TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-09-24, n. 201900599
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Testo completo
Pubblicato il 24/09/2019
N. 00599/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati D F e P S, domiciliati presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
-OMISSIS-e -OMISSIS-., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS-, con cui veniva disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenere armi e materiali esplodenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-e della -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il ricorrente, da tempo titolare dell’autorizzazione al porto d’armi e dedito all’attività venatoria, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui gli è stato fatto divieto di detenere armi e materiali esplodenti, per essere stato egli coinvolto in un episodio occorso in data -OMISSIS-, per il quale è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria dai-OMISSIS-;questi ultimi, in particolare, avrebbero accertato l’utilizzo di un fucile da caccia, regolarmente detenuto, in maniera non consona all’autorizzazione di polizia (violazione degli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967).
A sostegno del gravame, parte ricorrente deduce, in sintesi, i seguenti motivi di illegittimità:
- violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 e del principio di correlazione tra la motivazione addotta nella comunicazione di avvio del procedimento e quella contenuta nel provvedimento conclusivo;violazione del diritto di difesa e del principio di partecipazione procedimentale, nonché illegittimità derivata;
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, apparente e contraddittoria, nonché per difetto di istruttoria;
- violazione dell’art. 39 del RD n. 773 del 1931 (TULPS) ed eccesso di potere sotto ulteriori profili.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1. Con riferimento al primo motivo, esso non può trovare favorevole considerazione.
Nella comunicazione di avvio del procedimento datata 6 novembre 2015 si fa riferimento sia all’informativa dei-OMISSIS--OMISSIS-del -OMISSIS- (che va letta completa di allegati), sia all’art. 39 del TULPS, a mente del quale “Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne” (comma 1). Dalla lettura combinata dell’anzidetta informativa, unitamente agli allegati verbali - in cui sono state descritte le circostanze dell’accaduto e le ragioni del deferimento all’Autorità giudiziaria - e dell’art. 39 citato, si evincono in maniera inequivoca le ragioni del preannunciato provvedimento di divieto;esse risiedono nel fatto che il ricorrente è stato sorpreso mentre utilizzava l’arma in maniera impropria e quindi è stato ritenuto capace di abusarne. Vi è quindi coincidenza tra la motivazione della comunicazione di avvio del procedimento e quella che sorregge il provvedimento impugnato.
Va poi precisato che tra l’adozione del primo decreto prefettizio,-OMISSIS-(revocato con provvedimento-OMISSIS-per non essere stata inizialmente presa in considerazione la memoria difensiva prodotta dall’interessato), in cui già si faceva riferimento alla ritenuta inaffidabilità del soggetto nel corretto utilizzo delle armi (atteso che i fatti contestati avevano denotato una capacità di abuso delle stesse), e l’adozione del decreto prefettizio gravato sono decorsi circa quattro mesi, durante i quali l’interessato, nel contraddittorio con l’Amministrazione, avrebbe potuto meglio chiarire le proprie ragioni e ampliare le proprie difese, anche in ordine a tale specifico aspetto, qualora lo avesse ritenuto necessario.
In ogni caso, dalla lettura della memoria difensiva del -OMISSIS-, si evince che il ricorrente ha controdedotto, in sede procedimentale, rispetto a tutti i rilievi sollevati dall’Amministrazione nella motivazione dell’atto impugnato, sicché non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa né del principio di partecipazione procedimentale.