TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-10-18, n. 201912050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2019-10-18, n. 201912050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912050
Data del deposito : 18 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2019

N. 12050/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09761/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9761 del 2019, proposto da
S D M, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, R M, S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ufficio Elettorale Nazionale Presso Corte di Cassazione, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M Anolfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guerrino Maestri, Alessio Ullucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guerrino Maestri in Latina, p.zza Bruno Buozzi n. 9;
Martusciello Fulvio, D H non costituiti in giudizio;
Raffaele F, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto di ragione ed interesse, limitatamente alla specificazione: “il parlamentare si insedierà solo dopo che il recesso del Regno Unito dall'Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace”:

a) dell'atto di proclamazione degli eletti, per le Elezioni europee del 26 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2019;

b) del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale del 21 giugno 2019;

c) del Verbale delle operazioni elettorali del 7 giugno 2019, nel quale, ai sensi della legge n. 18 del 1979, l'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale ha dato conto delle modalità con cui ha proceduto al riparto dei seggi spettanti alle varie liste circoscrizionali, a seguito dei risultati delle Elezioni europee del 26 maggio 2019;

all'esito dei quali il ricorrente, on.le S D M, è stato proclamato eletto (con la suddetta impugnata condizione) parlamentare Europeo nella Terza Circoscrizione Italia Centrale per la Lista “Forza Italia”;

d) nonchè di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ivi compreso, per quanto possa occorrere, il Verbale dell'Ufficio Nazionale Elettorale in data 21 maggio 2019 (di cui al Comunicato Stampa del 21 maggio 2019, della Corte Suprema di Cassazione – Ufficio Relazioni con i mezzi di informazione, recante “Elezioni Europee: numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Conseguenze della Brexit”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Elettorale Nazionale Presso Corte di Cassazione e di Ministero dell'Interno e di M Anolfi e di Raffaele F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2019 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’O.le S D M, nella qualità di candidato alla carica di membro del Parlamento Europeo alle consultazioni che hanno avuto luogo il 26 maggio 2019, ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, chiedendo, altresì, la correzione, in proprio favore, dell’attuale risultato elettorale, con attribuzione alla lista Forza Italia di un ulteriore seggio nella III circoscrizione - Italia centrale.

Premessa una ricostruzione del quadro normativo, eurounitario e nazionale, che regola il procedimento elettorale in argomento, la difesa del ricorrente ha illustrato l’incidenza sulle consultazioni de quibus della volontà manifestata dal Regno Unito di recesso dall’Unione Europea (c.d. Brexit), con conseguente distribuzione agli altri Stati membri, successivamente alla conclusione della procedura, dei seggi del Parlamento europeo spettanti a tale Nazione, definita con decisione del Consiglio europeo 2018/937/UE del 28 giugno 2018, alla quale ha fatto seguito l’emanazione del d.P.R. del 22 marzo 2019, con incremento da 73 a 76 dei seggi attribuiti all’Italia.

In considerazione della Brexit, e approssimandosi la naturale scadenza della legislatura, con la citata decisione del 28 giugno 2018 il Consiglio Europeo ha provveduto a disciplinare la composizione del Parlamento, con la determinazione del numero di parlamentari spettante a ciascuno degli Stati membri.

All’art. 3, comma 1, ha così indicato il numero dei rappresentanti al Parlamento Europeo definitivamente assegnati a ciascuno Stato per la legislatura 2019/2024 (all’Italia 76), allorché i rappresentanti del Regno Unito medio tempore eletti cesseranno dalla carica a causa della conclusione del procedimento di recesso, e della sua intervenuta efficacia (con conseguente decadenza dalla carica).

Il Consiglio ha disciplinato anche il periodo transitorio, prevedendo che “Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno sarà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace” (quindi all’Italia 73).

E “una volta che il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro sarà quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo. Tutti i rappresentanti al Parlamento europeo che occupano i seggi supplementari risultanti dalla differenza tra il numero dei seggi assegnati in base al primo comma e quelli assegnati in base al secondo comma si insediano al Parlamento europeo contemporaneamente”.

Per effetto della citata decisione del Consiglio Europeo del 28 giugno 2018, con D.P.R. 22 marzo 2019 (di relativo recepimento) sono stati indetti i comizi elettorali e determinata la ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione territoriale.

Il numero complessivo di parlamentari europei che l'Italia è stata chiamata a eleggere è stato di 76;
con la specificazione, però, che 3 di essi si insedieranno effettivamente “solo dopo che il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace” (cioè acquisiscono immediatamente lo status di parlamentare, ma vedono il loro effettivo insediamento differito all'avverarsi della condizione della definizione del procedimento cd. "Brexit").

