TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-12-07, n. 202001613

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-12-07, n. 202001613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202001613
Data del deposito : 7 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2020

N. 01613/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Viareggio, piazza Massimo D'Azeglio 38;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

-OMISSIS-non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti presentati il 16 giugno 2020 :

- del provvedimento di avviso del Questore della Provincia di Massa Carrara -OMISSIS-, emesso in data 23 dicembre 2019 e notificato al ricorrente nel medesimo giorno;

- del diniego di accesso agli atti di cui al prot. n.-OMISSIS-. opposto all'istanza del 23 dicembre 2019;

- ove occorrer possa, in quanto atto presupposto del diniego, del d.M. 10 maggio 1994 n. 415 recante “ Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratte al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”;

per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte del ricorrente ad opera dell'illegittimo operare dell'Amministrazione resistente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Massa Carrara;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il dott. N F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugna l’avviso orale, emesso il 19 dicembre 2019, ex art. 3 del d. lgs. n. 159/2011 dal Questore di Massa Carrara, con il quale il medesimo è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ex art. 1 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011. Secondo la Questura l’odierno ricorrente avrebbe infatti a suo carico precedenti di polizia per reati di lesioni aggravate, atti persecutori, minaccia, e sarebbe “ riconducibile a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.

Il ricorrente lamenta: 1) la mancata comunicazione di avvio del procedimento;
2) il travisamento dei fatti e la mancanza dei presupposti, in quanto lo stesso sarebbe, al contrario, vittima di comportamenti illeciti e delittuosi perpetrati da altri soggetti ai suoi danni.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.

Con motivi aggiunti depositati il 16 giugno 2020, il ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento rispetto ad altri suoi vicini, i quali risulterebbero rinviati a giudizio per analoghi reati di minaccia ai suoi danni, senza che tale circostanza sia stata considerata dalla Questura. In sostanza, secondo il ricorrente, il Commissariato di P.S. avrebbe omesso di riferire al Questore l’intreccio di controversie fra il medesimo ed i suoi vicini di abitazione, riportando soltanto gli episodi in cui lo stesso risultava autore di condotte antigiuridiche nei confronti di quest’ultimi, e omettendo di riferire in ordine agli altri episodi in cui le posizioni di aggressore e di vittima risultavano invertite.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’ udienza del 1° dicembre 2020, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la causa è passata in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo è infondato.

La giurisprudenza ha sancito, in tema di comunicazione dell’avvio procedimento per l’emanazione dell’avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011, che questo costituisce un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poichè il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati;
ne consegue che l'intervento dell'autorità di Pubblica Sicurezza, consistente nell'invito a cambiare condotta, deve essere considerato urgente e tale quindi da giustificare ex se l’omissione contestata (T.A.R. Campania, Napoli Sez. V, 23 agosto 2019, n. 4400;
T.A.R. Toscana II, 7 maggio 2018 n. 614;
T.A.R. Piemonte I, 15 maggio 2015 n. 796;
T.A.R. Calabria Catanzaro I, 6 giugno 2016 n. 1175).

Il Collegio non vede motivo di discostarsi da tale orientamento poiché la finalità eminentemente cautelare e preventiva dell’avviso orale, volto a evitare la commissione di futuri fatti delittuosi, ne implica la sussunzione nella categorie di atti caratterizzati da una urgenza in re ipsa , con conseguente sottrazione all’obbligo di preventiva comunicazione di avvio procedimento.

2. In ordine ai profili sostanziali di cui al secondo motivo, si osserva che l’avviso orale è stato emesso a seguito della proposta del Commissariato di P.S. di Carrara (MS), datata 12 dicembre 2019, in cui si evidenziava “ il crescente stato di tensione che il comportamento e gli atteggiamenti del P. hanno originato nella piccola frazione dove lo stesso risiede, -OMISSIS- ”, motivo per cui, il 19 dicembre 2019, il Questore di Massa Carrara ha emesso il provvedimento impugnato, viste anche le denunce per lesioni aggravate, atti persecutori e minaccia a carico dell’interessato.

In particolare, nel suddetto atto di proposta, il Commissariato elencava le intervenute segnalazioni all’autorità giudiziaria a carico dell’odierno ricorrente: “ 1.in data 01.04.2017 veniva indagato, in stato di libertà, dalla Stazione Carabinieri di Fossola, per il delitto di lesioni aggravate a mezzo di oggetto da punta e da taglio a danno di un vicino di casa;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi