TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-28, n. 201506171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-28, n. 201506171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201506171
Data del deposito : 28 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06307/2014 REG.RIC.

N. 06171/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06307/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2014, proposto da:
Soc Sette Costruzioni Spa, rappresentata e difesa dall'avv. UA NA, con domicilio eletto presso UA NA in RO, Via Gaetano Donizetti, 7;



contro

RO Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Garofoli, domiciliata in RO, Via Tempio di Giove, 21; Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto presso Elisa Caprio in RO, Marcantonio Colonna 27;



nei confronti di

IO AL, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso Emanuela Mazzola in RO, Via Tacito, 50;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Costruttori Edili RO e Provincia, rappresentata e difesa dall'avv. UA NA, con domicilio eletto presso UA NA in RO, Via Gaetano Donizetti, 7;
ad opponendum:
LL AG ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso Vincenzo Perticaro in RO, viale Giuseppe Mazzini, 146;



per l'annullamento

provvedimento prot. n. 1i28989 del 28.02.14 avente ad oggetto: chiusura del procedimento di autotutela avviato con nota prot. 83187 del 15.10.12 ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/90 - p.d.z. 24 via Longoni - legge finanziamento n. 179/92 art. 8 - convenzione delibera c.c. 173/05;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO Capitale, della Regione Lazio e degli interventori;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Espone (nei tratti essenziali che in questa sede particolarmente interessano) la ricorrente che il Comune di RO (oggi RO Capitale), in virtù di Convenzione del 19.9.2007, stipulata ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865/1971, le ha concesso il diritto di superficie per la durata di anni 99 su un’area edificabile, costituente il comparto D/parte del Piano di Zona “C24 Via Longoni”, distinta in Catasto Terreni al foglio 662 particella frazionata 1540. Su detta area era prevista, nell’ambito del Piano di Zona, la realizzazione di una cubatura residenziale di mc. 8.714 effettivi. La concessione del diritto di superficie è stata accordata per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare, fruente di finanziamento agevolato della Regione Lazio per la costruzione di alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore ad anni 8, ai sensi dell’art. 9 del DL n. 398/1993 come convertito in legge n. 493/1993 e dell’art. 8, commi da 3 a 8, della legge n. 179/1992.

II. Soggiunge l’istante che per i programmi costruttivi fruenti di finanziamento pubblico, il prezzo di cessione e il canone di locazione vanno determinati sulla base dei criteri di cui al Disciplinare Generale, che assume come elemento di calcolo un costo minore rispetto a quello degli interventi a credito ordinario. Sostiene di essersi a tanto attenuta (e di aver anche computato le migliorie realizzate) nella determinazione del prezzo e canone suddetti (approvati dal Comune il 7.8.2009). Anche il QTE (Quadro Tecnico Economico) dell’intervento, presentato alla Regione Lazio, è stato da quest’ultima debitamente approvato, previo espletamento delle dovute verifiche.

III. Gli alloggi sono stati realizzati e tutti concessi in locazione, con canone corrispondente a quello come sopra determinato (pari al 4,30% del prezzo di cessione).

Peraltro, con nota n. prot. 83187 del 15.10.2012, RO Capitale ha avviato un procedimento in autotutela per verificare la possibile non corretta determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica: in particolare, non sarebbe considerato, nella determinazione dei costi, l’importo del contributo erogato dalla Regione Lazio. Da ciò potrebbe essere derivato un indebito pagamento, da parte dei cittadini, di somme corrisposte in più rispetto al limite di legge.

Ad esito del suddetto procedimento è stato emanato il provvedimento impugnato, con il quale sono stati rideterminati il prezzo di cessione e il conseguente canone di locazione degli alloggi assegnati.

Avverso tale determinazione è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono formulati quattro articolati motivi di censura.

Si sono costituite in giudizio e hanno controdedotto ex adverso RO Capitale e la Regione Lazio.

Sono altresì presenti l’ACER, Associazione Costruttori Edili di RO e Provincia, nella qualità di interventrice ad adiuvandum e numerosi interventori ad opponendum, i quali hanno tra l’altro eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati affittuari degli alloggi.

Le parti hanno insistito nei propri assunti e replicato alle parti resistenti con le rispettive memorie difensive, successivamente depositate in giudizio.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2014.

