TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-31, n. 202302546
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 02546/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
sig. U F G e poi riassunto e proseguito dai suoi eredi, sigg.ri N G, M M, F G, B G e R G, rappresentati e difesi dagli avvocati A T, F Z, M Z e C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Segretario regionale per il MIBAC per la Lombardia/Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 3.10.2018, notificato in data 25.2.2019, con il quale la vettura Isotta Fraschini n. 8 B Imperial Landaulette del 1931, Carrozzeria Castagna Milano 1931, telaio n./vin. #1714 di proprietà del sig. Fraccaro Genovese è stata dichiarata bene di interesse storico e storico relazionale particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e d), e 13 del Codice dei Beni Culturali;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.6.2023 dagli eredi del sig. U F G:
- del provvedimento cl. 34.55.10 in data 15.5.2023 del Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con il quale, nel prendere atto del trasferimento di proprietà dell’Autovettura Isotta Fraschini 8B Imperial Landaulette si ricordava che, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004 lo spostamento anche temporaneo dei beni culturali mobili è soggetto ad autorizzazione;
- di ogni altro atto inerente e conseguente, “procedimentale e/o finale”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il sig. U F G ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Segretario regionale per il MIBAC per la Lombardia/Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia ha dichiarato bene di interesse storico e storico relazionale particolarmente importante, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e d), e 13 del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. n. 42/2004), la vettura “Isotta Fraschini n. 8 B Imperial Landaulette del 1931, Carrozzeria Castagna Milano 1931, telaio nr./vin. #1714” di proprietà dell’interessato.
1.1. Espone il ricorrente di avere previamente proposto, avverso il decreto in parola, ricorso amministrativo ex art. 16 del d.lgs. n. 42/2004, senza che la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBAC si sia pronunciata entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge, concretandosi così l’ipotesi di silenzio-rigetto di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971.
1.2. Il ridetto decreto viene dunque impugnato in questa sede sulla base dei seguenti motivi.
1) “ Violazione dell’art. 815 c.c. Violazione dell’art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 215 del DPR n. 495/1992. Violazione del DM 17.12.2009. Violazione dell’art. 11 del D.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione ”.
L’Amministrazione non avrebbe considerato che il veicolo oggetto della contestata dichiarazione d’interesse storico e storico relazionale risulta già sottoposto alla specifica disciplina di tutela prevista dall’art. 60 del Codice della Strada: in particolare, il veicolo in questione risulta già classificato ai sensi dell’art. 215, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) come autoveicolo d’interesse storico o collezionistico, in quanto iscritto nel registro ASI.
Poiché, dunque, a norma dell’art. 815 c.c., i beni mobili iscritti in pubblici registri (quali le auto) “ sono soggetti alle disposizioni che li riguardano ”, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la necessità/opportunità di assoggettare il veicolo a vincolo storico culturale anche alla luce della specifica disciplina di tutela cui lo stesso già risultava subordinato.
Nel decreto gravato, invece, non si dà minimamente conto delle ragioni che hanno indotto gli organi ministeriali a sottoporre l’automobile alle previsioni di tutela di cui alla Parte II del Codice dei Beni Culturali nonostante essa già risultasse gravata ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e 215 del Regolamento di esecuzione.
L’Amministrazione, inoltre, non avrebbe nemmeno considerato la eventuale prevalenza delle norme contenute nel Codice della Strada, in forza del criterio di specialità, rispetto a quelle dettate dal Codice dei Beni culturali; oltretutto, gli organi del MIBAC avrebbero dovuto coinvolgere nel procedimento anche le strutture facenti capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo ”.
La Sovrintendenza si sarebbe limitata a far propria la scheda di presentazione dell’Asta Bolaffi S.p.A. senza compiere alcuna indagine sulle caratteristiche specifiche della vettura, sull’entità dell’intervento ricompositivo e sull’esistenza o meno di analoghe vetture sul territorio nazionale.
Inoltre, la relazione storico-tecnica costituente l’atto presupposto del provvedimento finale (ad esso allegata) non illustrerebbe le caratteristiche e le prerogative del bene sottoposto alla procedura di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 42/2004, ma si sostanzierebbe in « una descrizione » e in « apprezzamenti critici riguardanti, più genericamente ed astrattamente, il modello “Isotta Fraschini 8B Imperial Landualette” »: senza, dunque, chiarire le ragioni che rendevano ineludibile la dichiarazione d’interesse storico e storico-relazionale non tanto del modello, bensì di quella specifica e ben individua autovettura.
3) “ Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria ”.