TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-04-12, n. 202407284
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2024
N. 07284/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04098/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Tacchini, 7;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Roma Prot.-OMISSIS- di conferma di revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti n. 10-OMISSIS-nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto:
1. Il ricorrente impugna il decreto del Sig. Prefetto di Roma, del -OMISSIS- di conferma della revoca del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti n° -OMISSIS- facendo valere due motivi di ricorso, così rubricati:
1) Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 comma 4 e 7 del d.lgs. n. 286 del 1998;
2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto della motivazione e travisamento dei fatti.
2. La conferma della revoca del permesso di soggiorno presenta la seguente motivazione:
“RILEVATO che:
- il delitto commesso dal -OMISSIS-è riconducibile all'Articolo 380 del Codice di Procedura Penale (Arresto obbligatorio in flagranza);
-le condanne per i reati previsti dall'Articolo 380 del Codice di Procedura Penale (nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'Articolo 381 del medesimo Codice) rientrano, in quanto indice di pericolosità sociale, tra le condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi delle disposizioni normative contenute nell'Articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n.286/1998 come modificato dal Decreto Legislativo n.3/2007;
CONSIDERATO che:
- le condanne per i reati previsti dall'Articolo 380, comma 1 e comma 2, del Codice di Procedura Penale rientrano, inoltre, tra le condizioni ostative all'ingresso e alla permanenza sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari, ai sensi delle disposizioni normative contenute nell'Articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n.286/1998 come modificato dalla Legge n.189/2002;
- la Corte Costituzionale (Sentenza n.148/2008) e il Consiglio di Stato (Sentenza n.2239 del 21.04.2010 - Sezione Sesta) hanno espresso l'orientamento secondo cui è da ritenersi legittimo l’automatismo preclusivo all'ingresso e al soggiorno sul territorio dello Stato ove il cittadino straniero risulti condannato, in sede penale, per le tipologie di reati espressamente contemplate dall'Articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo n.286/1998 (come modificato dalla Legge n.189/2002); - l'Autorità Amministrativa, in presenza di tali condanne, non dispone di alcun margine di valutazione discrezionale in merito alla pericolosità sociale dei