TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-02-01, n. 201200513

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-02-01, n. 201200513
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200513
Data del deposito : 1 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00610/1997 REG.RIC.

N. 00513/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00610/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 610 del 1997, proposto da:
MAIONE ELEONORA, rappresentata e difesa dall’Avv. G V, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tino di Camaino, n. 6;

contro



AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI

2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. E S, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 4;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

a) del provvedimento e/o provvedimenti, adottati dall’A.S.L. Napoli 2, con il quale è stata disposta l’attribuzione ad essa ricorrente della posizione funzionale di “ausiliario specializzato” e,conseguentemente, il 3° livello retributivo-funzionale;

b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, collegato e consequenziale;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 25.7.1997 e depositati il 6.8.1997:

1) della nota del procuratore della A.S.L. del 14.5.57;

2) della delibera del Comitato di Gestione della U.S.L. 23 n. 335 del 12.7.89;

3) delibera del Comitato di Gestione n. 34 del 3.3.89;

4) dell’attestato dell’Unità Sanitaria Locale Napoli 2 dello stato di servizio di Noviello Annamaria prot. n. 9988 del 27.3.1997;

5) dell’attestato dell’Unità Sanitaria Locale Napoli 2 dello stato di servizio di Sarracino Elisa, prot. n. 9990 del 27.3.1997;

6) delibera del Direttore Generale della A.S.L. Napoli 2, n. 18 del 20.2.1995;

7) delibera del Direttore Generale della A.S.L. Napoli 2, n. 947 del 25.9.1996;

8) delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. Napoli 2, n. 952 del 27.9.1996.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti in epigrafe;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della intimata Azienda Sanitaria Locale Napoli 2;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze n. 244 del 26 febbraio 1997 e n. 4603 del 30 settembre 2011 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il dr. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti, presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Premette Maione Elisabetta - già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, transitata, a seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, alle dipendenze della Unità Sanitaria Locale n. 23 (U.S.L. n. 23) della Regione Campania - di essere stata successivamente stata inquadrata con delibera n. 335 del 12.6.1989, esecutiva ai sensi di legge, in ruolo, ex art. 1 della L. n. 207/85, nella posizione funzionale di “operatore tecnico”, con la qualifica di “addetta all’assistenza” e decorrenza dal 12.6.1985, con conseguente attribuzione, in applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti, del 4° livello retributivo-funzionale.

Tanto premesso e preso atto che l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (A.S.L. NA 2) - subentrata alla ex U.S.L. n. 23 e da cui attualmente dipende - a partire dal mese di ottobre del 1996, alla stregua di quanto poteva evincersi dal prospetto di liquidazione della retribuzione relativa a detta mensilità, le aveva attribuito la posizione funzionale di “ausiliario specializzato” e, conseguentemente il 3° livello retributivo-funzionale (dopo avere vanamente richiesto, in data 4.11.1996 all’A.S.L. NA 2, di accedere a tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di attribuzione del 3° livello retributivo-funzionale), M E, con ricorso notificato il 27.12.1996 e depositato il 23.1.1997, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento e/o provvedimenti, adottati dalla predetta A.S.L. con i quali quanto sopra era stato disposto, deducendo profili di violazione di legge (art. 21 L. 18.1.1993, n. 8, anche il relazione all’art. 31 T.U. 10.1.1957, n. 3;
violazione dei principi in tema di revoca ed annullamento di atti amministrativi;
violazione del divieto della reformatio in peius del trattamento dei pubblici dipendenti) e di eccesso di potere (per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, falsità della causa, sviamento ed altri profili), Illegittimità derivata.

All’esito dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con l’ordinanza n. 244 del 26 febbraio 1997, al fine di acquisire “il provvedimento di reinquadramento della ricorrente al 3° livello retributivo funzionale, corredato da motivati e documentati chiarimenti in ordine all’attuale posizione di lavoro dell’interessata, nonché alla qualifica in precedenza rivestita ed alle ragioni del livello ex novo attribuito”, l’A.S.L. NA 2 ha prodotto in giudizio gli atti, le delibere e la documentazione in epigrafe indicati, tra cui, in particolare, la delibera del Direttore Generale n. 18 del 20.2.1995, con cui l’A.S.L. NA 2 si era determinata ad interrompere, a decorrere dal mese di febbraio di quell’anno, l’erogazione in favore del personale dipendente degli emolumenti stipendiali non corrispondenti alle posizioni funzionali ricoperte ed a qualsiasi titolo elargite.

Con motivi aggiunti - notificati il 25.7.1997 e depositati il 6.8.1997 - la ricorrente ha impugnato anche tali provvedimenti deducendo, attraverso due censure, profili di violazione di legge (art. 7 e ss. L. n. 241/1990;
violazione del divieto di reformatio in peius del trattamento dei pubblici dipendenti) e di eccesso di potere (per violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, omessa ponderazione, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, straripamento ed altri profili).

