TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-11-15, n. 201302310
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Testo completo
N. 02310/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R G, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini, 72;
contro
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dagli avv. A N e C P, con domicilio eletto presso A N in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
per la condanna
del Comune di Grottaglie a risarcire tutti i danni patrimoniali subìti dal ricorrente per effetto del fatto illecito permanente rappresentato dall’irreversibile trasformazione dell’area di mq. 3.867 effettuata dal Comune intimato con la realizzazione del progetto di sistemazione di viale dello Sport (già via dello Stadio) e con il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno dell’occupazione al soddisfo, nonché per la restituzione della predetta area, previa riduzione in pristino a spese del Comune di Grottaglie.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grottaglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 Novembre 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti A L e C P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – proprietario (all’epoca dei fatti di causa) di talune aree site nel centro urbano di Grottaglie, estese oltre tre ettari, distinte in catasto al foglio 55 particella 23 – con atto notificato al Comune di Grottaglie in data 30 Gennaio 2012, riassume dinanzi a questo T.A.R. (ai sensi dell’art. 59 della Legge n° 69/2009 e dell’art. 11 secondo comma c.p.a.) il giudizio intrapreso il 10 Maggio 2005 (n° 105/2005 R.G.) davanti al Tribunale Civile di Taranto (Sezione Distaccata di Grottaglie), definito con sentenza n° 184 del 9 Novembre 2011 (passata in giudicato il 20 Gennaio 2012), che ha declinato la giurisdizione dell’A.G.O. in favore del Giudice Amministrativo (fissando il termine di giorni 90 per la riassunzione della causa davanti al T.A.R. di Lecce), chiedendo la condanna del Comune di Grottaglie a risarcire tutti i danni subìti per effetto del fatto illecito permanente rappresentato dall’irreversibile trasformazione dell’area di mq. 3.867 (4.267 mq. occupati col decreto sindacale di occupazione d’urgenza del 14 Maggio 1981, meno 400 mq. ceduti con la convenzione urbanistica del 19 Giugno 1984) effettuata dal Comune di Grottaglie con la realizzazione del progetto di sistemazione di viale dello Sport (già via dello Stadio), danni da quantificarsi previa apposita C.T.U. e con il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria dal giorno dell’occupazione al soddisfo. Con motivi aggiunti notificati in data 15 Gennaio 2013, il ricorrente chiede, altresì, la restituzione della predetta area, previa riduzione in pristino a spese del Comune di Grottaglie.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa, il ricorrente concludeva come sopra riportato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Grottaglie, depositando articolate memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 13 Novembre 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Si ritiene possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, sollevata dalla difesa del Comune resistente, poiché il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
In via preliminare, il Collegio rileva che il giudizio iniziato dal ricorrente (nel 2005) è stato tempestivamente e ritualmente riassunto dinanzi a questo T.A.R. (nel rispetto del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n° 184/2011 del Tribunale Civile di Taranto - Sezione Distaccata di Grottaglie che ha declinato la giurisdizione), e che sussiste nella presente controversia la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133 primo comma lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo….. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle Pubbliche Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”).
Infatti, in punto di giurisdizione, la Sezione non ha motivo per discostarsi nella circostanza dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n° 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia,