TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-04-04, n. 202200538

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-04-04, n. 202200538
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200538
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00538/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00960/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 960 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D M e D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto di estinzione della -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura della Provincia di Lecce e notificato alla ricorrente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 04.06.2021, con il quale il Prefetto di Lecce ha dichiarato che “(…) non sussistono, allo stato attuale, le condizioni per il mantenimento della personalità giuridica della -OMISSIS- e di dover conseguentemente provvedere alla dichiarazione di estinzione della suddetta -OMISSIS- (…)”;

di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto,

nonché per il risarcimento del danno

subito dalla -OMISSIS- ricorrente a causa dell'illegittima condotta del Prefetto della Provincia di Lecce.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. E’ impugnato l’epigrafato decreto di estinzione della -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Lecce, ha dichiarato che “(…) non sussistono, allo stato attuale, le condizioni per il mantenimento della personalità giuridica della -OMISSIS- e di dover conseguentemente provvedere alla dichiarazione di estinzione della suddetta -OMISSIS- (…)”.

I.I. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.

Violazione di Legge. Art. 7 e ss. e Art. 21 - octies e ss. della L. 241/1990 - Comunicazione di avvio del procedimento. Violazione del principio del giusto processo e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione.

Eccesso di potere. Ingiustizia. Nullità/annullabilità del provvedimento di estinzione per tardiva notificazione dello stesso e conseguente violazione dei principi di correttezza e diligenza della P.A.

Nel merito eccesso di potere per errata applicazione dell'art. 27 c.c.

I.II. Il 2 luglio 2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 375/2021 del 25 giugno 2021 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie monocratiche proposta dalla parte ricorrente “ considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare presidenziale, anche in ragione dei poteri ampiamente discrezionali spettanti in “subiecta materia” alla Prefettura di Lecce, ai sensi degli artt. 27 codice civile e 6 D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361, nella valutazione dell’adeguatezza del patrimonio residuo della -OMISSIS- de qua per la realizzazione dello scopo di pubblica utilità per il quale la persona giuridica privata è stata costituita, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica urgente ed, in particolare, di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione, tenuto conto: del fatto che la -OMISSIS- ricorrente non persegue scopi di lucro;
della domanda risarcitoria pure azionata dalla Onlus ricorrente;
e della circostanza che nessuna delle iniziative programmate dalla -OMISSIS- ricorrente per il mese di Giugno 2021 e in date non meglio precisate del mese di Luglio 2021 (menzionate a corredo della richiesta presentata ex art. 56 c.p.a.) prevede introiti economici per la stessa, ad eccezione di quella prevista per la data del 21 Giugno 2021 (ormai trascorsa)”.

Con ordinanza collegiale n. 434/2021, pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla -OMISSIS- ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 4251/2021 del 30 luglio 2021 e con successiva ordinanza collegiale n.5151/2021 del 20.09.2021 la III^ Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Il 3.01 2022 parte ricorrente ha depositato memoria ex art.73 c.p.a.

Nella pubblica udienza del 22 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente rigettato.

II.I. In primo luogo, non sussiste la dedotta violazione degli artt.7 e segg. della L. n. 241/1990.

Osserva, il Collegio, che la giurisprudenza ha statuito, in modo costante e pacifico che la comunicazione di avvio del provvedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, di cui l'art. 8 ne costituisce una esplicitazione, ha una valenza sostanziale e non meramente formale, specialmente dopo l'introduzione dell'art. 21-octies della citata L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 febbraio 2020, n. 1461);
del resto, il precetto contenuto nell'art. 8 della Legge n. 241/1990 - secondo il quale la comunicazione di avvio del procedimento deve indicare l'oggetto del procedimento promosso - deve intendersi sufficientemente rispettato quando venga indicata la questione che sarà esaminata dall'amministrazione con l'apporto collaborativo e difensivo del privato, senza la necessità di una dettagliata specificazione delle ragioni poste a fondamento del procedimento attivato;
difatti, la ratio della disposizione in esame è quella di consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento ed è nell'ambito di esso che questi può esercitare il diritto di difesa, dovendo la motivazione specifica della decisione amministrativa essere piuttosto contenuta nel provvedimento finale adottato all'esito del contraddittorio endoprocedimentale con il privato (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 17 ottobre 2011 n. 1724;
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 2 luglio 2010 n. 1428;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 24 giugno 2004 n. 6174).

