TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-05-27, n. 202410705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2024-05-27, n. 202410705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410705
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 10705/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12614/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12614 del 2021, proposto da C C, A L, V V, A A, B D B, M S, A P, S F, G S, G M, G V, T D A, M G, R M, L L, F V, G S, M F, rappresentati e difesi dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

in favore dei ricorrenti, appartenenti al personale militare delle Forze Armate ed al Personale della Polizia di Stato, tutti in servizio di comando , presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del diritto alla corresponsione dell’indennità del FONDO UNICO DI PRESIDENZA – ART. 6

COMMA

3 DELL’O.P.C.M. 3361/2004 ( FUP ) e dal D.L. N. 4 DEL 28/01/2014 ART. 3

COMMA

7 CONVERTITO DALLA L. N. 50 DEL 28/03/2014;

con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti delle relative somme non corrisposte a titolo di indennità FUP (Fondo Unico di Presidenza) dal 01/01/2013 ad oggi come previsto dall’art. ART. 6

COMMA

3 DELL’O.P.C.M. 3361/2004 (FUP) e dal D.L. N. 4 DEL 28/01/2014 ART. 3

COMMA

7 CONVERTITO DALLA L. N. 50 DEL 28/03/2014, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo i ricorrenti, appartenenti al personale militare delle Forze Armate ed al Personale della Polizia di Stato, in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, lamentano la mancata percezione, dall’1 gennaio 2013, dell’indennità personale del Fondo Unico di Presidenza di cui all’art. 6, c. 3, dell’O.P.C.M. 3361/2004, riconosciuta dall’amministrazione solamente fino al 31 dicembre 2012, in violazione di quanto previsto dall’art. 3, c.7, D.L. n. 4/2014, convertito in L. n. 50/2014.

I ricorrenti chiedono quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme non corrisposte a titolo di indennità di cui all’art. 6, c. 3, O.P.C.M. 3361/2004 (FUP) ed all’art. 3, c. 7, D.L. n. 4/2014, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell’effettivo soddisfo, nei limiti della prescrizione.

Si è costituita l’amministrazione resistente eccependo preliminarmente la parziale prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti e contestando comunque la spettanza delle somme richieste, alla luce della normativa vigente

Dopo un breve rinvio, concesso al fine di attendere la definizione del giudizio di appello in una controversia analoga instaurata da altri interessati, all’udienza pubblica dell’8 maggio 2024 la causa è stata assunta in decisione.

2. Va preliminarmente accolta l’eccezione di parziale prescrizione sollevata tempestivamente dall’amministrazione resistente.

Il diritto azionato dai ricorrenti è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, c.1, n. 4), c.c., secondo cui “Si prescrivono in cinque anni:…4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Pertanto deve ritenersi prescritto il diritto ad ottenere le somme richieste per il periodo anteriore al novembre 2016 (cinque anni precedenti alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio), considerato che in data anteriore gli odierni ricorrenti non hanno posto in essere alcun atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione.

A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’atto interruttivo cui fanno riferimento i ricorrenti è stato compiuto, come espressamente indicato in ricorso, da altri soggetti, parti di un diverso giudizio. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente in sede di discussione, la prescrizione non può essere esclusa per il fatto che vi fosse un atto del Capo del Dipartimento che negava espressamente la spettanza delle somme richieste: non si tratta, infatti, di una circostanza di diritto impeditiva della possibilità di far valere il diritto, ma di un atto che ha contribuito a determinare la lesione del diritto vantato (sulle circostanze impeditive del decorso della prescrizione, v. Cass. Civ., sez. III, n. 10786/2023).

3. Per quanto non oggetto di prescrizione il ricorso va accolto, sulla base delle ragioni espresse nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3308/2024, relativa ad una controversia instaurata da soggetti in posizione analoga rispetto agli odierni ricorrenti.

Il giudice di appello, dopo avere effettuato una ricostruzione del quadro normativo, ha affermato che “ a) non può dubitarsi che, sia pur con finalità giustificate di volta in volta da esigenze contingenti e diverse tra di loro, l’estensione - al personale militare di prestito in servizio presso il Dipartimento della protezione civile - del Fondo unico di Presidenza, con oneri a carico del Fondo della Protezione Civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 – 2005, originariamente prevista dall’art. 6, comma 3, dell’O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 al fine di garantire e migliorare l’efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile, è stata dapprima ulteriormente consentita ai sensi del comma 7, dell’art. 3, decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque fino al 2015 per garantire le attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l’adempimento degli impegni fissati dal medesimo articolo;
e poi ulteriormente prorogata sempre nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri giusta il comma 590 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento del sistema nazionale di protezione civile nonché gli adempimenti degli impegni derivanti dall’art. 3 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50;

b) l’erogazione di tale fondo è stato espressamente consentito e legittimato fino al rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvenuto con decorrenza 1° gennaio 2024 e pertanto fino al 31 dicembre 2023;

c) indipendentemente dalla provenienza delle risorse che alimentano il Fondo unico di Presidenza (art. 82

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