TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-02-10, n. 201100249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-02-10, n. 201100249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100249
Data del deposito : 10 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01574/2009 REG.RIC.

N. 00249/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01574/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2009, proposto dalla Provvida Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A M N e A M, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 168;

contro

il Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti M B e D D, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;

il Collegio di Vigilanza sull’Accordo di Programma;

la Regione Puglia;

l’Istituto autonomo case popolari della provincia di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. E T, con domicilio eletto presso l’avv. F S D in Bari, via Imbriani, 26;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

della nota prot. n. 0051625 del 22.6.2009, ricevuta il 23.6.2009, a firma del Presidente del Collegio di Vigilanza - Assessore all’Urbanistica del Comune di Foggia, con la quale la Società Provvida Costruzioni, in qualità di soggetto attuatore del Programma di Riqualificazione Urbana, localizzato in Foggia al comparto “Ortona Sud”, è stata invitata a cedere gratuitamente le aree destinate alla realizzazione dell’intervento, nonché del verbale del Collegio di Vigilanza del giorno 14.5.2009, trasmesso con la suddetta nota prot. n. 51625/09, con il quale è stata richiesta la cessione a titolo gratuito delle superfici necessarie alla realizzazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, dello I.A.C.P. di Foggia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti A M, anche in sostituzione dell'avv. A M N, E T e Valter Campanile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società a responsabilità limitata Provvida Costruzioni chiede l'annullamento della nota del presidente del Collegio di vigilanza sull'accordo di programma prot. n. 0051625 datata 18-22 giugno 2009, relativo al programma di riqualificazione urbana proposto dalla società Robedil s.r.l. e dalla stessa Provvida. Con tale nota "si invitano i Soggetti Attuatori in indirizzo a voler provvedere, di concerto con l’I.A.C.P. della provincia di Foggia, a perfezionare l'iter amministrativo per la cessione a titolo gratuito delle aree destinate alla realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica", alla luce “delle determinazioni definitive assunte dal Collegio di Vigilanza”. Allo stesso atto viene altresì allegato il verbale del 14 maggio 2009 del detto Collegio di vigilanza che, esaminati gli atti della procedura, "chiarisce ancora una volta che i suoli destinati alla realizzazione dei 32 alloggi I.A.C.P. debbono essere ceduti gratuitamente dal soggetto proponente “Robedil S.r.l.”” ed esorta perciò il Comune e l’Istituto autonomo ad intraprendere ogni iniziativa utile a portare a proficua esecuzione il progetto.

In sostanza, la ricorrente ricostruisce il significato del procedimento attribuendogli, in relazione allo specifico punto, una valenza opposta a quella scaturente dalla valutazione del Collegio. In definitiva la Provvida nega che dai medesimi atti possa evincersi un obbligo di cedere gratuitamente l'area di sedime sulla quale dovrebbero realizzarsi le abitazioni dell’Istituto case popolari (con fondi dello stesso Istituto). A ciò si oppongono il Comune di Foggia e il locale I.A.C.P. Quest'ultimo, nelle memorie, eccepisce altresì l'inammissibilità del gravame.

Per una migliore comprensione della vicenda, occorre premettere che, dopo un lungo e accidentato percorso procedimentale, in data 23 ottobre 2002, è stato sottoscritto l'accordo di programma tra il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Puglia, il Comune di Foggia e l’Istituto case popolari della provincia di Foggia riguardante la riqualificazione urbana del comparto “Ortona Sud”, sulla base della proposta presentata il 29 dicembre 1995 dalla società Robedil con la Provvida Costruzioni (che al primo soggetto aveva rilasciato apposito mandato).

In particolare, il richiamato atto d’iniziativa privata conteneva, nella relazione tecnico-illustrativa, anche l’indicazione (a proposito dello I.A.C.P.) che "l'intervento verrà realizzato su suoli ceduti gratuitamente dal Soggetto Proponente”. Nella successiva convenzione urbanistica tra il Comune di Foggia e la Robedil, sottoscritta il 30 luglio 2003, invece, all'articolo 3, lettera a), risulta, per i “32 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata", che essi sono "da realizzarsi dall’I.A.C.P. della Provincia di Foggia su suoli da cedersi dal soggetto proponente e con risorse dello stesso Istituto", mentre alle restanti lettere (b, c, d ed e, che riguardano i rapporti con il Comune) è precisato che le cessioni (di edifici e di terreni) saranno gratuite.

È ancora da ricordare che, in base all'articolo 8 dell'accordo di programma concluso il 23 ottobre 2002, al Collegio è affidata solamente la vigilanza sull'attuazione dell'accordo di programma e l'individuazione degli ostacoli a tale realizzazione, con possibilità di proporre soluzioni idonee alla loro rimozione e di dirimere in via bonaria le controversie in ordine all'interpretazione e all’implementazione del medesimo strumento.

È evidente allora che il verbale del Collegio di vigilanza e la nota del suo presidente, censurati con il ricorso in esame, rappresentano esclusivamente un'opera d’interpretazione dell'accordo e di sollecitazione alla completa attuazione dello stesso, in cui il ripetuto utilizzo del verbo “invitare” corrisponde alla sostanza dell'attività amministrativa prestata. In definitiva, si deve reputare che detti atti non rivestano natura provvedimentale e non producano perciò effetti lesivi per l'istante.

A ciò consegue che l'azione debba essere dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, nei confronti del Comune di Foggia e dell’Istituto case popolari della provincia di Foggia, mentre nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sussistono i motivi che ne giustificano la compensazione, vista la limitata attività difensiva.

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