V. Premesso quanto sopra, rileva il Collegio - ritenendo di dover confermare, sebbene con alcune puntualizzazioni, l’orientamento già espresso, in un caso analogo, dal Tribunale con sentenza di questa Sezione n. 6800 del 26.6.2014 - che il ricorso è privo di fondamento (potendosi quindi prescindere dal profilo di inammissibilità, per mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati conduttori degli alloggi, dedotto dagli interventori ad opponendum) e va quindi disatteso alla stregua delle seguenti considerazioni:

1) La ricorrente sostiene, in estrema sintesi, di essersi attenuta, nella determinazione del prezzo di cessione e del conseguente canone di locazione, ai vincolanti criteri della Convenzione ex art. 35 della L. n. 865/71 assunta nel 2007, in conformità allo schema approvato dal C.C. di RO con deliberazione n. 173/2005, e al relativo Disciplinare Generale, tanto è vero che il Comune e la Regione hanno a suo tempo approvato la tabella dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, ritenendoli conformi alla Convenzione. Per cui, lamenta ancora l’istante, la modifica ora attuata da RO Capitale, che ritiene di modificare prezzi e canoni, avendo ravvisato la necessità di scomputare il finanziamento pubblico, non è ammissibile, per interventi già realizzati nel rispetto delle regole. Non vi è alcuna norma che imponga nella specie lo scomputo del finanziamento. Sono le imprese, d’altra parte, ad essere destinatarie e beneficiarie del contributo, e ciò è consentito anche dalla normativa comunitaria. La ratio della normativa poi (l. n. 179/1992) non è quella di incentivare l’acquisto dell’alloggio ma di accrescere il mercato delle locazioni. E’ previsto, infatti, al termine del vincolo di destinazione alla locazione, il riacquisto da parte dell’impresa. Si tratta di programmi destinati alla locazione. Inoltre, l’importo base del costo di costruzione è nettamente inferiore a quello dei programmi senza finanziamento. Il provvedimento è immotivato ed assunto in difetto di istruttoria, con richiamo di atti endoprocedimentali inconferenti e relativi a diverse tipologie di finanziamento, che si riferiscono alla cessione e non già alla locazione di alloggi. E’stata anche perpetrata violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241/90, stante la rideterminazione in via retroattiva di prezzo massimo di cessione e canone di locazione degli alloggi di e.r.p. realizzati dalla ricorrente. L’Autorità competente alla determinazione dei canoni di locazione, poi, è semmai la Regione e non RO Capitale. Gli atti richiamati in quello impugnato sono apodittici, non esplicativi, generici, sommari ed approssimativi, in essi ammettendosi, comunque, almeno implicitamente, che non vi è alcuna disposizione di legge che autorizzi le conclusioni cui è pervenuta la P.A. Quanto alle migliorie, la richiesta per esse non è affatto necessaria per gli alloggi in locazione ed è mancato il preavviso procedimentale. Ancora, l’autotutela è stata illegittimamente esercitata, in violazione dell’art. 21 quinquies e dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90, con rideterminazione non consentita del contenuto dell’atto e non semplice annullamento, in violazione dell’affidamento maturato da tempo nell’impresa interessata senza considerazione del danno per la ricorrente, delle sue considerazioni difensive, degli interessi incisi e senza valutazione comparativa delle posizioni in gioco. Sostiene infatti che l’affidamento dell’istante e la sua posizione, con lo stravolgimento unilaterale a posteriori e con efficacia retroattiva ex tunc dell’equilibrio economico e finanziario dell’intervento, non possono essere ignorati e lesi, trattandosi di applicare le regole pattizie della Convenzione, e data la precedente prassi e il lungo tempo trascorso (oltre 4 anni) dall’originaria approvazione da parte del Comune di RO dei canoni di locazione, applicati ormai concretamente dalla società nei vari contratti medio tempore stipulati. Senza considerare poi che l’incidenza del contributo era già stata considerata nei criteri di cui alla convenzione (art. 11 del Disciplinare), in cui veniva assunto come base di calcolo, per gli interventi costruttivi realizzati mediante agevolazione pubblica, un costo di costruzione sensibilmente inferiore a quello previsto per gli interventi a credito ordinario. E dunque, in definitiva, già tenendo conto del finanziamento pubblico.

2) Ebbene, osserva al riguardo il Collegio, quanto al quadro normativo della vicenda, che effettivamente l’art. 35 della Legge n. 865 del 1971, stabilisce che la convenzione relativa alla concessione del diritto di superficie su

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