Nella specie, la Prefettura di Lecce, al fine di esercitare il controllo previsto dall'art. 25 del codice civile, con nota con nota -OMISSIS-chiedeva alla -OMISSIS- ricorrente una serie di chiarimenti, rilevando che: a) con riferimento alla documentazione del 10/07/2019 il rendiconto al 31/12/2018 aveva evidenziato che la dotazione iniziale, corrispondente ad euro 30.000,00 - versata dal fondatore - era stata notevolmente ridotta a euro 20.262,90 per effetto di "pagamenti da attività tipiche della gestione" e " pagamenti in conto capitale";
b) il rendiconto ai 31/12/2019, pervenuto il 10 ottobre, aveva evidenziato l'ulteriore riduzione della disponibilità di cassa, ammontante ad euro 1.932,64, per spese sostenute riferibili a pagamenti gestionali non meglio specificati per un importo - totale di euro 21.281,19 a fronte di incassi per un importo totale di euro 2.950,00. Inoltre, poiché non era pervenuto il bilancio preventivo relativo all'anno 2020, la Prefettura di Lecce chiedeva, altresì, di fornire una dettagliata relazione sulle spese sostenute nel corso dell'anno 2019 nonché la situazione economica attualizzata a quella data, riferita ai costi e ricavi 2020 e di far sapere se l'ente avesse acquisito la proprietà del complesso immobiliare sito nel Comune di -OMISSIS-, distinto in NCEU da Foglio -OMISSIS-, da Foglio -OMISSIS-, come più volte solo annunciato.

A seguito di tale dettagliata comunicazione, la -OMISSIS- ha potuto interloquire nel relativo procedimento amministrativo, presentando ogni documento e chiarimento dalla stessa ritenuto opportuno.

La circostanza che la suddetta nota di comunicazione non indicasse il possibile esito della cancellazione della -OMISSIS- dal registro delle persone giuridiche, ad avviso del Collegio, costituisce un profilo di incompletezza avente rilievo meramente formale, in considerazione del chiaro potere di controllo esercitato dalla Prefettura ai sensi degli artt.25 e seguenti del codice civile e delle conseguenze legislativamente previste.

Inoltre, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l’esatta dicitura della tipologia di procedimento avviato nell’oggetto, la data entro cui lo stesso deve concludersi non hanno inciso concretamente sulla possibilità della odierna ricorrente di difendersi nell’ambito del procedimento amministrativo di che trattasi, avendo la stessa interloquito ampiamente ed esaustivamente con l’Amministrazione procedente.

Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, la reiezione della prima censura incentrata sull’allegata omessa comunicazione di avvio del procedimento.

II.II. Quanto alla dedotta illegittimità del provvedimento impugnato per tardiva notificazione dello stesso e conseguente violazione dei principi di correttezza e diligenza della P.A., osserva, il Collegio che, per costante giurisprudenza, il termine di conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall'articolo 2 della L. n. 241 del 1990, non ha natura perentoria e il suo mancato rispetto, pur potendo dare luogo alle conseguenze previste dal medesimo articolo 2 e dal successivo articolo 2-bis della medesima L. n. 241 del 1990, non incide di per sé sulla validità del provvedimento successivamente adottato (in termini Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 2019 del 2016;
sez. V, sent. n. 4980 del 2013), ove (come nella specie) ciò non sia espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge.

II.III. Non colgono nel segno neppure le censure con le quali parte ricorrente deduce il deficit e l’erroneità della motivazione posta a sostegno del gravato decreto di estinzione.

In particolare, la -OMISSIS- sostiene che la cancellazione della stessa dal registro delle persone giuridiche sarebbe stata legittima e plausibile soltanto se lo scopo da essa perseguito fosse stato raggiunto o se fosse divenuto impossibile.

Osserva, il Tribunale, che la -OMISSIS- costituisce un'istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore (o una pluralità di atti unilaterali nel caso di co-fondatori) si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo.

