TAR Firenze, sez. II, ordinanza collegiale 2011-02-18, n. 201100342
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N. 00342/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2008, proposto da:
E H, rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso D C in Firenze, via Leonardo Da Vinci 4/A;
contro
Questore di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto al rinnovo-conversione del titolo di soggiorno già in possesso della ricorrente, adottato dal Questore di Firenze in data 5-8-2008, comunicato a mezzo fax il 6-8-08;nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Firenze e di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza per la liquidazione del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato depositata dal difensore della ricorrente;
Ritenuto di accogliere l’istanza e di demandare l’incombenza al magistrato relatore che vi provvederà con separato provvedimento disponendo la liquidazione degli onorari, diritti e indennità spettanti ai sensi del d.m. 8 aprile 2004 n. 127, tenendo conto della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate e di quanto stabilito dall’art. 130 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” di cui al d.P.R. n. 115/2002 il quale dispone la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore;