TAR Trento, sez. I, sentenza 2017-04-27, n. 201700152
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2017
N. 00152/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2016, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Brigata Acqui n. 3;
contro
Comunità della Paganella, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Serafini n. 9;
per l'annullamento
della deliberazione della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Paganella n. 51/2016 di data 14 giugno 2016 n. 51/2016 con la quale non è stata concessa l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di costruzione del centro benessere dell'Hotel Gloria sulle particelle 163 e 164 c.c. Molveno per contrasto della proposta progettuale con le norme concernenti la tutela paesaggistico - ambientale ed in particolare con le previsioni dell'art. 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale, approvato con Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità della Paganella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il cons. Paolo Devigili e uditi per il ricorrente l’avv. Francesca Donati in sostituzione dell’avv. A D e l’avv. G L per l’intimata amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario dei fondi contraddistinti dalla particelle n. 163 e 164 c.c. Molveno, impugna il provvedimento in epigrafe con cui la Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità della Paganella ha respinto la domanda di autorizzazione paesaggistica, inoltrata dall’interessato per la costruzione di un centro benessere al servizio dell’Hotel Gloria.
L’amministrazione ha respinto la domanda di autorizzazione dopo aver accertato la non conformità del progetto alle previsioni urbanistiche dettate dall’art. 22 (“Aree di protezione dei laghi”) delle norme di attuazione del piano provinciale urbanistico di Trento, come rilevato dal rappresentante del Comune di Molveno, membro componente la Commissione, ed in tale sede chiamato ex lege, come ora previsto dall’art. 8, co. 11, della L.p. di Trento n. 15/2015, ad esprimersi sulla conformità urbanistica dell’opera progettata ai fini del rilascio del provvedimento finale.
Il ricorrente, con l’unico articolato motivo, lamenta il difetto di motivazione, la violazione di legge, la contraddittorietà ed il travisamento dei fatti.
Secondo quanto dedotto il mero richiamo alla disposizione del PUP non sarebbe sufficiente a giustificare l’impugnato diniego, viepiù considerando che l’art. 22 della norma del PUP, citata nel provvedimento, non conterrebbe un divieto assoluto di edificazione nella zona protetta, considerata la possibilità, ammessa, di provvedere all’ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti tale da non comportare un avvicinamento alla riva dei laghi al fine di riqualificare e migliorare l’offerta dei servizi.
Sotto tale profilo la costruzione del progettato centro benessere