell’8 novembre 2019, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, solo limitatamente all’obbligo di presentazione di progetto di ripristino del sito, come imposto dalla determina censurata.

15. La causa è stata quindi chiamata all’udienza pubblica del 1 luglio 2020 ed ivi trattenuta in decisione.

16. Il ricorso è infondato e non può essere accolto, risultando sia l’impugnata determinazione di rigetto che i presupposti pareri negativi immuni dai vizi prospettati da parte ricorrente, in ragione della mancata compatibilità urbanistica ed ambientale dell’impianto di proprietà della Arc Demolizioni.

17. Il Collegio ritiene utile, in primo luogo, riepilogare sinteticamente la normativa applicabile alla fattispecie in esame.

18. Il più volte citato art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, al primo comma, recita che “ I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini (...)”. Al comma quarto il medesimo articolo stabilisce che “ Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione”.

19. Con l’art. 6, comma 2, lettere b) e c), della L.R. n.27/1998 la Regione Lazio ha delegato ai Comuni: “b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;” e “c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b)”.

20. Occorre, infine, rammentare l’art. 177, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006, richiamato dal su citato art. 208, ai sensi del quale “ I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente”.

21. La compatibilità urbanistica ed ambientale dell’impianto costituisce, dunque, presupposto imprescindibile per procedere al rilascio dell’autorizzazione definitiva di cui al menzionato art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 - nel quale, infatti, si fa espresso riferimento all'esigenza di documentare la conformità del progetto di impianto alla normativa urbanistica ed alla valutazione in sede di conferenza dei servizi, della compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali – sicché, ove essa manchi, il titolo autorizzatorio definitivo non può essere rilasciato (in senso conforme, ex multis , questa Sezione, sentenze n. 14082/2019 e n.1985/2000).

22. Inoltre, deve pure rammentarsi quanto previsto dal D.Lgs n. 209/2003 il quale ha recepito la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. L’art. 15 del citato decreto stabiliva:

1.Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.

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