La "sufficienza" patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, declinata nei termini di "adeguatezza" quale condizione per il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.P.R. n. 361 del 2000, costituisce presupposto dell'esistenza stessa della -OMISSIS-, atteso che, ai sensi degli artt. 27 e 28 c.c., il suo venir meno determina l'insorgere dell'alternativa tra la dichiarazione di estinzione e l'obbligatoria trasformazione della -OMISSIS- da parte dell'Autorità governativa.

La possibilità per la -OMISSIS- di perseguire l'interesse (pubblico o privato) per il quale è stata istituita tramite il patrimonio a tale scopo assegnato, deve essere intesa, per rimanere nel paradigma normativo di riferimento, come autosufficienza patrimoniale ovvero, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia n. 67/2010/parere n. 365/2011, e, più recentemente, n. 70/2017/parere - Corte dei Conti Veneto Sez. contr., 24-10-2017, n. 532), sicchè la successiva intervenuta (ravvisata) “inadeguatezza” patrimoniale (come è avvenuto nel caso in esame) impedisce di fatto il raggiungimento dello scopo prefisso e comporta il venir meno delle condizioni necessarie per l’esistenza della -OMISSIS-.

L’art. 25 del Codice civile disciplina il controllo sull’amministrazione delle -OMISSIS-, stabilendo che “l'Autorità governativa, ossia il Prefetto o le regioni o le province autonome competenti (art. 5 D.P.R. 361/2000) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16] ;
provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31] ;
può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge”.

L'Autorità vigilante, come affermato dalla prevalente giurisprudenza in subiecta materia non ha alcun potere di indirizzo sulle -OMISSIS-, né può imporre ad esse modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte (Consiglio di Stato, V, 291 del 19 aprile 1974), ma può solo intervenire a normalizzarne la situazione (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 giugno 2003, n. 3405) esercitando i poteri di cui al citato art.25 c.c..

Invero, secondo quieti principi giurisprudenziali, i poteri dell'Autorità amministrativa, come disciplinati dall'art. 25 c.c. citato, esprimono pertanto non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo (che sarebbero incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari), quanto, piuttosto, una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di -OMISSIS-;
il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'Ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico della -OMISSIS- (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 13 luglio 2018, n. 4288), né possono essere imposte modalità organizzative diverse da quelle liberamente prescelte dall’Ente (-OMISSIS-) (Consiglio di Stato St., V, 291 del 19 aprile 1974), potendo (l’Autorità governativa) solo intervenire a normalizzarne la situazione laddove si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 25" ( in tal senso anche : Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 giugno 2003, n. 3405;
Sezione V, sentenza 13 luglio 2018, n. 4288;
Sez. II, 11/06/2020, n. 3722);

Gli strumenti di intervento attribuiti all'Autorità tutoria ai sensi dell'art. 25 c.c., al fine di attuare i necessari interventi laddove ricorrano i presupposti obiettivamente riscontrabili previsti dalla norma, consentono pertanto, mediante l’esplicazione di poteri amministrativi connotati da ampia discrezionalità (finalizzata alla protezione dell’Ente - -OMISSIS- e alla tutela degli interessi pubblici coinvolti), in caso di accertata inattuabilità delle disposizioni contenute nell'atto di -OMISSIS-, di provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti oppure di sciogliere l'amministrazione e nominare un Commissario straordinario dichiarando l’estinzione dell'Ente ai sensi dell'art. 27 c.c..

Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, l’impugnato provvedimento prefettizio, rileva quanto segue:

-“ con decreto n. -OMISSIS- la -OMISSIS- è stata iscritta nel registro delle persone giuridiche di questa Prefettura - U.T.G. -OMISSIS-,

il rendiconto al 31 dicembre 2019 ha con nota in data 19 ottobre 2020 ha evidenziato una drastica diminuzione del patrimonio della -OMISSIS- a seguito di spese effettuate per un importo pari a Euro 21.281,19 e Incassi pari a Euro 2,950,00 e una disponibilità di cassa pari a Euro 1.932,64;

- nella corrispondenza intercorsa tra questa Prefettura e la -OMISSIS-, non sono emersi ulteriori elementi di conoscenza volti a giustificare la notevole riduzione del patrimonio della -OMISSIS- relativa all'anno 2019;

- con note in data 24 dicembre 2020 e 28 dicembre 2020 è stata comunicata la sostituzione di alcuni Consiglieri della cennata -OMISSIS-, a seguito di delibera (non allegata) del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2020;

