TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-02-23, n. 201500330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-02-23, n. 201500330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500330
Data del deposito : 23 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00723/2013 REG.RIC.

N. 00330/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00723/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2013, proposto da-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, nella qualità di eredi di -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. A M, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro

Comune di Deliceto, rappresentato e difeso dagli avv.ti M R B e S S, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti S O di Lecce e L F, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

per l’annullamento

della deliberazione di esclusione dalla graduatoria per le misure economiche di assistenza indiretta personalizzata;

nonché per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- al momento della presentazione della domanda e quindi del diritto alla corresponsione della somma di €. 16.000,00, maturata fino alla detta data e prima del decesso avvenuto in data 22.2.2012 con declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;

e per l’accertamento della fondatezza della domanda di inserimento nella graduatoria e relativa corresponsione dell’assegno in favore degli eredi della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Deliceto e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 per le parti i difensori avv.ti A M, Maria Liberti, su delega degli avv.ti S O Di Lecce e L F, e S S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti (nella qualità di eredi della sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- deceduta in data 22.2.2012) impugnano il provvedimento, adottato dal Comune di Deliceto, di esclusione dalla graduatoria per l’assistenza indiretta personalizzata di cui all’avviso pubblicato nel BURP n. 32 del 18.2.2010.

Rilevano che la sig.ra -OMISSIS--OMISSIS- in data 29.5.2010 presentava domanda per l’assistenza indiretta personalizzata, essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al bando;
che in data 9.4.2013 il Comune di Deliceto adottava l’impugnato provvedimento di esclusione dalla graduatoria con la motivazione: “escluso dall’UVM”.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente il censurato provvedimento sarebbe illegittimo in quanto privo di motivazione.

Inoltre, essendo la sig.ra -OMISSIS-deceduta in data 22.2.2012, la stessa alla data di presentazione della domanda, avrebbe maturato il diritto ad ottenere i benefici inerenti l’assegno di cura per le persone non autosufficienti.

Evidenziano, infine, che in forza dell’avviso pubblico anche in caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande l’eventuale beneficio potrà essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 90º giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto.

Si costituivano l’Amministrazione del Comune di Deliceto e la Regione Puglia, resistendo al gravame.

Con ordinanza collegiale n. 785/2014, sul presupposto che “… dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono dubbi ai sensi dell’art. 41, comma 2 cod. proc. amm. in ordine alla ammissibilità del ricorso, in considerazione della omessa notifica dello stesso ad almeno un soggetto controinteressato inserito nella graduatoria di cui si fa menzione nell’art. 9 dell’avviso pubblicato sul BURP n. 32 del 18.2.2010;
…”, le parti venivano invitate a dedurre sul punto.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno un controinteressato.

Infatti, pur contestando gli istanti un provvedimento di esclusione dalla graduatoria per l’assistenza indiretta personalizzata, viene comunque in rilievo un giudizio amministrativo proposto quando la graduatoria era già stata approvata e quindi in un momento in cui era possibile individuare almeno un soggetto (controinteressato) potenzialmente pregiudicato dall’eventuale reinserimento di parte ricorrente nella stessa graduatoria (reinserimento invocato a pag.

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