In particolare, nella prima censura parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7 e ss. L. n. 241 del 1990 per la circostanza che, avendo l’Amministrazione avviato un procedimento - addirittura attraverso la stipula di un’apposita convenzione - di riesame delle posizioni funzionali da parte del personale dipendente (tra cui presumibilmente anche lei), non avrebbe provveduto a dare comunicazione ai potenziali destinatari del provvedimento finale - ovvero ai soggetti nella cui sfera giuridica tale provvedimento sarebbe stato destinato ad esplicare i suoi effetti - dell’avvio del predetto procedimento amministrativo.

Nella seconda censura deduce, invece, che la posizione funzionale ricoperta sarebbe stata acquisita sulla base di inquadramenti fondati su una pregressa transazione giudiziale intercorsa tra la ricorrente medesima e l’ente dalle cui dipendenze la stessa sarebbe poi transitata nei ruoli dell’Amministrazione Provinciale, prima, e della ex U.S.L. regionale, poi, da ciò facendone derivare l’intangibilità delle posizioni quesite, con la conseguenza che la sua posizione non sarebbe stata suscettibile di rettifica alcuna, tantomeno in senso peggiorativo ed anche qualora non vi fosse stata corrispondenza fra l’inquadramento della ricorrente e la posizione che quest’ultima avrebbe dovuto assumere, alla luce della vigente P.O., l’Amministrazione, ben lungi dal procedere alla riforma peggiorativa del livello di inquadramento, avrebbe dovuto piuttosto collocare la ricorrente in ruolo soprannumerario eventualmente attivando procedure di mobilità;

L’intimata A.S.L. NA 2 si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 4603 del 30 settembre 2011 la Sezione ha disposto incombente istruttorio.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2012 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo M E - già dipendente dell’Amministrazione Provinciale ed, a seguito dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, transitata alle dipendenze della U.S.L. n. 23 della Regione Campania (che le aveva riservato l’inquadramento ai sensi dell’art. 1 della L. n. 207/1985, nella qualifica di “Addetta ai Servizi Generali”, nella posizione di “operatore tecnico”, con decorrenza dal 12.6.85) - ricorreva avverso i provvedimenti dell’A.S.L. NA 2 (nelle more subentrata all’U.S.L. n. 23) con i quali si disponeva l’attribuzione nei suoi confronti della posizione funzionale di “ausiliario specializzato”, corrispondente al 3° livello retributivo - funzionale.

2. All’esito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con l’ordinanza n. 244 del 26 febbraio 1997 risultano depositati in giudizio dall’A.S.L. NA 2 i provvedimenti adottati e la documentazione in base ai quali è possibile acquisire piena contezza della fattispecie in esame.

In particolare, si apprende che, con delibera n. 318 del 14.5.1986 dell’U.S.L. n. 23, era disposto l’inquadramento in ruolo, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 207/85, dei dipendenti provenienti dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, ma tale delibera era annullata dal Comitato Regionale di Controllo per la mancanza di dei relativi posti nella Pianta Organica Provvisoria dell’U.S.L. n. 23, per modo che, con la successiva delibera di Giunta Regionale n. 442 del 3.5.1988, esecutiva ai sensi di legge e recepita dall’U.S.L. n. 23 con delibera n. 219/88, si rendeva necessario rettificare la Pianta Organica Provvisoria con l’aggiunta dei posti riguardanti, tra l’altro, il personale proveniente dall’Amministrazione Provinciale di Napoli;
conseguentemente l’U.S.L. n. 23, con deliberazione del Comitato di Gestione n. 34 del 3.3.1989, avente ad oggetto i chiarimenti di cui alla delibera n. 335 del 12.7.89, disponeva l’inquadramento in ruolo ai sensi dell’art. 1 della legge n. 207/85 dei dipendenti provenienti dall’Amministrazione Provinciale ed alla ricorrente era riconosciuto l’inquadramento con la qualifica di “Addetta ai servizi generali”.

Sennonché , all’atto dell’erogazione delle prime competenze stipendiali relative al mese di gennaio 1995, sulla base dei dati forniti dalle ex UU.SS.LL., emergeva che alcuni dipendenti, fra i quali la ricorrente, percepivano compensi riferiti all’espletamento di funzioni superiori o comunque difformi dalla posizione funzionale formalmente ricoperta.

3. Ciò precisato in punto di fatto, il ricorso è fondato in relazione alla prima censura dei motivi aggiunti con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 7 e ss. della L. n. 241/1990.