- vista la nota in data 19 gennaio 2021 del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce con la quale sono emersi elementi negativi a carico di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono, allo stato attuale, le condizioni per il mantenimento del riconoscimento della personalità giuridica della -OMISSIS- e di dover conseguentemente provvedere alla dichiarazione di estinzione della suddetta -OMISSIS-. Ciò, sia dal punto di vista strettamente patrimoniale che, come è noto, rappresenta elemento fondante del sodalizio in questione. Invero, attraverso la corretta tenuta dei documenti contabili e quindi delle risorse economico-finanziarie della fondazione, deve essere assicurato il raggiungimento delle finalità statutarie per le quali il requisito della: patrimonialità riveste carattere essenziale. Inoltre, come cennato, l'attività istruttoria esperita da questo Ufficio ha disvelato anche l'esistenza di elementi ostativi di carattere soggettivo nei confronti di un componente del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione ai profili gestionali di carattere patrimoniale;

VISTO l'art. 27 del Codice Civile ed il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 che conferisce al Prefetto il potere di controllo e di vigilanza sugli enti iscritti nel registro delle Persone Giuridiche

Risulta, quindi, evidente che dal rendiconto al 31 dicembre 2019 emerge una drastica diminuzione del patrimonio della -OMISSIS- ricorrente (con una dotazione iniziale di € 30.000,00) a seguito di spese effettuate per un importo pari a Euro 21.281,19 e incassi pari a Euro 2.950,00 con una residua disponibilità di cassa di soli Euro 1.932,64.

Il venir meno del requisito essenziale della patrimonialità ( conditio sine qua non per la costituzione e il mantenimento di una -OMISSIS-) impedisce il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente e costituisce legittima giustificazione del gravato provvedimento di estinzione alla Prefettura di Lecce, adottato nell’esercizio del potere ampiamente discrezionale spettante alla stessa in “subiecta materia” (con il richiamo alla rilevata insufficienza patrimoniale rispetto all’adeguato soddisfacimento dello scopo di pubblica utilità prescelto dalla -OMISSIS-)..

Il Tribunale ritiene, pertanto, che l’Autorità prefettizia abbia esercitato correttamente il potere di controllo (peraltro, ampiamente discrezionale) che la norma citata le conferisce, stante la totale inerzia della -OMISSIS- ricorrente nella ricostituzione del patrimonio indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali prefisse, nonostante il 5° comma dell’art. 22 del D. Lgs. n. 117 /2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), prescriva che, “a seguito della riduzione del patrimonio di oltre un terzo in conseguenza di perdite (come è avvenuto nella fattispecie dedotta in giudizio), “l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”.

Quest’ultima disciplina, rivolta - con ogni evidenza - unicamente agli organi di Amministrazione e di controllo, ove costituiti, dell’Ente/-OMISSIS-, impone a quest’ultima (senza indugio e quindi con la massima urgenza) l’adozione delle misure ivi previste, ossia la convocazione dell’assemblea per deliberare le misure ivi previste, necessarie per il mantenimento in vita della -OMISSIS- medesima.

Nella specie, dopo la comunicazione del 17.11.2020 con la quale la Prefettura evidenziava tale situazione deficitaria, la -OMISSIS- non ha attivato le misure necessarie per la ricostituzione del patrimonio minimo necessario, che l’art.22 del D. Lgs. n. 117/2017 richiede con la massima urgenza.

Quanto alla (ipotizzata) possibilità per l’Autorità prefettizia di adottare misure meno drastiche rispetto a quella in concreto adottata (cogliendo lo spunto di riflessione e di approfondimento richiesto nel decreto n. 4251/2021 pronunciato in sede cautelare monocratica di appello dal Presidente del Consiglio di Stato), da un lato risulta dirimente e tranchant rilevare che parte ricorrente non ha espresso censure specifiche in proposito, non lamentando alcuna sproporzione nell ’agere prefettizio e non deducendo affatto nel ricorso la possibilità per la Prefettura di Lecce di adozione di misure meno incisive (con conseguente impossibilità per questo Tribunale di valutare tale circostanza) e, dall’altro, l’art.22 del D. Lgs. n. 117/2017, per le ragioni suindicate si riferisce unicamente agli organi di amministrazione o di controllo interno (ove costituito) dell’Ente. In particolare, l’inciso “ove costituito” esclude che per organo di controllo possa intendersi quello (esterno) governativo (id est: prefettizio) risultando lo stesso costituito ex lege.

