TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400279
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2024

N. 00279/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00828/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 828 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D N, D B e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



nei confronti

-OMISSIS-, parti non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto AOOUSPLU. registro ufficiale.-OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca;

- del Decreto m_pi AOOUSPLU. registro regionale dei decreti direttoriali R. -OMISSIS- e del DECRETO m_pi AOOUSPLU. registro regionale dei decreti direttoriali R. -OMISSIS-;

- del Decreto m_pi AOODRTO. REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI DIRETTORIALI R. -OMISSIS-;

- del Decreto Dipartimentale D.D. n. -OMISSIS-;

- del DM -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il decreto del -OMISSIS- del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca (ed in particolare dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca), con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato del personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il presente giudizio è stato proposto in riassunzione a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (in questo senso è l’ordinanza dell’-OMISSIS- poi confermata, a seguito del reclamo proposto dalla ricorrente, dal Tribunale di Lucca il -OMISSIS-).

Nel ricorso si è avuto modo di precisare che la Sig.ra -OMISSIS-, in quanto appartenente al personale ATA e al profilo e qualifica di Collaboratore Scolastico, ha prestato servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, alle dirette dipendenze di società cooperative.

In considerazione di detta esperienza la Sig.ra -OMISSIS- ha presentato una domanda di partecipazione alla “ Procedura selettiva personale imprese di pulizia ”, di cui al decreto n. -OMISSIS- e a seguito della pubblicazione del relativo bando di selezione.

È seguita l’emanazione del provvedimento di esclusione ora impugnato che risulta motivato in considerazione del fatto che la ricorrente è risultata destinataria di tre condanne riconducibili all’art. 25 bis del DPR 313/2002, in materia di sostanze

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