TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-25, n. 202106163
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Pubblicato il 25/05/2021
N. 06163/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03783/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3783 del 2016, proposto da
C E, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
nei confronti
A M, E F, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del bando n.1/2016 con cui è stato indetto il concorso interno riservato ai componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali per i posti di Presidente di Commissione nelle sedi vacanti, nel punto in cui all'art.4, punto b) prevede che sono esclusi dal concorso coloro che alla data di presentazione della domanda di partecipazione abbiano superato il limite di età previsto dall'art 2 co. 1 del D.Lgs 545/92 modificato dall'art.11 del D.Lgs 156/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza per la Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge con legge 18 dicembre 2020, n. 176, la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con atto depositato al fascicolo di causa in data 5 marzo 2021, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che – in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo – debba prendersi atto di quanto manifestato da parte ricorrente ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che l’esito del giudizio e la natura della controversia integrino le giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.