TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-07-08, n. 201901034
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Testo completo
Pubblicato il 08/07/2019
N. 01034/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2017, proposto da
F B, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Panciatichi n. 78;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Asciano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 8526 Class. 34.19.07/3 del 10 ottobre 2016 della Soprintendenza Archeologica-Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, con la quale la stessa ha espresso parere contrario ai sensi dell'art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) all'accoglimento dell'istanza prot. n. 7450 del 27 giugno 2016 avente ad oggetto “Progetto per la sistemazione dell'area di pertinenza del fabbricato di abitazione posto in Asciano via delle fonti n. 19”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. G B e udita la difesa del ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor F B, in data 27.6.2016, ha presentato al Comune di Asciano istanza di autorizzazione paesaggistica per l’asportazione di terreno sul retro e sul lato destro dell’edificio abitativo di proprietà, allo scopo sia di eliminare il dislivello (metri da 1 a 1,20 dal suolo) rispetto al piano del marciapiede, sia di realizzare un muro lungo i tre lati del confine interessati dal movimento di terra.
Il Comune ha inoltrato la domanda alla Soprintendenza, la quale, con missiva del settembre 2016, ha comunicato le ragioni ostative al rilascio dell’autorizzazione ed ha poi concluso il procedimento con l’emissione, in data 10.10.2016, del parere negativo, motivato adducendo che l’intervento era da ritenersi: a) non conforme alle disposizioni contenute nello strumento di piano paesaggistico vigente con particolare riferimento alla scheda IV punti 3.c.2 del D.M. 2.8.1977 del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27.3.2015;b) in contrasto con le motivazioni decretate con il D.M. 2.8.1977, che ha dichiarato l’area di notevole interesse pubblico;c) per la sua tipologia non finalizzato all’integrazione della qualità paesaggistica complessiva e di armonizzazione col contesto paesaggistico circostante tutelato;d) causa di alterazione del paesaggio, configurandosi come una: intrusione di elementi estranei e incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi e simbolici del contesto;frammentazione del contesto con l’inserimento di elementi estranei ai caratteri paesaggistici peculiari;eliminazione delle relazioni visive simboliche di elementi con il contesto paesaggistico;deconnotazione del sistema paesaggistico.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:
1) Violazione delle disposizioni contenute nello strumento di piano paesaggistico con particolare riferimento alla scheda IV punti 3.c.2 del D.M.