TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-02-15, n. 202400177
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 00177/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01614/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2018, proposto da
E S, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone e E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M G Z, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Alessandro Nundini, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone e Antonia De Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del dirigente della direzione attività produttive del Comune di Pisa prot. n. 77387/2018 del 9 agosto 2018 con il quale è stata disposta “la sospensione della SCIA del 22/6/2018” presentata dal ricorrente per esercitare “l’attività di parcheggio” su di una area posta nella frazione di Tirrenia;
- di ogni altro atto del procedimento o comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, titolare di omonima ditta individuale, è comproprietario di un’area sita a Tirrenia, destinata dal vigente regolamento urbanistico a parcheggio, acquistata nel 2000 in forza di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale Livorno.
In data 22 giugno 2018 lo stesso ha presentato una S.C.I.A. per l’avvio, sull’area, dell’attività di parcheggio privato ad uso pubblico, a pagamento.
Con provvedimento del 9 agosto 2018 - dopo avere comunicato le ragioni ostative all’avvio dell’attività suddetta e acquisite le osservazioni difensive presentate dall’interessato - il Comune di Pisa ha affermato che l’area in esame sarebbe destinata a parcheggio ad uso gratuito ad esclusivo servizio dell’adiacente Condominio (denominato “Imperiale”), in forza dell’atto d’obbligo stipulato nel 1985 tra il Comune di Pisa e gli originari proprietari del bene e regolarmente trascritto presso la competente Conservatoria, espressamente richiamato anche nel decreto di trasferimento del Tribunale di Livorno in forza del quale il ricorrente ne è divenuto proprietario.
Il Comune ha perciò subordinato l’esercizio dell’attività di parcheggio ad uso pubblico a pagamento alla preventiva autorizzazione da parte dei condomini, inibendola nelle more.
2. Avverso detto provvedimento è insorto il ricorrente.
Con la prima censura il ricorrente evidenzia l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha subordinato l’esercizio dell’attività di parcheggio privato ad uso pubblico al consenso dei condomini del complesso immobiliare adiacente.
Sull’area, infatti, non sarebbero mai stati realizzati i posti auto pertinenziali di cui all’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da porre a servizio delle unità immobiliari facenti parte del Condominio e i rispettivi proprietari, oggi, non potrebbero vantare alcun diritto all’uso esclusivo di parcheggi sorti solo molti anni dopo la vendita degli appartamenti e che non hanno quindi costituito oggetto dei