TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-11-23, n. 202400592
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Testo completo
Pubblicato il 23/11/2024
N. 00592/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2024, proposto da
A.L.S.I.A. – Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Kristian Cosmi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Porta Tiburtina, 36;
contro
Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito, Organismo Indipendente di Valutazione, Regione Basilicata, Angela Paschino, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IN PE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del verbale n. 227 del 27/07/2024 dell’Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito, firmato digitalmente il 28/07/2024 e acquisito al protocollo dell’ALSIA il 29/07/2024, al n. 5524 (all. n. 1), nella parte in cui la predetta Autorità, quale Organismo Indipendente di Valutazione, ha concluso il processo di validazione della Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021, predisposta dall’ALSIA con la delibera n. 16 del 08/02/2024 (all. n. 5), con “esito positivo” – come comunicato dalla stessa ARVM con nota del 03/09/2024 (all. n. 12) – ma condizionandola “sine die”: a) o all’eventuale decisione dell’AGO sulle contestazioni formulate da alcuni Dirigenti relativamente alla programmazione degli obiettivi fissati dal Piano della Performance 2021-2023 e alle valutazioni della performance effettuate dal soggetto a ciò deputato dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) illegittimamente ritenendole “non manifestamente infondate”; b) ovvero alla prescrizione dei loro diritti;
2) della nota di “interpretazione autentica” dell’ARVM in data 03/09/2024 (all. n. 12), nella quale, in riscontro al sollecito dell’ALSIA di concludere positivamente il procedimento (all. 11), l’Autorità ha motivato che “…il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2021 è concluso (con esito positivo, seppure con osservazioni)…”, tuttavia confermandone la sospensione per le contestazioni sulla programmazione e la valutazione “fino a quando non sarà acclarata l’assoluta infondatezza delle riserve espresse dal personale dipendente ovvero fino a quando non saranno prescritte le azioni per farle valere in giudizio”.
3) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
B. Richiesta di condanna dell'ARVM ex art. 34, co. 1, lett. c), CPA:
al rilascio del provvedimento positivo di validazione della Relazione sulla Performance predisposta dall’ALSIA relativamente all’anno 2021 (all. 5), emendato dall’apposizione di condizioni sospensive, e ad assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della ricorrente ex art. 14, co. 4, lett. “c”, D. Lgs. n. 150/2009 e art. 3, comma 2, lett. “b”, della L.R. Basilicata n. 31/2010, qualora il TAR dovesse ritenere non