TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202401056
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2024
N. 01056/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01661/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dava S.n.c. di Sbrana David e V, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F G in Firenze, via del Proconsolo 11;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D I in Firenze, via de' Rondinelli 2;
Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza Unità Italiana 1;
Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell'ordine di introito emesso dal Comune di Massa inviato via pec 20/10/2021 recante l'ordine di pagamento della somma di euro 18.321,02 oltre addizionale regionale di euro 4.580,25 relativa al canone Demaniale e addizionale regionale anno 2021, per Concessione Demaniale Marittima n. 69, Località Marina di Massa;
- della richiesta di pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021 contenuta nel preavviso di diniego della istanza di definizione agevolata ex art. 100 L. 126/2020 comma 7 lett a) inviato a mezzo PEC il 19/10/2021;
- degli ordini di introito per gli anni (2007-2008-2009-2010) -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020;
- di tutti gli atti connessi e/o presupposti, ancorchè infraprocedimentali ed incogniti, ivi compreso l'incameramento automatico del bene ex art. 49 Cod. Nav. e le note e relazioni del MEF nelle sole parti eventualmente lesive per il ricorrente;
con richiesta di accertamento:
- del diritto di superficie sul manufatto insistente su area demaniale;
- del quantum dovuto a titolo di canone in base alla corretta qualificazione del bene;
- del diritto al rimborso e/o eventuale compensazione delle somme versate in eccesso a qualunque titolo, da valersi anche ad effetto interruttivo di eventuale prescrizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dava S.n.c. di Sbrana David e V il 20/10/2022 :
- del provvedimento del Comune di Massa protocollo partenza numero 59214/2022 dell'8.8.2022 recante “ calcolo e richiesta del canone demaniale marittimo e dell'addizionale regionale Toscana hanno 2022 ” ed allegato ordine di introito recante l'ordine di pagamento della somma di euro 19.777,54 oltre addizionale regionale di euro 4.944,38 relativa al canone Demaniale e addizionale regionale anno 2021, per Concessione Demaniale Marittima n. 69, Località Marina di Massa (doc. 11);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa e della Regione Toscana e dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 il dott. N F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale la società DAVA s.n.c. di Sbrana David e V ha impugnato i seguenti atti:
1) l'ordine di introito emesso dal Comune di Massa il 20 ottobre 2021, recante l’ordine di pagamento della somma di euro 18.321,02, oltre addizionale regionale di euro 4.580,25, relativo al canone demaniale e all’addizionale regionale per l’anno 2021 con riferimento alla Concessione demaniale marittima n. 69 del 2003;
2) la richiesta del 19 ottobre 2021, di pagamento di conguagli per le annualità arretrate dal 2016 al 2021, contenuta nel preavviso di diniego della istanza di definizione agevolata ex art. 100 L. 126/2020, comma 7, lett a);
3) gli ordini di introito per gli anni (2007-2008-2009-2010) -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020;
4) tutti gli atti connessi e/o presupposti, ancorchè infraprocedimentali ed incogniti, ivi compreso l’incameramento automatico del bene ex art. 49 Cod. Nav. e le note e relazioni del MEF nelle sole parti eventualmente lesive per il ricorrente.
Con il medesimo ricorso la citata società ha svolto domanda di accertamento della “ del diritto di superficie sul manufatto insistente su area demaniale; del quantum dovuto a titolo di canone in base alla corretta qualificazione del bene; del diritto al rimborso e/o eventuale compensazione delle somme versate in eccesso a qualunque titolo, da valersi anche ad effetto interruttivo di eventuale prescrizione ”.
La società ricorrente, in punto di fatto, premette di essere subentrata nella concessione n. 69/2003 Rep. 220/2003 di cui era titolare il sig. S R, per “ l’occupazione e l’uso di una porzione di arenile di mq. 535 (fronte mare) situata nel Comune di Massa, in Viale Vespucci 34, allo scopo di mantenervi un ristorante pizzeria denominato Sayonara ”. La società Dava avrebbe la proprietà superficiaria del manufatto ubicato su tale area demaniale marittima, costruito nel dopoguerra e ristrutturato in varie occasioni, come si ricaverebbe dalla visura catastale.
Tale manufatto insisterebbe appunto su un’area demaniale, concessa in uso con concessioni susseguitesi nel tempo senza soluzione di continuità o prorogate ex lege : licenza 224/1990, concessione 19/1996, concessione 01/2001 valida fino al 31/12/2002, concessione n. 69/2003 rep. 220/2003 con validità fino al 31/12/2008; scrittura privata 5/12/2011 Rep. 19141 per il periodo 1/1/2009 fino al 31/12/2014, prorogata al 31/12/2020 ex D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012; poi prorogata ai sensi della L. 145/2018 – L. 77/2020, fino al 31/12/2033 con annotazione della modifica della durata in data 28/12/2020.
Viceversa l’Amministrazione, con gli ordini d’introito impugnati, avrebbe errato nel qualificare come “pertinenza demaniale” il manufatto in questione, applicando di conseguenza i parametri di mercato piuttosto che i canoni tabellari di cui all’art. 1 comma 251, punto 1 lett. b della legge 296/06, non essendosi