TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2023-12-12, n. 202301163
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 01163/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati P G e R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Siena, Ministero dell'Interno e Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto prot. -OMISSIS- della Prefettura di Siena, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla signora -OMISSIS- contro il verbale di ammonimento del Questore di Siena del -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o comunque collegati, ancorché ignoti al ricorrente, inclusi: il verbale di ammonimento del Questore di Siena del -OMISSIS-; la nota prot. nr. -OMISSIS- della Questura di Siena, Div. Anticrimine, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il dott. G R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora -OMISSIS- ha impugnato il decreto (prot. -OMISSIS- della Prefettura di Siena, di rigetto del ricorso gerarchico presentato contro il verbale di ammonimento del Questore di Siena del -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti e connessi, unitamente allo stesso verbale di ammonimento del Questore di Siena così come sopra citato.
Nel ricorso si è avuto modo di chiarire che l’attuale ricorrente è proprietaria dell’unità immobiliare censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pienza, laddove vive unitamente al compagno (signor -OMISSIS-), abitazione quest’ultima che fa parte di un più ampio complesso immobiliare che include anche l’abitazione di proprietà della signora -OMISSIS-, ove questa convive con il coniuge, sig. -OMISSIS-.
I rapporti tra l’attuale ricorrente e la famiglia di -OMISSIS- si sarebbero incrinati determinando l’insorgere di alcuni contrasti che hanno visto la ricorrente destinataria di una perquisizione da parte dei Carabinieri di Pienza (a seguito di un esposto presentato dai vicini) e che culminavano nel verbale di ammonimento ora impugnato, con il quale la ricorrente è stata ammonita, ai sensi dell’art. 8, d.l. 23 aprile 2009, n. 11, “ a tenere una condotta conforme alla legge, cessando immediatamente ogni condotta persecutoria nei confronti dei richiedenti, delle loro figlie -OMISSIS-, dei loro congiunti e delle altre persone frequentanti l’immobile sito al civico n. -OMISSIS- di Pienza ”.
Con il decreto prot. -OMISSIS- la