TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-17, n. 202300208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300208
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00208/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00317/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2019, proposto da
Costruzione Gestione Reti Tranviarie S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Recchioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Arco dei Veneziani 27;



contro

Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico De Nardis, Antonio Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Orsini in L'Aquila, via Avezzano n. 11;



Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio

illegittimamente serbato all'istanza presentata dalla ricorrente in data 12.6.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.§- Con il gravame in decisione la Società COSTRUZIONE GESTIONE RETI TRAMVIARIE s.r.l., in liquidazione, insorge per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila in relazione all’istanza dalla medesima presentata in data 12 giugno 2018 volta al riconoscimento del proprio credito nel bilancio del Comune, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Il credito che la ricorrente vanta è quello derivante dall’accordo bonario autorizzato con atto deliberativo della Giunta Municipale n.175 dell’11/04/2006, con cui era stato riconosciuto alla C.G.R.T. srl di Scoppito, titolare della concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria leggera su gomma dell’Aquila, a saldo, stralcio e transazione di ogni suo avere in ordine alle riserve apposte sui documenti contabili fino alla data di sottoscrizione del presente atto nonché in relazione ai punti da A) ad F) della superiore pag.27, la somma omnicomprensiva di €.3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge, se dovuta.

Con tale atto l’Amministrazione comunale stabiliva di subordinare

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