TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-12-07, n. 202001613
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Testo completo
Pubblicato il 07/12/2020
N. 01613/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00194/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 194 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Del Dotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Viareggio, piazza Massimo D'Azeglio 38;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS-non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti presentati il 16 giugno 2020 :
- del provvedimento di avviso del Questore della Provincia di Massa Carrara -OMISSIS-, emesso in data 23 dicembre 2019 e notificato al ricorrente nel medesimo giorno;
- del diniego di accesso agli atti di cui al prot. n.-OMISSIS-. opposto all'istanza del 23 dicembre 2019;
- ove occorrer possa, in quanto atto presupposto del diniego, del d.M. 10 maggio 1994 n. 415 recante “ Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratte al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”;
per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte del ricorrente ad opera dell'illegittimo operare dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Massa Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020 il dott. Nicola Fenicia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna l’avviso orale, emesso il 19 dicembre 2019, ex art. 3 del d. lgs. n. 159/2011 dal Questore di Massa Carrara, con il quale il medesimo è stato ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, in quanto ritenuto soggetto pericoloso ex art. 1 lett. c) del d.lgs. n. 159/2011. Secondo la Questura l’odierno ricorrente avrebbe infatti a suo carico precedenti di polizia per reati di lesioni aggravate, atti persecutori, minaccia, e sarebbe “ riconducibile a coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Il ricorrente lamenta: 1) la mancata comunicazione di avvio del procedimento; 2) il travisamento dei fatti e la mancanza dei presupposti, in quanto lo stesso sarebbe, al contrario, vittima di comportamenti illeciti e delittuosi perpetrati da altri soggetti ai suoi danni.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso per l’infondatezza delle censure.
Con motivi aggiunti depositati il 16 giugno 2020, il ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e disparità di trattamento rispetto ad altri suoi vicini, i quali risulterebbero rinviati a giudizio per analoghi reati di minaccia ai suoi danni, senza che tale circostanza sia stata considerata dalla Questura. In sostanza, secondo il ricorrente, il Commissariato di P.S. avrebbe omesso di riferire al Questore l’intreccio di controversie fra il medesimo ed i suoi vicini di abitazione, riportando soltanto gli episodi in cui lo stesso risultava autore di condotte antigiuridiche nei confronti di quest’ultimi, e omettendo di riferire in ordine agli altri episodi in cui le posizioni di aggressore e di vittima risultavano invertite.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’ udienza