4. Al riguardo, dalla documentazione versata in atti che, l’A.S.L. NA 2, con deliberazione del D.G. n. 18 del 20.2.1995, stabiliva di far cessare, a decorrere dal mese di febbraio 1995, l’erogazione al personale in questione delle differenze stipendiali tra lo stipendio effettivamente percepito, non corrispondente alla posizione funzionale, e quello dovuto, sul presupposto “che l’esercizio di mansioni superiori e/o l’erogazione di competenze stipendiali non corrispondenti alla qualifica, se giustificato dalle pregresse amministrazioni, presumibilmente con specifiche esigenze di servizio, non può essere condivisa da questa A.S.L. (……..) ”.

Inoltre, essendo pervenuta alla medesima Amministrazione una nota “apocrifa” con la quale venivano segnalati i nominativi di alcuni dipendenti, il cui trattamento stipendiale non sarebbe stato corrispondente alla posizione ricoperta, con delibera n. 947 del 25.9.96 il Direttore Generale conferiva incarico, a dirigente esterno alla struttura aziendale, di procedere alla verifica delle posizioni in esame.

Acquisite le risultanze di tale verifica, con delibera n, 952 del successivo 27.9.96, lo stesso Direttore Generale dell’A.S.L. NA/2 ripristinava “ai dipendenti di cui all’elenco allegato il trattamento economico corrispondente alla posizione giuridica, quale risulta indicata a margine di ciascun nominativo dal Dirigente dell’Area del Personale”.

5. Orbene è sulla base di tali dati fattuali che si innesta la procedura in sede di autotutela, attivata dall’A.S.L. NA 2, finalizzata alla rettifica della posizione funzionale rivestita da alcuni dipendenti - tra cui la ricorrente - culminata nella deliberazione del Comitato di Gestione n. 952 del 27.9.1996 ad oggetto: “Verifica atti di attribuzione - trattamento economico a n. 54 dipendenti ex U.S.L. n. 23 - Provvedimenti consequenziali”, con la quale, all’esito dell’istruttoria intrapresa, mentre per alcuni soggetti veniva confermato il trattamento economico in godimento, “ai rimanenti dipendenti di cui all’allegato, e tra questi la ricorrente, veniva ripristinato il trattamento economico corrispondente alla posizione giuridica quale risultava indicata a margine di ciascun nominativo dal Dirigente dell’Area del Personale”, così, in buona sostanza, operandosi un vero e proprio reinquadramento giuridico ed economico a rettifica di precedenti inquadramenti nei confronti di tali ultimi dipendenti.

6. Appare senz’altro censurabile il modus operandi tenuto dalla resistente Amministrazione Sanitaria, la quale avendo avviato un procedimento in autotutela a seguito di un esposto “apocrifo” ed essendo addivenuta alla stipula di un’apposita convenzione con il compito di riesaminare le posizioni funzionali da parte del personale dipendente (tra cui, presumibilmente, la ricorrente), non ha provveduto a dare comunicazione ai potenziali destinatari del provvedimento finale - ovvero ai soggetti nella cui sfera giuridica tale provvedimento sarebbe stato destinato ad esplicare i suoi effetti - dell’avvio del procedimento amministrativo sopra descritto, comportamento aggravato dalla circostanza che, neppure successivamente all’adozione degli impugnati provvedimenti di autotutela l’A.S.L. ha prestato riscontro la richiesta di accesso agli atti del procedimento inoltrata dall’interessata in data 4.11.1996.

7. In relazione ad analoga fattispecie di annullamento in sede autotutela da parte del Rettore dell’Università di Napoli ”Federico II” di un proprio precedente decreto di reinquadramento di un pubblico dipendente, la giurisprudenza ha ritenuto doveroso l’invio dell’avviso di avvio del procedimento volto all’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’originario provvedimento di reinquadramento sulla base di articolate deduzioni, per consentire al soggetto interessato di formulare le proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241 del 1990, in ordine alle questioni tenute in considerazione nell’atto di autotutela (Cfr: C. di S., Sez. VI, 28 febbraio 2006, n. 887 e 20 aprile 2000, n. 2443).

8. Nel caso della ricorrente, qualora le fosse stato consentito di partecipare al procedimento, il contenuto dispositivo dei provvedimenti emanati ed impugnati avrebbe potuto essere diverso anche per la circostanza che, nella seconda censura dei motivi aggiunti, assume che la posizione da lei acquisita sarebbe intangibile in quanto gli atti di inquadramento in precedenza disposti si fonderebbero su una pregressa transazione giudiziale - peraltro acquisita in giudizio in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione con ordinanza n. 4603 del 30 settembre 2011 di questa Sezione - intercorsa tra la medesima ricorrente l’ente alle cui dipendenze aveva prestato servizio.

9. L’accoglimento del primo motivo aggiunto ha carattere assorbente delle altre censure.

10. Per l’effetto va accolto il ricorso e vanno annullate le deliberazioni del Direttore Generale dell’A.S.L. NA 2 n. 18 del 20.2.1995 e n. 952 del 27.9.96, salvi gli ulteriori provvedimenti.

11. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.

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