In tale cornice si inserisce il comunicato stampa del 21 maggio 2019 con cui l'Ufficio Elettorale Nazionale – UEN presso la Corte Suprema di Cassazione ha “comunicato” che il numero dei rappresentanti spettanti all’Italia “è stato aumentato da 73 a 76” e che, pertanto, il giorno 26 maggio 2019 si sarebbe votato per “76 parlamentari europei”, esplicitando i criteri di individuazione dei tre parlamentari per i quali l’insediamento è differito al completamento del procedimento di recesso del Regno Unito, il quale, allo stato, ha eletto i proprio rappresentanti in seno al Parlamento europeo.

La specificazione “il parlamentare si insedierà solo dopo che il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace” – in applicazione della quale l’U.E.N. ha proclamato eletto parlamentare europeo il ricorrente, ma condizionando il suo insediamento alla definizione della detta procedura di recesso – è ritenuta illegittima dal ricorrente, che ha quindi proposto il ricorso in esame.

Egli ha, dunque, proceduto alla esplicitazione della specifica posizione rivestita, rilevante in punto di interesse all’impugnativa, evidenziando di aver partecipato a dette consultazioni in qualità di candidato nella lista denominata “Forza Italia” per la circoscrizione III - “Italia centrale” e che, in esito allo scrutinio, è risultato (ed è stato proclamato) eletto, ma all’elezione (e conseguente proclamazione) non ha però fatto seguito l’immediato insediamento al Parlamento Europeo.

In particolare, l’U.E.N., all'esito dello scrutinio e della proclamazione degli eletti, ha individuato nell’on.le S V (Lista Lega Salvini Premier – IV Circoscrizione - Italia Meridionale), nell’on.le B Sergio (Lista Fratelli d’Italia – II Circoscrizione - Italia Nord Occidentale) e nel ricorrente i tre parlamentari europei eletti in Italia che, pur immediatamente proclamati all’esito della consultazione elettorale, ad avviso dell’Ufficio andranno effettivamente a insediarsi “solo dopo che il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea sarà divenuto giuridicamente efficace”.

Il Ministero dell’Interno e l’UEN si sono costituiti in giudizio.

Si sono costituiti in giudizio anche i controinteressati Adinolfi Matteo e F Raffaele.

Alla pubblica udienza del 15.10.2019 la causa è stata posta in decisione.

1) Preliminarmente, va esaminata l’eccezione, sollevata dall’on. F, di “improcedibilità” del ricorso (rectius, inammissibilità) per “carenza di interesse”, legata alla circostanza che “l’O. S D M è, al momento, Sindaco della città di Fondi, sicché allo stato verte in una situazione di incompatibilità con l’accesso all’ufficio di euro parlamentare”, per cui “allo stato non ha un pregevole interesse a chiedere di anticipare il proprio ingresso al Parlamento Europeo, dal momento che non sarebbe nelle condizioni giuridiche per accedervi”.

L’eccezione è infondata, perché, come è noto, in generale l’incompatibilità determina soltanto l’impossibilità di svolgere entrambe le funzioni contemporaneamente, ma fermo restando il diritto potestativo, in capo al singolo, di optare, entro il termine previsto dalla legge, per l’una o per l’altra, una volta che tale incompatibilità si sia determinata.

2) Il Collegio ritiene infondata anche l’eccezione, sollevata sempre dall’on. F, di “difetto di legittimazione passiva”, nel senso che egli non sarebbe “un corretto controinteressato alla presente lite per un duplice ordine di ragioni”.

L’O. F sostiene che “è lo stesso ricorrente ad affermare che, in ogni caso, sarebbe l’O. Adinolfi il parlamentare europeo al quale dovrebbe essere riservato il seggio “congelato” in attesa del completamento delle formalità successive alla Brexit”.

E sotto altro profilo, “il seggio assegnato all’O. F è un seggio pieno, perché nel ricorso è specificato che il decimale posto accanto alla lista Fratelli d’Italia, per la circoscrizione IV meridionale (quella nella quale è stato eletto l’O. F), non è stato utilizzato, in quanto la stessa lista ha ottenuto il quoziente intero. Pertanto, il seggio assegnato all’O. F non è in discussione, dal momento che non ha usufruito dell’assegnazione residuale attraverso il calcolo dei resti”.

Va però rilevato che con il secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, il ricorrente sostiene che il seggio da sottrarre a Fratelli d'Italia (76° seggio) vada individuato “nella circoscrizione IV-meridionale (candidato F)”, per cui quest’ultimo resta legittimato passivamente nel giudizio.

3) Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione del verbale dell’ufficio nazionale elettorale in data 21 maggio 2019”.

I membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia sono eletti in un collegio unico nazionale secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi risultanti dall'indice così determinato sono poi attribuiti alle liste e ai gruppi di liste nelle cinque circoscrizioni di cui si compone il predetto collegio unico nazionale.

