TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-03-08, n. 202400279
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Pubblicato il 08/03/2024
N. 00279/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D N, D B e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS-, parti non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto AOOUSPLU. registro ufficiale.-OMISSIS- dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca;
- del Decreto m_pi AOOUSPLU. registro regionale dei decreti direttoriali R. -OMISSIS- e del DECRETO m_pi AOOUSPLU. registro regionale dei decreti direttoriali R. -OMISSIS-;
- del Decreto m_pi AOODRTO. REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI DIRETTORIALI R. -OMISSIS-;
- del Decreto Dipartimentale D.D. n. -OMISSIS-;
- del DM -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il decreto del -OMISSIS- del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca (ed in particolare dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca), con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato del personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.
Il presente giudizio è stato proposto in riassunzione a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (in questo senso è l’ordinanza dell’-OMISSIS- poi confermata, a seguito del reclamo proposto dalla ricorrente, dal Tribunale di Lucca il -OMISSIS-).
Nel ricorso si è avuto modo di precisare che la Sig.ra -OMISSIS-, in quanto appartenente al personale ATA e al profilo e qualifica di Collaboratore Scolastico, ha prestato servizio in scuole e/o istituti statali, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, alle dirette dipendenze di società cooperative.
In considerazione di detta esperienza la Sig.ra -OMISSIS- ha presentato una domanda di partecipazione alla “ Procedura selettiva personale imprese di pulizia ”, di cui al decreto n. -OMISSIS- e a seguito della pubblicazione del relativo bando di selezione.
È seguita l’emanazione del provvedimento di esclusione ora impugnato che risulta motivato in considerazione del fatto che la ricorrente è risultata destinataria di tre condanne riconducibili all’art. 25 bis del DPR 313/2002, in materia di sostanze stupefacenti, ritenute ostative all’assunzione presso l’Amministrazione di cui si tratta.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 58 comma 5-ter D.L. n. 69/2013, come modificato dall’art. 1 comma 760 della l. n. 145/18 e dell’art 25-bis DPR 313/2002, in quanto le condanne di cui la ricorrente è risultata destinataria avrebbero dovuto essere ritenute, dalla Commissione esaminatrice, non preclusive alla costituzione del rapporto di pubblico impiego;
2. la violazione della Legge del 30/12/2018, n. 145, dell’art. 58, 5-ter e degli art. 3, 4 e 35, 97, Cost., in quanto sussisterebbe un difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo l’Amministrazione valutato correttamente i requisiti di moralità e attitudine della ricorrente, richiesti per la stabilizzazione;l’Amministrazione, inoltre, non avrebbe preso in considerazione l'intervenuta riabilitazione della parte ricorrente.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca, depositando la documentazione riferita ai fatti in causa.
A seguito della camera di consiglio del 27 gennaio 2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare (in questo senso è l’ordinanza n. 52/2021).
All’udienza del 29 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte (la cui sostanziale identità delle argomentazioni proposte consente una trattazione unitaria) con le quali si sostiene che l’Amministrazione avrebbe omesso di indicare le ragioni alla base del giudizio di inidoneità della candidata.
Dal casellario giudiziale acquisito dall’Amministrazione non risulterebbero iscrizioni per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, questi ultimi effettivamente ostativi all’assunzione, così come previsto dall’art. 25-bis DPR 313/2002 e dall’art. 4, co. 5, del decreto ministeriale n. -OMISSIS- (art. 4, co. 5).
L’Amministrazione, pertanto, avrebbe erroneamente valutato le condanne di cui è risultata destinataria la ricorrente, per fatti commessi nell'arco temporale dal -OMISSIS- e in violazione della disciplina degli stupefacenti, ex L. 22/12/1975 n. 685, disciplina quest’ultima che non sarebbe equivalente alle fattispecie previste dall’art. 73 del DPR 09/10/1990 n. 309, rubricato “ Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope ”, queste ultime effettivamente preclusive all'assunzione.
1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni proposte è dirimente constatare che (come correttamente evidenziato dall’Amministrazione) le fattispecie di reato accertate a carico della candidata sono confluite nel DPR 309/1990 e, in particolare, proprio nell’art. 73, le cui condotte sono pacificamente ritenute ostative all’assunzione.
1.3 A detta conclusione è possibile pervenire mediante un semplice confronto tra gli art. 71 e 72 della L. n. 685/1975 e le fattispecie di cui all’art. 73 del DPR 309/1990, disposizioni che, entrambe, sono dirette a sanzionare “ Chiunque .. coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope.. ”.
1.4 E’ la stessa ricorrente a riconoscere di essere risultata destinataria di n. 3 sentenze di condanna in relazione ai reati di cui all’art. 71 e art. 72 della Legge n. 685 del 22.12.1975 (per violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), per condotte riferite agli anni -OMISSIS- e, quindi, incidenti in un periodo di tempo anteriore all’entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al D.P.R. n. 309 del 9.10.1990, entrato in vigore solo il 15 novembre 1990.
1.5 Si consideri, peraltro, che l’art. 4 del bando di concorso, con riferimento ai requisiti di partecipazione al concorso, prevedeva che “ Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che i condannati per i reati di cui all’articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309” e, ancora, che “ I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti agli articoli 5 e 10, l’Ufficio scolastico regionale dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura ”.
1.6 Per tali motivi la Commissione esaminatrice nella seduta del 18 febbraio 2020, una volta constatato che il casellario giudiziale conteneva espressa menzione di dette condanne, all’unanimità, ha deciso di procedere all’esclusione della candidata.
1.7 Nemmeno avrebbe potuto portare ad un esito diverso la considerazione in base alla quale la ricorrente era stata sottoposta all’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale affidamento costituisce una misura alternativa alla detenzione che non estingue il reato, né attenua in qualche modo la gravità della condotta commessa.
1.8 Rientra tra i compiti dell’Amministrazione quello di procedere ad un’attenta verifica dei requisiti di moralità in possesso dei singoli candidati, in applicazione del DPR n. 313/2002, anche mediante l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, quando tale certificato è necessario per l’esercizio delle loro funzioni (Artt. 28 e 32, d.P.R. 313/2002).
1.9 Va da ultimo rilevato che nemmeno la commissione avrebbe potuto valutare l’asserita riabilitazione, essendo risultata incontestata la circostanza, già rilevata da questo Tribunale in sede cautelare, che “ che la riabilitazione è stata disposta successivamente alla adozione dell’impugnato provvedimento di esclusione ”.
2. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.