TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-16, n. 202300107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300107
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2023

N. 00107/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00783/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2022, proposto da Ecogestioni a.r.l., Ecoimmobili s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti C C, E P, M C V, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo presso i cui uffici è ope legis domiciliato;
con domicilio digitale come da pec risultante dai registri di giustizia;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 8217 avente ad oggetto «Piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti urbani con recupero di materia ed energia, da realizzare in agro di Monreale (PA). DDS n. 1710 del 21.12.2018», adottata dall’Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti – Servizio 8, in data 7 marzo 2022;

- della nota prot. n. 9389 adottata dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti – Servizio 8, in data 15 marzo 2022;

- della nota prot. n. 12714 adottata dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti – Servizio 8, in data 6 aprile 2022;

- della nota prot. n. 15964 adottata dall'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti – Servizio 8, in data 4 maggio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 35 c.p.a.;

Vista l’ordinanza n. 354/2022 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare di parte ricorrente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2022 il dott. Giuseppe La Greca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che parte ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, riguardanti una piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti urbani con recupero di materia ed energia, da realizzare in agro di Monreale (PA), avverso i quali ha dedotto i vizi di violazione di legge (artt. 1, 3, 2- nonies l.- n. 241 del 1990;
artt. 29- ter e 29- octies d.lgs. n. 152 del 2006) ed eccesso di potere sotto diversi profili;

- che si è costituita in giudizio, con atto di stile, l’intimata Amministrazione regionale;

- che l’istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 354/2022, confermata in grado d’appello;

- che con memoria datata 3 novembre 2022 parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio sul rilievo che «le società ricorrenti e l’Amministrazione resistente hanno avviato diverse interlocuzioni, finalizzate a pervenire alla definizione di un nuovo layout di impianto»;

Ritenuto che tale circostanza non possa che dar luogo alla improcedibilità del ricorso;

- che, quanto alle spese, le stesse possono essere compensate in mancanza di difese della parte pubblica.

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