TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-02, n. 202406414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-02, n. 202406414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406414
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 06414/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13201/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13201 del 2019, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. M T che lo rappresenta e difende nel presente giudizio



contro

- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;



per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento n. 463876/M1-20 di prot. del 26/07/19 con cui il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione al servizio permanente;

- nota prot. n. 214/1-14/2017 del 29/01/19 con cui il Comandante dalla -OMISSIS- ha proposto il proscioglimento dalla ferma volontaria;

- pareri espressi dai superiori gerarchici e richiamati nel provvedimento del 26/07/19;

- parere n. 176 del 15/07/19 espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 24/10/19 e depositato il 04/11/19 -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento n. 463876/M1-20 di prot. del 26/07/19, con cui il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione al servizio permanente, la nota prot. n. 214/1-14/2017 del 29/01/19, con cui il Comandante dalla -OMISSIS- ha proposto il proscioglimento dalla ferma volontaria, i pareri espressi dai superiori gerarchici e richiamati nel provvedimento del 26/07/19 e il parere n. 176 del 15/07/19 espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento.

Il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 18/11/19, hanno concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza di riduzione dell’arretrato del 15/03/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

In via preliminare il Tribunale rileva che con istanze formulate nell’atto introduttivo e nella memoria depositata il 19/09/22 il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via istruttoria, di ordinare al Ministero della difesa di depositare la documentazione ivi indicata.

Le domande devono essere respinte in quanto, come si avrà modo di esplicitare in prosieguo, la causa è matura per la decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS- impugna il provvedimento n. 463876/M1-20 di prot. del 26/07/19, con cui il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il collocamento in congedo del ricorrente per non ammissione al servizio permanente, la nota prot. n. 214/1-14/2017 del 29/01/19, con cui il Comandante dalla -OMISSIS- ha proposto il proscioglimento dalla ferma volontaria, i pareri espressi dai superiori gerarchici e richiamati nel provvedimento del 26/07/19 e il parere n. 176 del 15/07/19 espresso dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento.

Con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 949, 957, 960 e 1357 d. lgs. n. 66/10, della circolare n. DPGM/II/5/30001/C42 del 22/05/00 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto:

- nella fattispecie non ricorrerebbe alcuna delle due ipotesi (qualifica di insufficiente o giudizi negativi in sede di documentazione caratteristica) previste, per la mancata conferma, dall’art. 960 d. lgs. n. 66/10. Infatti, il ricorrente avrebbe riportato il giudizio di “ inferiore alla media ” per soli due anni ed, inoltre, le sanzioni “ di corpo ”, indicate nel provvedimento impugnato, non giustificherebbero l’esclusione dall’Arma dei Carabinieri (prima doglianza);

- le due lettere di ammonimento sarebbero state consegnate al ricorrente

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