In ogni caso, si ribadisce, l’art. 25 del Codice civile attribuisce all’Autorità governativa i limitati poteri ivi indicati, in assenza di possibilità di ingerenza nelle scelte di gestione dell’Ente.

Non sussiste, in definitiva, la dedotta violazione dell’art. 27 c.c. (secondo cui “oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.” ) in quanto la citata riduzione del patrimonio della -OMISSIS- ricorrente (alla quale quest’ultima avrebbe potuto ovviare “senza indugio” come prescritto dall’art.22 del D. Lgs. n.117/2017), come correttamente (e discrezionalmente) rilevato dalla Prefettura nel provvedimento impugnato, impedisce di fatto il raggiungimento dello scopo cui la stessa si era prefisso.

II.III. Infine, l’assunto di parte ricorrente, secondo cui la -OMISSIS- aveva, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato “una disponibilità di cassa in attivo di € 1.932,64, oltre ad un patrimonio immobiliare di notevole valore, come evidenziato dalla perizia estimativa in calce all’atto di incremento del fondo di dotazione del 31.10.2019”, non è idoneo a superare i rilievi espressi dalla Prefettura.

Premesso che la documentazione rilevante al fine di valutare la legittimità del provvedimento impugnato è solo quella depositata sino al momento dell’adozione di quest’ultimo, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto espresso in sede cautelare , ove si è rilevato che “il conferimento del complesso immobiliare sito nel Comune di -OMISSIS-, avvenuta con atto “per Notar Giovanni De Donno da Maglie registrato -OMISSIS-", non pare, allo stato, contraddire efficacemente le (discrezionali) conclusioni cui è giunta la Prefettura di Lecce nel decretare l’impugnato scioglimento, stante l’assenza di un piano di rientro dal deficit finanziario con ricostituzione del patrimonio minimo necessario, nonché di un piano economico dal quale risulti un saldo attivo tra le passività e gli introiti derivanti dal possesso dell’immobile suindicato, in grado di superare il deficit patrimoniale rilevato;
in ordine al secondo profilo, l’elencazione (peraltro effettuata in assenza di alcun atto deliberativo di programmazione e approvazione delle attività indicate) delle attività programmate non appare allegare una analitica previsione degli investimenti economici da affrontare e degli introiti presunti”, sottolineando - infine - che solo in data 9/6/2021 (quindi, dopo l’adozione del provvedimento prefettizio impugnato) il C.d.A. della -OMISSIS- ricorrente ha conferito al Commercialista l’incarico di predisporre un Piano economico relativo alle entrate e alle uscite inerenti il predetto complesso immobiliare.

Del resto, a mente del citato 2° comma dell’art. 22 del D. Lgs. n. 117 /2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), essendo avvenuta la riduzione del patrimonio di oltre un terzo (circostanza evidenziata chiaramente dalla Prefettura ) alla -OMISSIS- ricorrente non rimaneva che provvedere prontamente alla convocazione dell’assemblea e alla ricostituzione del patrimonio minimo (“l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente”), con atti ufficiali, deliberati e approvati.

Alla stregua delle suindicate considerazioni, l’esercizio del potere di controllo effettuato dalla Prefettura risulta essere stato svolto coerentemente con la disciplina riveniente dal combinato disposto degli artt. 25 e 27 c.c., dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e dell’art.22 comma 5 del citato D. Lgs. n. 117/2017, in assenza dei profili di illegittimità denunciati nel ricorso.

II.IV. Infine, poiché le suindicate considerazioni sono sufficienti a reggere la legittimità del plurimotivato provvedimento impugnato, del tutto irrilevanti sono da considerarsi le censure inerenti il rilievo, espresso dalla Prefettura di Lecce, circa la “presenza di elementi negativi a carico di un membro del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-”.

III. In conclusione il provvedimento impugnato resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono nondimeno i presupposti di legge (stante la peculiarità e la novità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

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