In nessuna circoscrizione territoriale può risultare eletto un numero di parlamentari europei diverso da quello individuato dall’allegato al d.P.R. 22.3.2019, segnatamente: 20 alla Circoscrizione I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria -Lombardia);
15 alla Circoscrizione II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna);
15 alla Circoscrizione III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio);
18 alla Circoscrizione IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria);
8 alla Circoscrizione V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna): per un totale di 76 parlamentari.

L’applicazione dei principi di rappresentatività politica (i partiti conseguono il numero di seggi loro proporzionalmente spettanti secondo l'indice nazionale) e di rappresentatività territoriale (da ognuna delle cinque circoscrizioni in cui è divisa l'Italia consegue inderogabilmente il numero di seggi assegnato in proporzione della popolazione residente) viene realizzata a mezzo dei passaggi compensativi (individuazione delle circoscrizioni cd. “eccedentarie” e di quelle conseguentemente “deficitarie”) che, a dire dello stesso ricorrente, “nella specie sono stati del tutto correttamente applicati dall'Ufficio elettorale nazionale”.

Cioè l'U.E.N.:

- prima ha individuato le liste e i gruppi di liste ammessi al riparto dei seggi (cioè che hanno superato la soglia di sbarramento del 4% fissata dal legislatore nazionale);

- poi ha assegnato i 76 seggi, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, come di seguito: Lega: seggi 28+1 (per il primo miglior resto);
PD: seggi 19;
M5Stelle: seggi 14;
gruppo Forza Italia-SVP: 7+1 (per il secondo miglior resto);
Fratelli d'Italia: 5+1 (per il terzo miglior resto);

- poi ha attribuito alle singole circoscrizioni i seggi complessivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste a livello nazionale;

- e quindi ha operato la compensazione dei seggi tra le liste eccedentarie e quelle deficitarie.

L'indice di assegnazione nazionale è stato adeguato, per le cinque circoscrizioni in cui è diviso il collegio nazionale, mediante il calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna circoscrizione, sottraendo alla lista rivelatasi eccedentaria 2 seggi (M5stelle) e assegnandone 1 ciascuno al gruppo Forza Italia-SVP e alla lista Fratelli d'Italia, che risultavano deficitari.

Come precisato dal ricorrente, “i seggi eccedentari sono stati correttamente sottratti nelle circoscrizioni in cui erano stati conseguiti con il minor quoziente di attribuzione dalla predetta lista eccedentaria, e sono stati correttamente attribuiti nelle medesime circoscrizioni, nello stesso ordine, alle liste deficitarie siccome possibile”.

All’esito di ciò, nella circoscrizione III - Italia Centrale l’U.E.N ha “correttamente assegnato” il seggio (che risulterà attribuito al ricorrente) alla lista Forza Italia, “che ha la parte decimale del quoziente non utilizzata”.

E quindi, ammette il ricorrente, “la correttezza dei computi e delle attribuzioni dall’U.E.N. sino a questa fase dello scrutinio appare assolutamente ineccepibile”.

Il ricorrente sostiene che “lo stesso U.E.N. ha però successivamente errato (quantomeno relativamente al seggio di interesse del ricorrente on.le De Meo) nell’applicare i criteri cui l’Ufficio Elettorale Nazionale si era autovincolato con il citato Verbale del 21 maggio 2019 (…) al fine dell’individuazione dei tre seggi ad insediamento differito…”.

Con il comunicato di pari data l’U.E.N., “considerato che l’assegnazione dei seggi avviene innanzitutto su base nazionale con il criterio dei quozienti interi e dei più alti resti”, ha reso noto che, “in assenza di ulteriori disposizioni normative regolatrici della fattispecie, al fine di individuare i tre parlamentari che si insedieranno in un secondo momento”, avrebbe adottato i seguenti criteri:

a) “individuazione delle tre liste che a livello nazionale hanno ottenuto seggi con i minori resti utilizzati o, in mancanza, con i minori resti non utilizzati”;

b) “sottrazione ad ognuna di dette tre liste di un seggio, individuato nell’ambito delle tre circoscrizioni cui è stato assegnato un seggio supplementare per effetto dell’aumento dei parlamentari da 73 a 76” (II-nordorientale, III-centrale e IV-meridionale);

“a tal fine, qualora le tre liste abbiano ottenuto seggi in ognuna delle tre circoscrizioni così individuate, si sottrarrà un seggio per circoscrizione cominciando da quella in cui lo stesso è stato ottenuto, da una qualsiasi delle tre liste, con il decimale più basso o, in mancanza, con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzato (…)” (all’uopo estrapolando in dette tre circoscrizioni una classifica unica dei seggi assegnati con la minor cifra).

All'esito di tale operazione, i tre seggi Brexit sono stati individuati, tra quelli spettanti nella III circoscrizione, alla lista Forza Italia (De Meo), nella IV circoscrizione alla lista Lega e nella II circoscrizione alla lista Fratelli d'Italia.

