TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-12-01, n. 202103585
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2021
N. 03585/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS-, emesso dalla -OMISSIS-, che ha disposto l'annullamento d'ufficio del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, con il quale gli era stata conferita la qualifica di “agente di P.S.”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2021 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo notificato il 15.02.2021 e depositato il 12.03.2021, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del -OMISSIS-(-OMISSIS-), inquadrato in categoria “B” posizione economica n.1, profilo professionale di “Ausiliario del Traffico”, richiedeva l’annullamento del decreto adottato dal -OMISSIS-in epigrafe indicato con il quale era stato annullato d’ufficio il precedente decreto prefettizio prot.n.-OMISSIS-, a mezzo del quale gli era stata riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza in connessione con le mansioni di ausiliario del traffico dallo stesso svolte presso il -OMISSIS-.
1.1. In particolare, parte ricorrente deduce che:
- presta il proprio servizio “presso la polizia municipale del -OMISSIS-” dal -OMISSIS-giusta decreto sindacale n.-OMISSIS-ed è inquadrato a tempo indeterminato;
- con nota n. -OMISSIS-inviata al Sindaco, il comando della polizia municipale ha chiesto attivarsi le procedure per l’attribuzione in capo al ricorrente della qualifica di agente di P.S. al fine di espletare i servizi di competenza della medesima polizia municipale;
- di conseguenza, il Sindaco, effettuate le opportune e necessarie verifiche, inoltrava alla -OMISSIS- richiesta di emissione di decreto prefettizio in tal senso;
- il Prefetto-OMISSIS-, con decreto n. -OMISSIS-, attribuiva al ricorrente la qualifica di agente di P.S.;
- la -OMISSIS-, odierna resistente, con nota del -OMISSIS-, avviava un procedimento amministrativo con la finalità dell’annullamento del decreto di conferimento della qualifica di agente di P.S. precedentemente emesso in favore del ricorrente;
- con note del-OMISSIS-, inviate alla -OMISSIS-, l’odierno ricorrente ne contestava il contenuto e, pertanto, chiedeva la conferma del decreto prefettizio n. -OMISSIS-;
- successivamente, con ulteriore nota notificata al ricorrente il -OMISSIS-, la -OMISSIS-, avviava un nuovo procedimento amministrativo con la stessa finalità, ovvero l’annullamento del decreto di conferimento della qualifica di agente di P.S. precedentemente emesso in favore del ricorrente;
- a conclusione di detto ulteriore procedimento veniva emanato il provvedimento oggetto di impugnazione.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di ricorso:
- Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 della legge 65/1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 del DPR 311/2001. Violazione e falsa applicazione del CCNL 06.07.1995. Eccesso di potere. Assume parte ricorrente che le condizioni previste dalle norme richiamate per il riconoscimento della qualifica di agente di p.s. sarebbero tassative e tutte integrate dal ricorrente, discendendo da ciò un evidente automatismo – e dunque un’attività vincolata da parte dell’autorità prefettizia – nella attribuzione della qualifica di agente di P.S.;
- Illegittimità del provvedimento impugnato per omessa/errata motivazione. Eccesso di potere. Sarebbero generiche le affermazioni a sostegno del provvedimento