TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-02-01, n. 202200017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-02-01, n. 202200017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200017
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2022

N. 00017/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00141/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 141 del 20-OMISSIS-, proposto da:
RICORRENTE, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariantonietta Baselli e dall’avvocato Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol di Trento;



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , Comune di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS- e Comune di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;



per l’annullamento

- del diniego dell’amministrazione di -OMISSIS-, formatosi in data -OMISSIS-, sulla domanda di accesso presentata in data -OMISSIS-;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connessi, anche non cogniti, ed in particolare dei seguenti con le quali sono state riscontrate le domande di accesso in data -OMISSIS-;

- del decreto del Sindaco del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e della relativa nota di comunicazione prot. -OMISSIS- in pari data;

- della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del responsabile dell’Ufficio affari generali e contratti unico associato del Comune di -OMISSIS-;

- dell’atto prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del segretario comunale di -OMISSIS- e della ivi richiamata determinazione segretarile n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

- dell’atto a firma del Sindaco del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS--OMISSIS- del -OMISSIS- ed allegata nota del -OMISSIS-;

nonché per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’accesso mediante esame ed estrazione di copie dei documenti indicati nelle sopra citate istanze

e la conseguente condanna, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., delle Amministrazioni intimate ad esibire i documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2022, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2022, il consigliere Antonia Tassinari e uditi per il ricorrente l’avvocato Chiara Fatta e per i Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- il procuratore dello Stato Anna Zanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Il dottor RICORRENTE, Segretario comunale di -OMISSIS-, ha svolto le funzioni di Vicesegretario della Gestione Associata dei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dall’-OMISSIS- e, successivamente, le funzioni di Segretario Generale di III classe della Gestione Associata dei comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dall’-OMISSIS-. Nel periodo in cui il dottor -OMISSIS- ha svolto le funzioni di Vicesegretario della Gestione Associata, le funzioni di Segretario generale della medesima sono state esercitate dal dottor -OMISSIS-, Segretario comunale di -OMISSIS-. L’esercizio in forma associata di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevede la stipula di apposite convenzioni quadro per lo svolgimento in ambito territoriale sovracomunale di funzioni e di servizi comunali tramite la costituzione di uffici unici. Nel caso di specie il Comune di -OMISSIS- ha cessato di far parte della Gestione Associata a far data -OMISSIS-.

2. Una volta cessato il proprio rapporto lavorativo presso le suddette amministrazioni, il dottor RICORRENTE, sostenendo che queste ultime, da un lato non gli avessero riconosciuto e corrisposto determinate voci retributive e spese di viaggio e, dall’altro, che non gli avessero inoltrato la “ scheda obiettivi ” e la “ scheda risultati ”, previste dall’articolo 98 del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (CCPL) 2002/2005 ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, il -OMISSIS- ha formulato nei confronti dei predetti Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- una prima istanza di accesso, richiedendo l’esibizione delle citate schede relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, “ se compilate e trasmesse agli interessati ”, riferite all’operato del Segretario generale e del Vicesegretario della Gestione Associata. Il dottor -OMISSIS-, peraltro, si è successivamente opposto all’ostensione delle schede riguardanti la propria attività in quanto considerate strettamente personali. Il Comune di -OMISSIS- ha aderito a tale opposizione.

3. Il dottor -OMISSIS-, non essendogli pervenuta la documentazione richiesta, il -OMISSIS- ha reiterato la richiesta di accesso corredandola da diffida a concludere il procedimento con provvedimento espresso.

4. Il Comune di -OMISSIS-, che tra i Comuni associati risulta aver avuto in carico la funzione relativa alla gestione del personale e i relativi adempimenti, ha evidenziato di aver trasmesso al Comune di -OMISSIS- con nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- gli atti, i documenti ed i fascicoli detenuti relativi ai dipendenti di tale Comune. Del pari anche gli altri Comuni della Gestione Asssociata hanno concordemente indicato il Comune di -OMISSIS- quale Amministrazione di riferimento per l’accesso in esame, nella parte riguardante atti relativi al dottor RICORRENTE, e hanno poi disposto la chiusura del relativo procedimento.

5. Con il presente ricorso, presentato ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., il dottor RICORRENTE ha pertanto adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del diniego dell’Amministrazione di -OMISSIS-, formatosi in data -OMISSIS- sulla domanda di accesso, nonché l’annullamento degli altri atti indicati in epigrafe, con il conseguente accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna delle Amministrazioni intimate all’esibizione degli atti richiesti.

6. In particolare il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 32 e 32 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto. Sviamento di potere. Illogicità, irrazionalità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

Gli atti in relazione ai quali è stata inoltrata la richiesta di esibizione rientrano tra i documenti amministrativi per i quali la legge - vale a dire, l’articolo 22, comma 2 della legge n. 241 del 1990 e gli articoli 32 e 32-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - dispone un generale diritto di accesso; si tratta, inoltre, di documenti rientranti nella disponibilità dell’Amministrazione, rispondenti ad un interesse particolare del ricorrente e correlati alla sua posizione giuridica da un nesso logico-funzionale.

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