TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-07-27, n. 201501663

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-07-27, n. 201501663
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201501663
Data del deposito : 27 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00383/2015 REG.RIC.

N. 01663/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2015, proposto da:
Centro di Riabilitazione Psicomotoria Silenziosi Operai della Croce, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L L, presso il cui studio è elettivamente domicliato in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv. T T, Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. T T in Salerno, Via Abella Salernitana, 3;
Comm.Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti;
A.S.L. Avellino, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mariarosaria Di Trolio, con cui è elettivamente domiciliata in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

nei confronti di

So.Re.Sa. S.p.A., non costituita.

per accertamento

del silenzio-rifiuto serbato dal commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro regionale sull'istanza di accreditamento del centro ricorrente per la branca di r.s.a.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di Comm.Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario e di A.S.L. Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 il dott. M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto la contestazione del silenzio formatosi sull’istanza di accreditamento istituzionale presentata dalla società ricorrente in data 30.4.2012. In particolare, la predetta istanza è stata ritenuta ammissibile dalla Soresa ed è stata trasmessa all’Asl di Avellino che, con delibera n. 2208/2014, ha in un primo tempo negato l’accreditabilità del centro ricorrente. Successivamente, l’Asl Avellino, con delibera n. 1864/2014 ha dichiarato l’accreditabilità del centro ricorrente per attività in regime semiresidenziale di RSA e Centro diurno per disabili non autosufficienti con n. 20 posti letto e ha trasmesso gli atti al Commissario ad Acta per l’adozione del provvedimento definitivo di accreditamento istituzionale.

La società ricorrente, a fronte dell’inerzia della Regione Campania e del Commissario ad acta, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. chiedendo accertarsi l’obbligo delle amministrazioni di provvedere.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Si verte, nel caso di specie, in ordine alla sussistenza di un obbligo a provvedere per l’Asl e la Regione Campania con riguardo ad un’istanza di accreditamento istituzionale.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza amministrativa ha già evidenziato che il d.lgs. n. 502/1992, come significativamente modificato nel 1999 dal d.lgs. n. 229/1999 che ha stabilito che la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate alla autorizzazione del Comune dove operano le strutture medesime, e che il Comune, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, verifica non solo la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi fissati dal D.p.r. 17 gennaio 1997 e da disposizioni regionali integrative, ma acquisisce dalla Regione, altresì, la valutazione di compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito territoriale anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture (d.lgs. n. 502/1992, art.

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