Ciò che il ricorrente sostiene è che “del tutto illegittimamente però, e in contrasto con i criteri precedentemente fissati ed ostesi, nel formulare la classifica (pagina 15 del verbale delle operazioni elettorali che s’impugna) veniva ricompreso in essa anche il (secondo) seggio assegnato alla lista Forza Italia (nella III Circoscrizione Italia Centrale), sull'erroneo presupposto che lo stesso sia stato conseguito con la parte di quoziente elettorale circoscrizionale pari a 0,047999”.

In sostanza, “il (secondo) seggio assegnato alla lista Forza Italia nella III Circoscrizione Italia Centrale non poteva (e non avrebbe dovuto) essere ricompreso in detta classifica”, e ciò risulterebbe “di tutta evidenza dalla lettura del prospetto III (mod. n. 83) relativo alla circoscrizione III-centrale (riportato a pag.20 del verbale delle operazioni elettorali dell'UEN), laddove chiaramente si rileva che detto seggio – nella circoscrizione Italia Centrale – non è stato assegnato alla lista Forza Italia in conseguenza della parte decimale del quoziente di attribuzione di cui alla colonna 5 (come è invece avvenuto per il sesto seggio assegnato alla Lista Lega Salvini), bensì per piena attribuzione di questo seggio come seggio da attribuirsi alla Lista Forza Italia per effetto della compensazione da operare a livello nazionale in favore di detta lista rivelatasi deficitaria del seggio (individuato come eccedentario nella medesima circoscrizione per la lista M5S)”.

E quindi, continua il ricorrente, “l'attribuzione del seggio alla lista deficitaria Forza Italia nella circoscrizione III-Italia centrale (e parimenti, per quanto rileva, quella del seggio all’altra lista deficitaria Fratelli d'Italia nella circoscrizione I-nordoccidentale) è avvenuta non in ragione della grandezza della parte decimale del quoziente di attribuzione (come invece è accaduto nella medesima circoscrizione per il sesto seggio assegnato alla Lista Lega Salvini premier) bensì della sola circostanza della mera “sussistenza” di una parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata”.

Si tratterebbe perciò “di un seggio “pienamente attribuito”, al fine di garantire la primaria e prioritaria esigenza di consentire alla circoscrizione deficitaria l’espressione e l’elezione di tutti i rappresentanti assegnati con il D.P.R. 22 marzo 2019”.

In conclusione, secondo il ricorrente “per la III circoscrizione Italia Centrale, il seggio da individuare come assegnato al parlamentare eletto il cui insediamento avrebbe dovuto essere differito…avrebbe dovuto essere individuato nel sesto seggio assegnato alla Lista Lega Salvini Premier, in quanto seggio assegnato in tale circoscrizione “con la minore parte decimale del quoziente di attribuzione” e primo nella classifica stilata in aderenza al criterio cui la Corte stessa si era autovincolata. Si tratta del seggio poi risultato attribuito al controinteressato on.le M Anolfi (per effetto della rinuncia all'elezione da parte del Sen. Matteo Salvini)”.

Il motivo è infondato.

In sostanza, secondo il ricorrente l’UEN avrebbe erroneamente individuato nella lista “Forza Italia” della Circoscrizione Italia Centrale il seggio a “insediamento differito”, giacché in tale Circoscrizione tale lista non avrebbe ottenuto seggi con la parte decimale del quoziente di attribuzione.

Le affermazioni del ricorrente sono però smentite dallo stesso verbale del 7 giugno 2019 (vedi prospetto III – mod. n. 83, nella parte relativa alla Circoscrizione III - Italia Centrale), perché proprio da esso risulta che in tale Circoscrizione la lista Forza Italia ha ottenuto due seggi, di cui (solo) uno a quoziente intero, e il secondo con la parte decimale del quoziente d’attribuzione (0,047999), per effetto della compensazione tra le liste eccedentarie, che hanno ottenuto più seggi dal riparto circoscrizionale rispetto a quello nazionale, e quelle deficitarie, che di converso ne hanno ottenuti di meno.

E tale secondo seggio alla lista Forza Italia è stato attribuito in quanto tale lista è stata individuata come lista “deficitaria”, e assegnandole un seggio che, sulla base del riparto circoscrizionale, era stato in prima battuta attribuito alla lista “Movimento Cinque Stelle”.

Infatti, nel paragrafo 6 del verbale del 7 giugno 2019, dedicato alla “compensazione dei seggi tra le liste eccedentarie e deficitarie”, è specificato che, una volta compiute le operazioni di “attribuzione alle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste e ai gruppi di liste a livello nazionale”, l'UEN, “rilevato che vi sono differenze numeriche di seggi…, procede a una compensazione dei seggi stessi, individuando nella lista

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